Artt. 1387-1400 c.c. — Della rappresentanza
Inquadramento sistematico del Capo VI
Il Capo VI del Titolo II del Libro IV disciplina la rappresentanza nei contratti: il fenomeno per cui un soggetto (il rappresentante) compie atti giuridici in nome di un altro soggetto (il rappresentato), con l’effetto che le conseguenze giuridiche degli atti si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.
La collocazione sistematica è significativa: il Capo VI segue le norme sull’accordo (Capo II), sulla condizione (Capo III) e sull’interpretazione (Capo IV), e precede le disposizioni sul contratto per persona da nominare (Capo VII) e sulla simulazione (Capo VIII). Il legislatore del 1942 ha inteso disciplinare, in sede generale, un istituto che permea trasversalmente ogni categoria contrattuale, rinviando per le forme speciali di rappresentanza delle imprese al Libro V (art. 1400 c.c.).
Il Capo si articola in tre nuclei tematici:
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La fonte e la struttura della rappresentanza (artt. 1387–1393): costituzione del potere, effetti del contratto concluso in rappresentanza, capacità delle parti, vizi della volontà, stati soggettivi, forma della procura, diritto del terzo alla giustificazione dei poteri.
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Le patologie nell’esercizio del potere (artt. 1394–1395): conflitto di interessi e contratto con se stesso.
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La vicenda estintiva e l’assenza di potere (artt. 1396–1400): modificazione ed estinzione della procura, restituzione del documento, rappresentanza senza potere, ratifica, forme speciali.
La distinzione fondamentale che attraversa l’intero Capo è quella tra rappresentanza diretta — in cui il rappresentante agisce in nome e nell’interesse del rappresentato, con imputazione immediata degli effetti nella sfera del rappresentato — e rappresentanza indiretta (o interposizione gestoria), in cui il gestore agisce in nome proprio pur nell’interesse altrui, con necessità di un successivo atto traslativo. Solo la prima è disciplinata dagli artt. 1387 ss.; la seconda è governata dalle norme sul mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.).
Ulteriore distinzione cardine: rappresentanza volontaria (procura) vs. rappresentanza legale (conferita dalla legge a tutela di soggetti incapaci o privi di autonomia). Le norme del Capo VI si applicano direttamente alla prima e, in quanto compatibili, alla seconda.
Art. 1387 — Fonti della rappresentanza
Testo normativo vigente
Art. 1387 c.c. — Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato.
Inquadramento sistematico
L’articolo enuncia la regola fondante di tutto il Capo: il potere di rappresentanza — ossia la legittimazione a produrre effetti direttamente nella sfera giuridica altrui — non può derivare da alcuna fonte diversa da quelle tassativamente indicate: la legge e la volontà dell’interessato.
La norma ha valore di chiusura sistematica: impedisce che il potere rappresentativo sorga per prassi, consuetudine, apparenza non assistita da alcun titolo, o per mero comportamento concludente del presunto rappresentante. Ciò che può eccezionalmente sopperire alla mancanza di un potere formale è la tutela dell’affidamento dei terzi (art. 1396, secondo comma, c.c.), ma essa non crea un potere rappresentativo; si limita a rendere inopponibile l’assenza o l’estinzione del potere al terzo che in buona fede vi ha fatto affidamento.
Analisi della norma
a) Rappresentanza legale. La rappresentanza legale sorge per disposizione di legge a prescindere da qualsiasi atto di volontà del rappresentato. Essa risponde a una duplice funzione: (i) ovviare all’incapacità di agire del soggetto rappresentato (genitori per i figli minori, tutore per l’interdetto, curatore per l’inabilitato); (ii) attribuire il potere di agire in nome di un soggetto collettivo o di un patrimonio separato (amministratore di s.p.a. per la società, curatore fallimentare per la massa). Per la rappresentanza legale degli incapaci il rinvio è agli artt. 320, 357 e 424 c.c.
b) Rappresentanza volontaria e procura. Quando il potere è conferito dall’interessato, il relativo atto si chiama procura (dal latino procuratio). La procura è un atto unilaterale recettizio con cui il rappresentato (o dominus negotii) attribuisce al rappresentante il potere di agire in suo nome verso i terzi. Dottrina e giurisprudenza concordano nel distinguere nettamente la procura dal mandato: il mandato è il contratto interno che regola il rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario (art. 1703 c.c.); la procura è l’atto esterno che abilita il procuratore ad agire verso i terzi in nome del dominus. I due istituti possono coesistere (mandato con rappresentanza) ma non si implicano necessariamente l’uno con l’altro: è possibile una procura senza mandato (incarico gratuito) e un mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.).
c) Rappresentanza apparente e organica. L’art. 1387 c.c. non menziona la rappresentanza apparente (o Anscheinsvollmacht), di elaborazione prevalentemente giurisprudenziale e dottrinale. Si tratta del fenomeno per cui il rappresentato crea, con un comportamento colposo o tollerante, l’apparenza di un potere rappresentativo inesistente o estinto, ingenerando nel terzo un ragionevole affidamento. In tale ipotesi, l’ordinamento tutela il terzo incolpevole imputando gli effetti al rappresentato, non già per l’esistenza di un potere, ma in forza del principio di tutela dell’affidamento (art. 1396, secondo comma, c.c., in combinato con i principi di buona fede: art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c.).
La rappresentanza organica delle persone giuridiche — in cui l’organo non è soggetto distinto dall’ente ma è l’ente stesso che agisce attraverso la propria organizzazione interna — non rientra tecnicamente nell’art. 1387 c.c., ma è soggetta, in quanto compatibile, ai principi del Capo VI (si vedano: art. 2384 c.c. per l’amministratore di s.p.a.; art. 2266 c.c. per la società semplice).
Coordinamento normativo
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Art. 1703 c.c. — Nozione di mandato; distinzione dalla procura
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Art. 1705 c.c. — Mandato senza rappresentanza
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Art. 2384 c.c. — Poteri degli amministratori di s.p.a.
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Artt. 320, 357, 424 c.c. — Rappresentanza legale degli incapaci
Art. 1388 — Contratto concluso dal rappresentante
Testo normativo vigente
Art. 1388 c.c. — Contratto concluso dal rappresentante
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Inquadramento sistematico
L’art. 1388 c.c. è la norma cardinale dell’intera disciplina: enuncia il principio di imputazione diretta, per cui gli effetti del contratto concluso dal rappresentante si producono immediatamente nella sfera giuridica del rappresentato, senza bisogno di alcun atto successivo di ratifica o traslazione.
Analisi della norma
a) I tre requisiti della rappresentanza diretta. Perché operi il meccanismo dell’art. 1388 c.c. debbono ricorrere tre condizioni cumulative:
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Contemplatio domini (agire in nome del rappresentato): il rappresentante deve spendere il nome del rappresentato, rendendo palese ai terzi che l’atto è compiuto nell’interesse e per conto altrui. La contemplatio domini non richiede formule sacramentali ma deve emergere inequivocabilmente dalla condotta del rappresentante o dal contesto. In assenza di spendita del nome, il contratto vincola il solo rappresentante e non produce effetti verso il rappresentato (c.d. interposizione reale).
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Agire nell’interesse del rappresentato: il potere rappresentativo deve essere esercitato a vantaggio del dominus. Quando il rappresentante agisce nel proprio interesse o in quello di un terzo, ricorre il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 1394 c.c.
