Il termine per riassumere decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 3514 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interruzione del processo per la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una banca, l’interruzione è automatica ai sensi degli artt. 80, comma 6, e 83 T.U.B., ma il termine di tre mesi per la riassunzione o prosecuzione, previsto dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione dell’evento interruttivo è portata a conoscenza legale di ciascuna parte. Tale conoscenza si realizza con la dichiarazione in udienza dell’evento, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., non già con la successiva adozione del provvedimento giudiziale che dichiara l’interruzione. L’estinzione del processo per tardiva riassunzione opera di diritto ed è rilevabile anche d’ufficio in sede di impugnazione, non essendo soggetta al regime delle eccezioni in senso proprio.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal fideiussore di una società nei confronti della banca creditrice. Il tribunale adito, riunite le cause, revocava i decreti ingiuntivi e condannava gli opponenti al pagamento di una somma. La banca veniva successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e, nel giudizio di appello, la Corte territoriale dichiarava l’estinzione del giudizio di primo grado, ritenendo tardiva la riassunzione dello stesso.

Avverso tale decisione, gli opponenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 305, 307, 157 e 310 c.p.c., sostenendo che il termine per la riassunzione decorresse dalla data del provvedimento giudiziale che dichiarava l’interruzione e non dalla precedente dichiarazione in udienza dell’evento. Essi lamentavano, inoltre, che la controparte non avesse mai eccepito la tardività della riassunzione nel corso del giudizio di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ha precisato che, nell’ipotesi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo, ossia dalla sua dichiarazione in udienza o dalla sua notificazione, e non dalla data dell’evento stesso o dalla successiva pronuncia giudiziale.

Nel caso di specie, la dichiarazione della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa era stata effettuata dal procuratore della banca all’udienza del 21/11/2017 ed era stata inserita nel verbale. La Corte ha quindi ritenuto che la conoscenza legale si fosse realizzata in quel momento, rendendo tardiva la riassunzione avvenuta solo nel luglio 2018. Ha inoltre chiarito la non equiparabilità del deposito della dichiarazione nel fascicolo informatico a una forma di comunicazione in senso proprio.

Quanto alla mancata eccezione di tardività sollevata in primo grado, la Corte ha confermato il principio secondo cui l’estinzione del processo opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in fase di impugnazione. Tale rilievo non costituisce un’eccezione nuova in senso proprio, ma l’applicazione di una regola processuale che la legge n. 69/2009 ha reso rilevabile d’ufficio, superando il precedente regime che richiedeva l’eccezione di parte.

La Corte ha infine ritenuto che nessuna delle statuizioni della sentenza impugnata fosse specificamente attinta dai motivi di gravame, rigettando il ricorso e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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