Art. 252.
(Forma dei titoli per la pubblicita')
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice civile.
Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 249, e' sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.