Mutuo e usura: valida la clausola che limita gli interessi al tasso soglia (Cass. 7168/2026)
Con l’ordinanza n. 7168, depositata il 25 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha confermato la validità della clausola di salvaguardia con cui la banca si obbliga a non applicare interessi superiori al tasso soglia.
Questione esaminata
I mutuatari e i fideiussori avevano contestato un finanziamento sotto diversi profili: capitalizzazione degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi, inclusione di costi e della penale di estinzione anticipata nel tasso effettivo globale, efficacia della clausola di salvaguardia e nullità della fideiussione per asserita conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia.
La Corte d’appello, sulla base della consulenza tecnica, aveva escluso il superamento del tasso soglia e ritenuto valida la clausola che limitava il tasso di mora alla misura massima consentita.
Principio affermato
La clausola di salvaguardia non è contraria a norme imperative e non ha carattere elusivo. Essa rende il divieto legale di applicare interessi usurari oggetto di una specifica obbligazione contrattuale della banca, valida e meritevole di tutela.
In caso di contestazione, grava sulla banca l’onere di dimostrare di avere rispettato l’impegno assunto. La clausola non può tuttavia sanare un tasso già usurario al momento della pattuizione.
La commissione per l’estinzione anticipata non entra nel calcolo del tasso soglia, perché remunera lo scioglimento anticipato del rapporto e non l’utilizzazione del denaro in funzione della sua durata.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha rilevato che la consulenza tecnica aveva accertato come il tasso di mora fosse sempre rimasto sotto la soglia. La motivazione della sentenza di merito era quindi comprensibile e sufficiente, senza necessità di confutare analiticamente ogni allegazione delle parti.
La clausola di salvaguardia persegue proprio il fine di assicurare l’osservanza del divieto di interessi usurari. Il principio di ordine pubblico riguarda il divieto, non la sanzione dell’azzeramento degli interessi prevista quando il divieto venga violato.
Quanto alla fideiussione, si trattava di una garanzia ordinaria riferita a uno specifico mutuo e non di una fideiussione omnibus. La nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI può essere rilevata d’ufficio soltanto se risultano dagli atti i fatti necessari e l’incidenza concreta delle clausole censurate. I ricorrenti non avevano indicato quali clausole fossero state applicate né come incidessero sull’intera garanzia.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Rilevanza pratica
Nei contenziosi sull’usura bancaria la clausola di salvaguardia costituisce un vincolo effettivo per l’intermediario, non una formula priva di conseguenze. La banca deve poter dimostrare che gli interessi concretamente applicati sono rimasti entro la soglia.
La verifica del tasso deve distinguere i costi collegati alla durata e all’utilizzazione del credito dagli importi dovuti soltanto per l’estinzione anticipata. Nelle contestazioni antitrust sulle fideiussioni non basta inoltre richiamare lo schema ABI: occorre individuare le specifiche clausole riprodotte e dimostrarne l’applicazione e l’effetto sul rapporto.