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Rispetto dei limiti della procura (intra vires): il rappresentante deve agire entro i limiti delle facoltà conferitogli. L’atto compiuto eccedendo il potere (ultra vires) è disciplinato dagli artt. 1398–1399 c.c. (falsus procurator e ratifica).
b) Effetto diretto e retroazione. Il termine “direttamente” dell’art. 1388 c.c. sottolinea che non vi è interposizione di alcun patrimonio intermedio: il contratto entra immediatamente nel patrimonio del rappresentato, con conseguente acquisto dei diritti e assunzione degli obblighi da esso derivanti. Ciò distingue la rappresentanza diretta dalla mandato senza rappresentanza, in cui il mandatario acquista in proprio e deve poi ritrasferire al mandante.
c) Eccesso di potere e contratto ultra vires. Quando il rappresentante agisce oltre i limiti della procura, il contratto non produce effetti né nei confronti del rappresentato né del rappresentante (che non è parte del contratto): l’atto è inefficace relativamente. Trova applicazione la disciplina degli artt. 1398 e 1399 c.c. (responsabilità del falsus procurator e possibilità di ratifica).
Giurisprudenza
Principio di imputazione diretta — contemplatio domini. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la spendita del nome del rappresentato è elemento imprescindibile della rappresentanza diretta. Cass. civ., Sez. II, n. 14215 del 26 marzo 2014 ha ribadito che il contratto concluso dal rappresentante “in nome e nell’interesse del rappresentato” produce effetti direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo, e che il giudice del merito è tenuto a verificare la ricorrenza di tutti e tre i requisiti dell’art. 1388 c.c. prima di imputare le conseguenze negoziali al dominus.
Limiti della procura e atti ultra vires. Cass. civ., Sez. II, n. 14066 del 31 dicembre 2016 ha precisato che l’eccesso rispetto ai poteri conferiti dalla procura non comporta la nullità del contratto ma la sua inefficacia relativa nei confronti del rappresentato, con salvezza della possibilità di ratifica ai sensi dell’art. 1399 c.c.
Cass. civ., Sez. V (ord.), n. 725 del 2019 ha chiarito che la produzione di effetti diretti in capo al rappresentato presuppone che il rappresentante abbia agito nei limiti delle facoltà conferitegli, con la conseguenza che un’estensione interpretativa della procura a fattispecie non espressamente contemplate deve essere rigorosamente valutata dal giudice di merito.
Cass. civ., Sez. II, n. 15165 del 31 dicembre 2000 ha affermato che il giudice di merito non può desumere il superamento dei limiti della procura da mere circostanze indiziali senza una verifica puntuale del perimetro del potere conferito.
Casistica pratica
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Agente di commercio che concluda contratti in nome della preponente: opera la rappresentanza ex art. 1388 c.c.; gli effetti si producono direttamente nella sfera della preponente nei limiti del mandato ricevuto (cfr. art. 1746 c.c.).
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Amministratore di s.r.l. che acquista beni immobili in nome della società: produce effetti diretti in capo alla società purché l’atto rientri nell’oggetto sociale e nei limiti dei poteri statuari (art. 2475-bis c.c.).
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Procuratore che eccede i poteri della procura notarile: il contratto è inefficace verso il dominus; il notaio rogante non può surrogare la procura mancante con proprie valutazioni (falsus procurator ex art. 1398 c.c.).
Art. 1389 — Capacità del rappresentante e del rappresentato
Testo normativo vigente
Art. 1389 c.c. — Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
Analisi della norma
a) Capacità del rappresentante: sufficienza della capacità naturale. Per la rappresentanza volontaria, il legislatore ha introdotto una deroga al regime ordinario di capacità: al rappresentante è sufficiente la capacità di intendere e di volere (capacità naturale) riferita alla specifica operazione negoziale, non la piena capacità di agire (maggiore età, assenza di interdizione o inabilitazione). La ratio è che gli effetti non si producono nella sfera del rappresentante, ma in quella del rappresentato: il “rischio” patrimoniale grava sul dominus, non sul procuratore.
La capacità naturale deve essere valutata in concreto, in relazione alla natura e al contenuto del contratto: un minore emancipato che comprende appieno la portata di un contratto di locazione può validamente agire come rappresentante, ma non potrà essere rappresentante per operazioni che richiedono specifiche capacità tecniche o finanziarie che non possiede.
b) Capacità del rappresentato: piena capacità di agire richiesta. A fronte della minor capacità richiesta al rappresentante, è necessario che il rappresentato sia legalmente capace: l’interdicendo o il minore d’età non possono conferire validamente una procura (salvo le ipotesi di emancipazione ex art. 390 c.c.). La logica è coerente: attraverso la procura il rappresentato non può ottenere ciò che non potrebbe fare di persona.
c) Il divieto soggettivo: la norma del secondo comma. Il secondo comma dell’art. 1389 c.c. enuncia il principio di simmetria tra rappresentante e rappresentato: il contratto è invalido se è vietato al rappresentato, anche quando il rappresentante potrebbe personalmente concluderlo. Si tratta di divieti soggettivi che colpiscono la persona del rappresentato (es. divieti di acquisto per determinati soggetti, incompatibilità professionale, sanzioni di diritto civile). Il rappresentante non può, per interposta persona, aggirare un divieto che grava sul dominus.
Coordinamento normativo
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Art. 428 c.c. — Atti compiuti da persona incapace di intendere o volere
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Art. 1425 c.c. — Incapacità delle parti nel contratto annullabile
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Art. 390 c.c. — Emancipazione
Art. 1390 — Vizi della volontà
Testo normativo vigente
Art. 1390 c.c. — Vizi della volontà
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Analisi della norma
a) Regola generale: rilevanza del vizio del rappresentante. Poiché nella rappresentanza diretta è il rappresentante a formare e manifestare la volontà contrattuale, la norma prevede che i vizi della volontà — errore (artt. 1427–1433 c.c.), dolo (art. 1439 c.c.), violenza (art. 1434 c.c.) — si verifichino in capo al rappresentante: l’annullabilità del contratto dipende dallo stato psicologico del soggetto che ha effettivamente negoziato, non di chi ha conferito il mandato.
b) Eccezione: elementi predeterminati dal rappresentato. Il secondo periodo introduce la deroga più delicata: quando il rappresentato ha predeterminato un elemento del contratto (il prezzo, le condizioni, l’identità della controparte), e rispetto a quell’elemento specifico risulta viziata la sua volontà — non quella del rappresentante —, il contratto è annullabile solo in dipendenza del vizio del rappresentato. In questi casi il rappresentante è un mero esecutore di istruzioni vincolanti; il centro decisionale è rimasto nel dominus, ed è lì che si apprezza il vizio.
c) Tutela del rappresentato legittimato all’azione di annullamento. L’azione di annullamento spetta al rappresentato (o ai suoi aventi causa) quale soggetto nel cui interesse la disciplina è posta. La controparte non può chiedere l’annullamento in base al vizio del rappresentante, salvo che il vizio abbia investito la propria sfera (violenza subita dal terzo contro il rappresentante per costringerlo a contrattare).
Giurisprudenza
Cass. civ., Sez. III (ord.), n. 17480 del 28 marzo 2025 ha richiamato e applicato l’art. 1391, comma 2, c.c. — norma speculare all’art. 1390 — affermando che nella rappresentanza volontaria la mala fede o la consapevolezza del rappresentato prevale sullo stato di ignoranza o buona fede del rappresentante, e che il rappresentato in mala fede non può giovarsi della buona fede del procuratore. La pronuncia è rilevante perché colloca l’art. 1390 nel sistema più ampio degli stati soggettivi rilevanti della rappresentanza, unificando concettualmente vizi della volontà e stati di conoscenza.
