Azione di simulazione e revocatoria: autonomia e cumulabilità (Cass. civ. n. 28867/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di simulazione e l’azione revocatoria sono tra loro autonome e cumulabili, anche in via subordinata, nello stesso giudizio o in giudizi separati. La simulazione è azione dichiarativa volta ad accertare l’inefficacia originaria del negozio per mancata volontà delle parti; la revocatoria è azione costitutiva che presuppone un atto realmente voluto e mira a dichiararne l’inefficacia relativa. L’inammissibilità della revocatoria nei confronti del terzo avente causa non preclude la proposizione dell’azione di simulazione.
Il Fatto
Un creditore agiva in giudizio chiedendo, tra l’altro, la revocatoria ex art. 2901 c.c. e la declaratoria di simulazione assoluta di un atto di compravendita. La catena dei trasferimenti vedeva il debitore vendere un immobile a una società, la quale lo trasferiva a sua volta a un secondo acquirente. Il Tribunale di Catania dichiarava inefficace il primo atto di vendita ex art. 2901 c.c., ma rigettava la domanda di simulazione. La Corte d’appello di Catania, in riforma, dichiarava inammissibile l’azione revocatoria proposta direttamente avverso il secondo atto di disposizione (quello tra i due terzi) e rigettava anche la domanda di simulazione, ritenendo che la creditrice non fosse legittimata a far valere la simulazione dell’atto derivato finché non avesse ottenuto la revoca del primo atto di cessione del debitore. La soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina separatamente i due rimedi. Quanto all’azione revocatoria, la Corte richiama il principio consolidato per cui essa non può essere esperita nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore, trattandosi di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che opera esclusivamente nel rapporto creditore-debitore. Gli atti dispositivi dei terzi possono eventualmente integrare illecito aquiliano, ma non sono sindacabili con la revocatoria ordinaria. Su questo punto il ricorso viene rigettato.
Quanto all’azione di simulazione, la Corte ne afferma l’autonomia. La simulazione è azione dichiarativa, volta ad accertare che il negozio apparente non è stato realmente voluto dalle parti; la revocatoria è invece azione costitutiva, che presuppone un atto esistente e produttivo di effetti, dei quali chiede la declaratoria di inefficacia relativa. Pur potendo essere proposte congiuntamente, le due azioni non sono in rapporto di pregiudizialità necessaria. L’inammissibilità della revocatoria nei confronti del terzo avente causa non incide sulla legittimazione a proporre la domanda di simulazione dell’atto derivato. La Corte censura quindi la motivazione della Corte d’appello, che aveva confuso i due piani, e accoglie il motivo di ricorso sul punto.
Implicazioni Pratiche
- Proposizione cumulativa strategica: l’avvocato del creditore può proporre nello stesso atto di citazione sia l’azione revocatoria che quella di simulazione, anche in via subordinata, senza che l’eventuale inammissibilità della prima precluda l’esame della seconda.
- Verifica della natura dell’azione: in sede di redazione degli atti, occorre qualificare correttamente la domanda: la simulazione richiede la prova dell’accordo simulatorio (controdichiarazione o elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti), mentre la revocatoria richiede la prova del consilium fraudis e dell’eventus damni.
- Eccezione di inammissibilità: il convenuto che eccepisca l’inammissibilità della revocatoria “a cascata” non può estendere automaticamente l’eccezione alla domanda di simulazione, che resta autonomamente proponibile e va valutata nel merito.
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