Art. 867.
(Forma del titolo per la pubblicita')
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.
(COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96).
Art. 867.
(Forma del titolo per la pubblicita')
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.
(COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96).
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