Casistica pratica
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Dolo del terzo esercitato sul procuratore: il contratto è annullabile per vizio del rappresentante ex art. 1390, primo periodo, c.c., a prescindere dalla consapevolezza del rappresentato.
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Procura con prezzo determinato (es. “vendere l’immobile a non meno di 300.000 €”): se il rappresentato ha formato la sua volontà sul prezzo con errore essenziale, il contratto concluso al prezzo predeterminato è annullabile per vizio del rappresentato ex art. 1390, secondo periodo, c.c.
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Violenza fisica o morale esercitata sul procuratore: è causa di annullabilità del contratto indipendentemente dal fatto che il dominus ne fosse a conoscenza.
Art. 1391 — Stati soggettivi rilevanti
Testo normativo vigente
Art. 1391 c.c. — Stati soggettivi rilevanti
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Analisi della norma
a) Regola generale: stato soggettivo del rappresentante. La norma estende la logica dell’art. 1390 al piano degli stati psicologici di rilievo normativo (buona fede, mala fede, scientia damni, conoscenza o ignoranza di determinati fatti). In tutti i casi in cui una norma attribuisce conseguenze giuridiche allo stato soggettivo di una parte contrattuale, occorre verificare lo stato del rappresentante, in quanto è lui il soggetto che ha concretamente voluto e negoziato il contratto.
Applicazioni pratiche sono molteplici: la buona fede nell’acquisto a non domino (art. 1153 c.c.), la mala fede nella compravendita di cosa altrui, la scientia damni nell’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), la conoscenza dei vizi del bene venduto (art. 1490 c.c.).
b) Eccezione: elementi predeterminati dal rappresentato. Come per l’art. 1390, si ha riguardo allo stato del rappresentato quando l’elemento che rileva concerne una circostanza da lui predeterminata e sulla quale egli ha formato la propria volontà.
c) Il secondo comma: la clausola anti-elusiva. Il secondo comma è una norma di chiusura con portata assoluta: il rappresentato in mala fede non può mai giovarsi della buona fede del rappresentante. Questa regola impedisce un utilizzo fraudolento della struttura rappresentativa: il dominus non può schermarsi dietro lo stato di ignoranza del procuratore per ottenere vantaggi che non spetterebbero se avesse agito personalmente. La norma si applica a tutte le ipotesi in cui la buona fede del contraente costituisce presupposto di effetti favorevoli (acquisto a non domino, revocatoria, ecc.).
Giurisprudenza
Cass. civ., Sez. III (ord.), n. 17480 del 28 marzo 2025 — nell’ambito di un’azione revocatoria ordinaria — ha affermato che la scientia damni nella rappresentanza volontaria deve essere verificata in capo al rappresentante ai sensi del primo comma dell’art. 1391 c.c., salvo che il rappresentato fosse a conoscenza del pregiudizio ai creditori: in tal caso scatta la clausola anti-elusiva del secondo comma, con la conseguenza che il rappresentato in mala fede non può invocare l’ignoranza del procuratore per escludere il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria.
Casistica pratica
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Revocatoria di atto compiuto dal procuratore: la scientia damni si valuta in capo al procuratore (art. 1391, primo comma), ma se il dominus era a conoscenza del pregiudizio ai creditori, il contratto è revocabile a prescindere dallo stato del rappresentante (art. 1391, secondo comma).
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Acquisto a non domino tramite procuratore: la buona fede rilevante ex art. 1153 c.c. è quella del procuratore che ha concluso il contratto; la mala fede del rappresentato, se provata, travolge la protezione.
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Vizi occulti della cosa venduta: la conoscenza o ignoranza dei vizi da parte del venditore che abbia agito a mezzo di procuratore si valuta con riguardo al procuratore, fermo restando che la conoscenza del dominus renderebbero inopponibile l’ignoranza del rappresentante.
Art. 1392 — Forma della procura
Testo normativo vigente
Art. 1392 c.c. — Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Analisi della norma
a) Principio di simmetria formale. L’art. 1392 c.c. introduce il principio di simmetria formale (o di forma parallela): la procura deve rivestire la stessa forma del contratto che il rappresentante è autorizzato a concludere. Se il contratto richiede la forma scritta ad substantiam (es. compravendita immobiliare: art. 1350, n. 1, c.c.), la procura deve essere conferita per iscritto; se il contratto richiede l’atto pubblico (es. donazione: art. 782 c.c.), anche la procura deve essere atto pubblico.
La ratio è quella di garantire la consapevolezza e la ponderazione del rappresentato nella misura corrispondente a quella richiesta per il contratto; se la legge impone la forma scritta o pubblica per il negozio principale, la stessa tutela formale deve applicarsi all’atto che attribuisce il potere di concluderlo.
b) Ambito applicativo: solo forme ad substantiam. La dottrina prevalente ritiene che l’art. 1392 c.c. si riferisca alle sole forme prescritte ad substantiam (sotto pena di nullità), non a quelle richieste ad probationem o a fini pubblicitari. Pertanto, per i contratti la cui forma è richiesta solo a fini probatori, la procura è valida anche in forma libera.
c) Procura generale e procura speciale. La dottrina distingue la procura speciale — rilasciata per uno specifico atto o per una categoria determinata di atti — dalla procura generale — che abilita il rappresentante a compiere qualunque atto giuridico nell’interesse del rappresentato. La procura generale non impone di per sé la forma scritta (a meno che non comprenda atti per i quali essa è richiesta); ma nel momento in cui il rappresentante intende concludere un contratto formale, è necessario che la procura fosse stata rilasciata con la forma corrispondente (o che venga rilasciata in quel momento una procura speciale con la forma adeguata).
Coordinamento normativo
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Art. 1350 c.c. — Atti che devono farsi per iscritto (rinvio al trattato Sez. IV, artt. 1350–1352)
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Art. 782 c.c. — Forma della donazione
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Art. 1403 c.c. — Forma della dichiarazione di nomina nel contratto per persona da nominare (Capo VII)
Art. 1393 — Giustificazione dei poteri del rappresentante
Testo normativo vigente
Art. 1393 c.c. — Giustificazione dei poteri del rappresentante
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Analisi della norma
a) Il diritto del terzo alla verifica preventiva. L’art. 1393 c.c. attribuisce al terzo contraente un diritto potestativo di natura cautelare: prima (o al momento) di contrarre, il terzo può esigere che il rappresentante documenti il proprio potere rappresentativo. Se la procura è scritta, il terzo ha diritto a riceverne una copia firmata dal rappresentante (che si assume così la responsabilità della veridicità del contenuto della copia).
b) Funzione deflattiva e tutela dell’affidamento. La norma mira a prevenire le controversie successive sull’esistenza e sull’ampiezza del potere rappresentativo. Il terzo che eserciti questo diritto si pone al riparo dal rischio di trattare con un falsus procurator (art. 1398 c.c.): se il rappresentante non adempie alla richiesta di giustificazione, il terzo è legittimato a rifiutare di contrarre senza incorrere in responsabilità.
c) Conseguenze dell’inadempimento all’obbligo di esibizione. Il mancato adempimento da parte del rappresentante non determina di per sé l’inefficacia del contratto già concluso, ma incide sull’onere probatorio nelle controversie successive: il terzo che abbia contrattato nonostante il rifiuto di esibizione della procura sopporta il rischio di essere qualificato come colpevole rispetto all’affidamento nella validità del contratto ai fini dell’art. 1398 c.c.
Coordinamento normativo
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Art. 1398 c.c. — Responsabilità del falsus procurator per il danno subito dal terzo che ha confidato “senza sua colpa” nella validità del contratto
Art. 1394 — Conflitto d’interessi
Testo normativo vigente
Art. 1394 c.c. — Conflitto d’interessi
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Inquadramento sistematico
L’art. 1394 c.c. governa la patologia funzionale del potere rappresentativo: il caso in cui il rappresentante, pur agendo formalmente entro i limiti della procura e con spendita del nome del rappresentato, persegue un interesse incompatibile con quello del dominus. La norma bilancia due esigenze contrapposte: la tutela del rappresentato contro gli abusi del procuratore, e la sicurezza del traffico giuridico a favore dei terzi in buona fede.
Analisi della norma
a) Il conflitto di interessi: nozione e presupposti. Il conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 1394 c.c. richiede un’incompatibilità concreta tra l’interesse che il rappresentante dovrebbe perseguire (quello del rappresentato) e l’interesse che il rappresentante persegue in concreto (il proprio o quello di un terzo). Non è sufficiente una mera tensione tra interessi astrattamente divergenti: occorre che, nel singolo contratto, il soddisfacimento dell’interesse del rappresentante avvenga necessariamente a scapito di quello del rappresentato.
Il conflitto può essere:
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Diretto: il rappresentante ha un interesse personale nel contratto (es. acquista a prezzo vile dall’ente che rappresenta).
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Per conto di terzi: il rappresentante favorisce un terzo a danno del rappresentato.
b) Il requisito della conoscibilità del terzo. La norma condiziona l’annullabilità alla circostanza che il conflitto fosse conosciuto o riconoscibile dal terzo contraente. Si tratta di un elemento di tutela del traffico giuridico: il contratto non può essere annullato se il terzo era in buona fede e non aveva elementi per percepire il conflitto. La conoscibilità è valutata secondo il criterio dell’ordinaria diligenza (art. 1147 c.c. per analogia).
c) Legittimazione attiva e termine. L’azione di annullamento spetta esclusivamente al rappresentato (art. 1394, prima parte). Il termine è quinquennale (art. 1442 c.c.). La controparte non è legittimata all’annullamento per conflitto di interessi; può tuttavia opporre il contratto al rappresentato che non agisca per l’annullamento.
d) Rapporto con l’art. 1395 c.c. L’art. 1394 c.c. è norma di carattere generale; l’art. 1395 c.c. (contratto con se stesso) è la fattispecie specifica in cui il conflitto di interessi è presunto iuris et de iure per struttura. I due articoli si applicano in concorso quando la stessa operazione integra tanto il conflitto di interessi quanto l’autocontratto.
e) Rapporto con l’art. 2391 c.c. Per gli amministratori di s.p.a., la disciplina speciale dell’art. 2391 c.c. prevede obblighi di disclosure e procedure deliberative specifiche; la Cassazione ha chiarito i rapporti tra le due norme (v. infra giurisprudenza).
Giurisprudenza
Nozione di conflitto di interessi e conoscibilità. Cass. civ., Sez. II (ord.), n. 2554 del 17 gennaio 2024 ha ribadito che l’annullabilità per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. richiede la riconoscibilità del conflitto da parte del terzo, e che non basta una mera potenzialità astratta di incompatibilità: occorre che il conflitto sia concreto e attuale al momento della conclusione del contratto, con un’incidenza diretta sul contenuto dell’atto stipulato.
Cass. civ., Sez. II, n. 15840 del 23 aprile 2025 ha confermato che il conflitto di interessi del rappresentante produce annullabilità solo quando si traduce in un’inconciliabilità strutturale tra la posizione del rappresentante e quella del rappresentato nel singolo atto, escludendo che una generica divergenza di interessi tra le parti sia sufficiente.
Cass. civ., Sez. II (ord.), n. 36967 del 23 novembre 2022 ha precisato che l’art. 1394 c.c. si applica esclusivamente al contratto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi, non ad atti preparatori o a deliberazioni interne che precedano la formazione del contratto.
Rapporto tra art. 1394 e art. 2391 c.c. Cass. civ., Sez. II, n. 20179 del 4 luglio 2024 ha chiarito i rapporti tra l’art. 1394 c.c. e l’art. 2391 c.c. in materia societaria, affermando che la disciplina speciale dell’art. 2391 c.c. si applica agli atti degli amministratori in conflitto di interessi nelle s.p.a., mentre l’art. 1394 c.c. trova applicazione residuale quando manchino i presupposti della normativa speciale o quando si tratti di enti diversi dalle s.p.a.
Giurisprudenza di merito. Tribunale di Spoleto, Sez. Civile, n. 551 del 18 giugno 2024 (ECLI:IT:TRSB:2024:551.00001067) ha accolto la domanda di annullamento di un contratto di compravendita immobiliare concluso dall’amministratore di una s.r.l. in palese conflitto con gli interessi della società, ritenendo sussistente la conoscibilità del conflitto da parte dell’acquirente terzo in ragione dei rapporti familiari tra questi e l’amministratore.
Corte di Appello di Lecce (sez. dist. Taranto), n. 83 del 21 aprile 2026 (ECLI:IT:CATA:2026:83.00000417) ha ribadito che il conflitto di interessi deve sussistere al momento della conclusione del contratto, e non è sufficiente che emerga successivamente o che il rappresentante abbia successivamente ricavato un vantaggio personale dall’operazione.
Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 237 del 10 marzo 2025 (ECLI:IT:CARC:2025:237.00000198) ha affermato che il contratto può essere annullato anche senza prova del danno subito dal rappresentato: l’art. 1394 c.c. non richiede il pregiudizio effettivo, ma solo l’incompatibilità di interessi e la conoscibilità del terzo.
Casistica pratica
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Amministratore di s.r.l. che acquista per la società da se stesso o da un proprio familiare: conflitto diretto e conoscibile — annullabilità del contratto.
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Procuratore bancario che stipula un contratto di finanziamento con condizioni favorevoli per la banca controparte (di cui è dipendente): conflitto conoscibile dal terzo in ragione della posizione del rappresentante.
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Difensore che transige in nome del cliente a condizioni deteriori per ottenere un compenso dalla controparte: conflitto di interessi grave; il cliente-rappresentato può chiedere l’annullamento della transazione.
Art. 1395 — Contratto con se stesso
Testo normativo vigente
Art. 1395 c.c. — Contratto con se stesso
È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi.
L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
Analisi della norma
a) Fattispecie: l’autocontratto. Il contratto con se stesso (o autocontratto) si verifica quando il rappresentante si trova simultaneamente in una duplice posizione: (i) come rappresentante di una parte, e (ii) come controparte (in proprio) o come rappresentante dell’altra parte. Le due varianti sono:
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Autocontratto in senso stretto: Tizio, procuratore di Caio, acquista da Caio per se stesso.
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Doppia rappresentanza: Tizio, procuratore sia di Caio sia di Sempronio, conclude il contratto di vendita tra i due rappresentati.
b) La presunzione di conflitto di interessi. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità configurano nell’autocontratto una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi: la struttura stessa dell’operazione, in cui una stessa persona incarna entrambi i poli del rapporto contrattuale, rende fisiologicamente difficile che entrambi gli interessi vengano adeguatamente tutelati.
c) Le eccezioni: autorizzazione specifica e predeterminazione del contenuto. L’annullabilità è esclusa in due casi:
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Autorizzazione specifica del rappresentato: il dominus deve aver previamente e specificamente autorizzato quell’atto. L’autorizzazione generica (procura “anche a contrattare con se stesso”) non è sufficiente (v. infra giurisprudenza).
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Predeterminazione del contenuto in modo da escludere il conflitto: il contenuto del contratto deve essere stato determinato in modo così analitico e vincolante da non lasciare margine al rappresentante per favorire il proprio interesse a scapito del rappresentato.
d) Legittimazione esclusiva del rappresentato. Il secondo comma riservava l’azione di annullamento esclusivamente al rappresentato. La scelta è coerente: solo il dominus può valutare se il proprio interesse è stato pregiudicato; la controparte non ha titolo per chiedere l’annullamento.
Giurisprudenza
Presunzione di conflitto di interessi e autorizzazione specifica. Cass. civ., Sez. III (ord.), n. 7369 del 9 febbraio 2023 ha ribadito che nell’autocontratto opera una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi e che per superarla non è sufficiente un’autorizzazione generica: l’autorizzazione deve essere specifica, ossia riferita puntualmente al contratto o alla categoria di contratti che il rappresentante è autorizzato a stipulare con se stesso.
Cass. civ., Sez. VI (ord.), n. 8672 del 2022 ha confermato che l’autorizzazione del rappresentato deve essere “specifica” nel senso di individuare il concreto affare o la categoria di operazioni autorizzate, e che l’autorizzazione rilasciata in termini generici nella procura non vale a legittimare l’autocontratto.
Cass. civ., Sez. II, n. 33155 del 2 ottobre 2019 ha applicato l’art. 1395 c.c. a un caso di vendita immobiliare in cui il procuratore aveva stipulato il contratto con se stesso, affermando che la mancanza di autorizzazione specifica determina l’annullabilità dell’atto a prescindere dall’esistenza di un danno effettivo per il rappresentato.
Cass. civ., Sez. II (ord.), n. 16374 del 19 febbraio 2025 ha confermato che l’annullabilità del contratto con se stesso implica un diritto al risarcimento del danno in favore del rappresentato quando il contratto annullato abbia prodotto effetti pregiudizievoli nelle more dell’azione di annullamento.
Giurisprudenza di merito. Tribunale di Massa, Sez. Civile, n. 575 del 7 ottobre 2024 (ECLI:IT:TRMX:2024:575.00001115) ha applicato la presunzione di conflitto ex art. 1395 c.c. richiedendo che ricorrano sia l’autorizzazione specifica sia la predeterminazione del contenuto per escludere l’annullabilità.
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Sez. Civile, n. 462 dell’11 febbraio 2025 (ECLI:IT:TRSF:2025:462.00008295) ha ribadito che l’annullabilità ex art. 1395 c.c. è esclusa solo quando il contenuto contrattuale sia determinato in modo talmente analitico da rendere il rappresentante un mero esecutore meccanico, senza alcun margine di discrezionalità.
Tribunale di Termini Imerese, Sez. Civile, n. 382 dell’11 marzo 2024 (ECLI:IT:TRTI:2024:382.00002287) ha chiarito che l’eccezione della predeterminazione del contenuto opera quando il contratto risulta già “scritto” nelle sue condizioni essenziali prima che il rappresentante lo stipuli, con la conseguenza che la sua conclusione è meramente formale.
Casistica pratica
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Notaio che riceve un atto in cui è anche parte acquirente: vietato (artt. 28 l. not. e 1395 c.c.).
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Amministratore unico di s.r.l. che acquista dall’ente che amministra: autocontratto ex art. 1395 c.c., annullabile su domanda della società salvo autorizzazione assembleare specifica.
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Genitore esercente la potestà che acquista beni del figlio minore per se stesso: vietato anche dalla rappresentanza legale (art. 378 c.c.); nullità per violazione di norma imperativa.
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Avvocato con doppio mandato (sia attore sia convenuto): doppia rappresentanza ex art. 1395 c.c., annullabile su domanda di uno dei rappresentati.
Art. 1396 — Modificazione ed estinzione della procura
Testo normativo vigente
Art. 1396 c.c. — Modificazione ed estinzione della procura
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Analisi della norma
a) Il principio di pubblicità della revoca. L’art. 1396 c.c. risolve il conflitto tra l’interesse del rappresentato a far cessare il potere del rappresentante e l’interesse del terzo che ha trattato ignorando la cessazione. Il legislatore ha adottato una soluzione pro-terzo: la modificazione o revoca della procura non è opponibile ai terzi che ne siano stati all’oscuro senza colpa, a meno che il rappresentato abbia utilizzato mezzi idonei a portarla a loro conoscenza.
b) Mezzi idonei di pubblicità. La norma non prescrive una forma specifica: la pubblicità deve essere adeguata in relazione alle circostanze. Per procure registrate o trascritte (es. procure a vendere immobili, poteri degli amministratori di società iscritti nel Registro delle Imprese), la pubblicità legale costituisce mezzo idoneo per eccellenza. Per procure private, la comunicazione scritta al terzo, la pubblicazione su mezzi di comunicazione adeguati, o qualunque altra forma che raggiunga effettivamente i destinatari interessati può costituire mezzo idoneo.
c) Le altre cause di estinzione: secondo comma. Il secondo comma estende la tutela del terzo alle cause legali di estinzione del potere di rappresentanza (morte del rappresentante o del rappresentato, sopravvenuta incapacità, scadenza del termine, avveramento della condizione risolutiva, ecc.), diverse dalla revoca. Anche per queste, l’estinzione del potere non è opponibile al terzo che l’abbia ignorata senza colpa. L’onere della prova della buona fede incolpevole grava sul terzo.
d) Rappresentanza apparente. L’art. 1396, secondo comma, c.c. è il principale fondamento positivo della c.d. rappresentanza apparente: quando il comportamento del rappresentato ha ingenerato nel terzo la ragionevole convinzione dell’esistenza del potere (o della sua sopravvivenza), il contratto produce effetti nel patrimonio del rappresentato. La norma non crea un potere nuovo: si limita a rendere inopponibile l’assenza o l’estinzione del potere al terzo incolpevole.
Giurisprudenza
Revoca e opponibilità ai terzi. Cass. civ., Sez. II, n. 16397 del 26 maggio 2026 — pronuncia recentissima — ha affermato che, una volta che la revoca della procura è portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, il contratto successivamente concluso dal ex-procuratore è inefficace verso il dominus; il rappresentato che abbia utilizzato mezzi idonei di pubblicità non risponde del contratto concluso dopo la revoca né verso i terzi.
Cass. civ., Sez. II (ord.), n. 3660 dell’11 gennaio 2023 ha affermato che il terzo che avrebbe potuto e dovuto conoscere la revoca della procura utilizzando l’ordinaria diligenza non può invocare la propria ignoranza per opporre il contratto al rappresentato.
Cass. civ., Sez. II, n. 23456 del 21 giugno 2023 ha precisato che l’assenza di mezzi idonei di pubblicità della revoca di una procura a vendere un immobile determina l’inopponibilità della revoca stessa al terzo acquirente in buona fede, con conseguente imputazione degli effetti al rappresentato.
Cass. civ., Sez. II (ord.), n. 22353 del 1° giugno 2022 ha chiarito che la revoca della procura deve essere portata a conoscenza del terzo con mezzi idonei ovvero comunicata direttamente all’interessato: la sola notizia interna tra rappresentante e rappresentato non è sufficiente a rendere opponibile la revoca ai terzi.
Casistica pratica
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Revoca di procura a vendere immobili: deve essere comunicata al potenziale acquirente o pubblicizzata con mezzi adeguati; la revoca comunicata solo al procuratore non è opponibile all’acquirente in buona fede.
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Morte del rappresentante (causa legale di estinzione): se il terzo ignorava senza colpa il decesso, il contratto successivamente stipulato dall’erede o da altro soggetto senza poteri non è imputabile al rappresentato.
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Scadenza del termine della procura: se il rappresentato non ha avvertito il terzo della scadenza, questi può fare affidamento sulla validità della procura se ignorava senza colpa il decorso del termine.
Art. 1397 — Restituzione del documento della rappresentanza
Testo normativo vigente
Art. 1397 c.c. — Restituzione del documento della rappresentanza
Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.
Analisi della norma
La norma impone al rappresentante un obbligo di restituzione del documento di procura alla cessazione del potere rappresentativo. La ratio è coerente con la tutela dei terzi prevista dall’art. 1396 c.c.: il rappresentante che conservasse il documento della procura estinta potrebbe continuare ad esibire apparentemente un potere che non ha più, inducendo i terzi in errore.
L’obbligo di restituzione presuppone che la procura risulti da un documento scritto. La violazione dell’obbligo non incide di per sé sulla validità dei contratti successivamente conclusi (che restano disciplinati dall’art. 1396 c.c.), ma fonda una responsabilità risarcitoria del rappresentante nei confronti del rappresentato, nonché la possibilità di esperire un’azione di consegna del documento.
Si noti che il previgente testo dell’articolo recava la rubrica “Sostituto del rappresentante” e disciplinava la sostituzione; con la riformulazione — frutto di un intervento legislativo successivo al 1942 — la rubrica dell’articolo è divenuta “Restituzione del documento della rappresentanza”. Il testo vigente al 12 giugno 2026 recita quanto sopra riportato.
Art. 1398 — Rappresentanza senza potere
Testo normativo vigente
Art. 1398 c.c. — Rappresentanza senza potere
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Inquadramento sistematico
L’art. 1398 c.c. disciplina la figura del falsus procurator: il soggetto che contratta come rappresentante senza avere il potere o eccedendone i limiti. La norma costituisce la principale ipotesi di responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) del Codice Civile, sebbene sia collocata sistematicamente nella disciplina della rappresentanza piuttosto che nell’art. 1337 c.c.
Analisi della norma
a) Le due fattispecie: assenza e superamento del potere.
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Assenza assoluta di potere: il falsus procurator non ha mai avuto una procura; finge o crede erroneamente di avere un potere che non ha mai ricevuto.
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Eccesso di potere (ultra vires): il procuratore ha un potere ma lo esercita oltre i limiti consentiti dalla procura.
b) Il contratto del falsus procurator: inefficacia. Il contratto concluso dal falsus procurator è inefficace relativamente nei confronti del dominus: non produce effetti nella sua sfera giuridica, ma non è nullo o inesistente. Tale contratto può essere sanato dalla ratifica del dominus (art. 1399 c.c.) o rimanere inefficace in mancanza di ratifica.
c) La responsabilità del falsus procurator. L’art. 1398 c.c. pone a carico del falsus procurator la responsabilità per il danno subito dal terzo che ha confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Il terzo deve provare:
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di aver contrattato con il falsus procurator;
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di aver confidato nella validità del contratto;
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di non avere avuto colpa nell’ingenerare tale affidamento;
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il danno subito per effetto dell’inefficacia del contratto.
d) Natura della responsabilità: interesse negativo. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti qualificano la responsabilità ex art. 1398 c.c. come responsabilità precontrattuale (o da culpa in contrahendo), con la conseguenza che il risarcimento è limitato al c.d. interesse negativo (damnum emergens da spese inutilmente sostenute; lucrum cessans per occasioni di contratto alternative perdute), non all’interesse positivo (utilità che il contratto avrebbe prodotto se fosse stato valido).
e) Concorso con la ratifica (art. 1399 c.c.). Il terzo e il falsus procurator possono di comune accordo sciogliere il contratto prima della ratifica (art. 1399, terzo comma, c.c.). Se il dominus ratifica, il contratto diventa efficace retroattivamente e l’azione di responsabilità ex art. 1398 c.c. perde oggetto.
Giurisprudenza
Responsabilità precontrattuale e interesse negativo. Cass. civ., Sez. II, n. 8850 del 2017 ha affermato che la responsabilità del falsus procurator ex art. 1398 c.c. ha natura precontrattuale e si misura sull’interesse negativo, ossia sulle spese sostenute e sulle occasioni perse per effetto dell’affidamento nella validità di un contratto che non ha poi prodotto effetti. La sentenza ha altresì chiarito il rapporto tra responsabilità ex art. 1398 c.c. e disciplina della ratifica inefficace.
Cass. civ., Sez. VI, n. 13180 del 17 aprile 2015 ha ribadito che il terzo contraente può ottenere il risarcimento provando di aver confidato senza colpa nella validità del contratto, e che l’onere probatorio sulla mancanza di colpa grava sul terzo che agisce in giudizio.
Giurisprudenza di merito. Tribunale di Sassari, Sez. Civile, n. 1246 del 2 dicembre 2024 (ECLI:IT:TRSS:2024:1246.00002182) ha ritenuto inefficace il contratto concluso da un soggetto che si era spacciato per rappresentante della società senza avere la procura, escludendo la ratifica per assenza di ogni comportamento concludente della società e condannando il falsus procurator al risarcimento dell’interesse negativo del terzo.
Corte di Appello di Firenze, n. 1175 del 28 giugno 2024 (ECLI:IT:CAFI:2024:1175.00001088) ha precisato che il terzo contraente ottiene il risarcimento solo se prova di avere confidato nella validità del contratto e di non avere avuto elementi per dubitare dei poteri del dichiarato rappresentante.
Tribunale di Firenze, n. 1825 del 26 maggio 2025 (ECLI:IT:TRFI:2025:1825.00011975) ha chiarito i presupposti della tutela del terzo ex art. 1398 c.c.: il contratto è inefficace per difetto di potere; il terzo che intenda chiedere il risarcimento deve dimostrare la propria buona fede incolpevole anche avuto riguardo al dovere di verifica preventiva ex art. 1393 c.c.
Casistica pratica
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Agente immobiliare che conclude un preliminare senza avere la procura del venditore: il contratto è inefficace verso il venditore; l’acquirente può chiedere al falso procuratore il rimborso delle spese sostenute e il risarcimento del danno da occasioni perse.
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Dipendente che firma un contratto per conto della società eccedendo i poteri concessigli: la società non è vincolata; la controparte può agire ex art. 1398 c.c. contro il dipendente se ha confidato senza colpa nella sua legittimazione.
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Erede che agisce come procuratore del de cuius prima di accettare l’eredità: assenza di potere; gli atti compiuti in nome del de cuius non producono effetti nella successione aperta.
Art. 1399 — Ratifica
Testo normativo vigente
Art. 1399 c.c. — Ratifica
Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata.
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
Analisi della norma
a) Funzione sanatoria della ratifica. La ratifica è l’atto unilaterale con cui il dominus manifesta la propria volontà di fare propri gli effetti del contratto concluso dal falsus procurator, sanando retroattivamente il difetto originario di potere. La ratifica è un istituto di ordine pratico fondamentale: consente al dominus di valutare a posteriori la convenienza del contratto già concluso dal falso procuratore e di renderlo efficace quando l’operazione sia vantaggiosa.
b) Forma della ratifica. La ratifica deve essere effettuata con la stessa forma prescritta per il contratto ratificato (principio di simmetria formale, analogo a quello dell’art. 1392 c.c.): se il contratto era soggetto alla forma scritta, la ratifica deve essere scritta; se richiedeva l’atto pubblico, la ratifica deve rivestire quella forma.
c) Efficacia retroattiva e tutela dei terzi. Il secondo comma sancisce il principio dell’efficacia retroattiva della ratifica: una volta ratificato, il contratto si considera validamente concluso sin dall’origine, come se il rappresentante avesse avuto il potere al momento della stipula. Tuttavia, la retroattività cede davanti ai diritti acquistati da terzi nell’intervallo tra la conclusione del contratto e la ratifica: i terzi che abbiano acquistato diritti sul bene oggetto del contratto prima della ratifica sono tutelati.
d) Lo scioglimento per accordo prima della ratifica. Il terzo comma consente al terzo contraente e al falsus procurator di risolvere per mutuo consenso il contratto prima che intervenga la ratifica. Tale scioglimento ha effetto immediato e non è soggetto ad alcuna forma speciale. Una volta che il dominus abbia ratificato, invece, il contratto è pienamente efficace e non può essere sciolto unilateralmente dal falso procuratore.
e) L’interpello del dominus: termine per la ratifica. Il quarto comma attribuisce al terzo il diritto di interpellare il dominus, assegnandogli un termine per pronunziarsi. Il silenzio equivale a negazione della ratifica: il dominus che non risponda entro il termine perde la facoltà di ratificare. La previsione tutela il terzo che abbia interesse a sapere con certezza se il contratto diverrà o meno efficace.
f) Ratifica tacita. La giurisprudenza ammette la ratifica tacita: il comportamento del dominus che — pur senza una dichiarazione espressa — esegua il contratto, ne invochi i propri diritti, accetti le prestazioni o si comporti in modo incompatibile con la volontà di non fare propri gli effetti dell’atto, equivale a ratifica implicita.
g) Trasmissibilità agli eredi. Il quinto comma riconosce che la facoltà di ratifica si trasmette agli eredi del dominus: i successori a titolo universale possono ratificare il contratto concluso dal falsus procurator dopo la morte del rappresentato.
Giurisprudenza
Efficacia retroattiva e ratifica tacita. Cass. civ., Sez. III (ord.), n. 15402 del 24 aprile 2018 ha affermato che la ratifica del contratto del falsus procurator può avvenire anche in forma implicita, attraverso comportamenti del dominus univocamente incompatibili con la volontà di disconoscere il contratto (es. esecuzione parziale delle prestazioni, incasso del prezzo). La pronuncia ha ribadito il principio della retroattività e dei suoi limiti con riguardo ai diritti dei terzi.
Cass. civ., Sez. VI (ord.), n. 71 del 2019 ha confermato che la ratifica intervenuta produce effetti retroattivi dalla data di conclusione del contratto originario, con la conseguenza che i diritti nascenti dal contratto si considerano attribuiti al dominus sin dall’origine.
Cass. civ., Sez. VI (ord.), n. 73 del 2019 ha ribadito lo stesso principio in una fattispecie analoga, precisando che i diritti dei terzi salvaguardati dalla clausola di limitazione della retroattività sono solo quelli definitivamente acquistati prima della ratifica, non quelli meramente in fieri.
Cass. civ., Sez. VI (ord.), n. 31781 del 26 settembre 2018 ha ritenuto valida una ratifica del contratto concluso dal falsus procurator effettuata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, ritenendo soddisfatta la forma richiesta per il contratto sottostante (contratto d’appalto).
Casistica pratica
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Amministratore di s.r.l. senza poteri che firma un contratto: la società può ratificarlo con delibera assembleare o con comportamento concludente (esecuzione delle prestazioni). La ratifica retroagisce alla data della firma.
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Procuratore scaduto che stipula un rogito notarile: il dominus può ratificare con atto pubblico entro il termine assegnatogli dal notaio o dall’acquirente ex art. 1399, quarto comma, c.c.
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Morte del rappresentato prima della ratifica: gli eredi possono ratificare il contratto del falsus procurator ex art. 1399, quinto comma, c.c.
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Ratifica tacita per esecuzione: il venditore che consegna la cosa e incassa il prezzo di un contratto concluso da un falso procuratore ha tacitamente ratificato il contratto.
Art. 1400 — Speciali forme di rappresentanza
Testo normativo vigente
Art. 1400 c.c. — Speciali forme di rappresentanza
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal Libro V.
Analisi della norma
L’art. 1400 c.c. è una norma di rinvio sistematico: le regole generali del Capo VI si applicano alla rappresentanza comune, mentre le forme speciali di rappresentanza nell’esercizio dell’impresa — che presentano caratteristiche peculiari legate alla stabilità, alla continuità e alla celerità dei traffici commerciali — sono disciplinate dal Libro V del Codice Civile. Le figure principali del rinvio sono:
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Institore (artt. 2203–2207 c.c.): il preposto all’esercizio dell’intera impresa o di una sede secondaria, con poteri rappresentativi amplissimi e presunzione legale di rappresentanza per tutti gli atti inerenti all’impresa.
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Procuratore institore (art. 2209 c.c.): il soggetto preposto a singoli rami dell’impresa o a specifici atti.
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Commesso (artt. 2210–2213 c.c.): l’ausiliario addetto agli atti ordinari dell’impresa con poteri limitati.
Il rinvio al Libro V non esclude l’applicazione delle norme generali del Capo VI in quanto compatibili: le disposizioni sull’art. 1394 (conflitto di interessi), sull’art. 1395 (contratto con se stesso) e sull’art. 1398 (falsus procurator) trovano applicazione anche nei confronti degli ausiliari dell’imprenditore, salvo deroghe espresse della disciplina speciale.
Tavola sinottica della giurisprudenza citata
| N. | Autorità | Estremi | Massima essenziale |
| 1 | Cass. civ., Sez. II | n. 14215 del 26/03/2014 | Art. 1388 c.c.: il contratto concluso dal rappresentante “in nome e nell’interesse del rappresentato” produce effetti direttamente nella sfera giuridica del dominus; obbligo del giudice di verificare la ricorrenza di tutti e tre i requisiti. |
| 2 | Cass. civ., Sez. II | n. 14066 del 31/12/2016 | Art. 1388 c.c.: atto ultra vires del rappresentante non nullo ma inefficace relativamente nei confronti del rappresentato; salvezza della possibilità di ratifica ex art. 1399 c.c. |
| 3 | Cass. civ., Sez. V (ord.) | n. 725 del 2019 | Art. 1388 c.c.: effetti diretti sul rappresentato presuppongono azione entro i limiti della procura; estensione interpretativa della procura da valutare rigorosamente. |
| 4 | Cass. civ., Sez. II | n. 15165 del 31/12/2000 | Art. 1388 c.c.: superamento dei limiti della procura non desumibile da mere circostanze indiziali; verifica puntuale richiesta. |
| 5 | Cass. civ., Sez. III (ord.) | n. 17480 del 28/03/2025 | Artt. 1390–1391 c.c.: mala fede del rappresentato nella rappresentanza volontaria prevale sulla buona fede del rappresentante; la scientia damni si valuta in capo al procuratore, salvo mala fede del dominus. |
| 6 | Cass. civ., Sez. II (ord.) | n. 2554 del 17/01/2024 | Art. 1394 c.c.: annullabilità per conflitto di interessi richiede conflitto concreto e attuale al momento della conclusione del contratto e riconoscibilità da parte del terzo. |
| 7 | Cass. civ., Sez. II | n. 15840 del 23/04/2025 | Art. 1394 c.c.: conflitto di interessi richiede inconciliabilità strutturale tra posizione del rappresentante e del rappresentato nel singolo atto. |
| 8 | Cass. civ., Sez. II (ord.) | n. 36967 del 23/11/2022 | Art. 1394 c.c.: si applica esclusivamente al contratto posto in essere dal rappresentante in conflitto, non ad atti preparatori interni. |
| 9 | Cass. civ., Sez. II | n. 20179 del 04/07/2024 | Art. 1394 c.c. vs. art. 2391 c.c.: la disciplina speciale dell’art. 2391 c.c. prevale per gli atti degli amministratori di s.p.a.; art. 1394 c.c. residuale. |
| 10 | Trib. Spoleto, Sez. Civ. | n. 551 del 18/06/2024 | Art. 1394 c.c.: annullamento contratto per conflitto di interessi dell’amministratore; conoscibilità del conflitto da parte del terzo acquirente ritenuta sussistente per rapporti familiari. |
| 11 | C. App. Lecce-Taranto, Sez. Civ. | n. 83 del 21/04/2026 | Art. 1394 c.c.: conflitto di interessi deve sussistere al momento della conclusione del contratto; vantaggio personale posteriore non sufficiente. |
| 12 | C. App. Reggio Calabria, Sez. Civ. | n. 237 del 10/03/2025 | Art. 1394 c.c.: annullabilità non richiede prova del danno effettivo; sufficiente incompatibilità di interessi e conoscibilità del terzo. |
| 13 | Cass. civ., Sez. III (ord.) | n. 7369 del 09/02/2023 | Art. 1395 c.c.: presunzione iuris tantum di conflitto nell’autocontratto; autorizzazione specifica necessaria, non generica. |
| 14 | Cass. civ., Sez. VI (ord.) | n. 8672 del 2022 | Art. 1395 c.c.: autorizzazione del rappresentato deve essere specifica e riferita al concreto affare; generica autorizzazione in procura non vale. |
| 15 | Cass. civ., Sez. II | n. 33155 del 02/10/2019 | Art. 1395 c.c.: mancanza di autorizzazione specifica determina annullabilità anche senza danno effettivo al rappresentato. |
| 16 | Cass. civ., Sez. II (ord.) | n. 16374 del 19/02/2025 | Art. 1395 c.c.: annullabilità del contratto con se stesso implica diritto al risarcimento del danno per gli effetti pregiudizievoli prodotti nelle more. |
| 17 | Trib. Massa, Sez. Civ. | n. 575 del 07/10/2024 | Art. 1395 c.c.: sia autorizzazione specifica sia predeterminazione del contenuto necessarie per escludere annullabilità. |
| 18 | Trib. S. Maria C.V., Sez. Civ. | n. 462 dell’11/02/2025 | Art. 1395 c.c.: predeterminazione del contenuto esclude annullabilità solo se riduce il rappresentante a mero esecutore meccanico. |
| 19 | Trib. Termini Imerese, Sez. Civ. | n. 382 dell’11/03/2024 | Art. 1395 c.c.: eccezione della predeterminazione del contenuto opera quando il contratto è già “scritto” nelle condizioni essenziali e la conclusione è meramente formale. |
| 20 | Cass. civ., Sez. II | n. 16397 del 26/05/2026 | Art. 1396 c.c.: revoca portata a conoscenza con mezzi idonei rende il contratto successivo inefficace verso il dominus; rappresentato non risponde dell’operato del ex-procuratore. |
| 21 | Cass. civ., Sez. II (ord.) | n. 3660 dell’11/01/2023 | Art. 1396 c.c.: terzo che con ordinaria diligenza avrebbe conosciuto la revoca non può invocare la propria ignoranza. |
| 22 | Cass. civ., Sez. II | n. 23456 del 21/06/2023 | Art. 1396 c.c.: assenza di mezzi idonei di pubblicità della revoca determina inopponibilità al terzo acquirente in buona fede. |
| 23 | Cass. civ., Sez. II (ord.) | n. 22353 del 01/06/2022 | Art. 1396 c.c.: revoca comunicata solo al procuratore non opponibile ai terzi; necessità di pubblicità esterna adeguata. |
| 24 | Cass. civ., Sez. II | n. 8850 del 2017 | Art. 1398 c.c.: responsabilità precontrattuale del falsus procurator; risarcimento limitato all’interesse negativo; rapporto con ratifica inefficace. |
| 25 | Cass. civ., Sez. VI | n. 13180 del 17/04/2015 | Art. 1398 c.c.: onere probatorio sulla buona fede incolpevole del terzo contraente che agisce per il risarcimento. |
| 26 | Trib. Sassari, Sez. Civ. | n. 1246 del 02/12/2024 | Artt. 1398–1399 c.c.: contratto inefficace per difetto di potere; ratifica esclusa per assenza di comportamento concludente della società; condanna del falsus procurator all’interesse negativo. |
| 27 | C. App. Firenze, Sez. Civ. | n. 1175 del 28/06/2024 | Art. 1398 c.c.: risarcimento condizionato alla prova che il terzo ha confidato nella validità del contratto senza elementi per dubitare dei poteri del dichiarato rappresentante. |
| 28 | Trib. Firenze, Sez. Civ. | n. 1825 del 26/05/2025 | Art. 1398 c.c.: buona fede incolpevole del terzo da valutarsi anche in relazione al dovere di verifica preventiva ex art. 1393 c.c. |
| 29 | Cass. civ., Sez. III (ord.) | n. 15402 del 24/04/2018 | Art. 1399 c.c.: ratifica tacita ammessa attraverso comportamenti del dominus univocamente incompatibili con il disconoscimento del contratto; retroattività e limiti. |
| 30 | Cass. civ., Sez. VI (ord.) | n. 71 del 2019 | Art. 1399 c.c.: retroattività della ratifica dalla data di conclusione del contratto originario; effetti considerati attribuiti al dominus sin dall’origine. |
| 31 | Cass. civ., Sez. VI (ord.) | n. 73 del 2019 | Art. 1399 c.c.: diritti dei terzi salvaguardati dalla clausola anti-retroattiva sono solo quelli definitivamente acquistati prima della ratifica, non quelli in fieri. |
| 32 | Cass. civ., Sez. VI (ord.) | n. 31781 del 26/09/2018 | Art. 1399 c.c.: ratifica per iscritto a mezzo raccomandata soddisfa il requisito di forma per contratto d’appalto; validità della ratifica. |