Ammissibilità della CTP in appello e violazione del contraddittorio (Cass. civ. n. 30996/2025)
Principi di diritto (Massima)
La produzione, in grado di appello, di una perizia di parte volta a confutare, sotto il profilo tecnico, le conclusioni della CTU svolta in primo grado, non viola il disposto dell’art. 345 c.p.c., dovendo, pertanto, il giudice tenerne conto ai fini della decisione. L’illegittima preclusione dell’ingresso di tali osservazioni tecniche, con conseguente assoluta pretermissione delle stesse nella motivazione, integra una violazione del principio del contraddittorio, assistito da garanzie costituzionali e convenzionali, che rileva di per sé, senza necessità di allegare un concreto pregiudizio processuale derivante dalla lesione del diritto di difesa.
Il Fatto
Un automobilista, danneggiato in un sinistro stradale, otteneva dal Tribunale di Agrigento il risarcimento del danno, con liquidazione di un’invalidità permanente del 32%. La Corte d’appello di Palermo, in riforma parziale, rigettava il gravame del danneggiato sulla quantificazione del danno, dichiarando inammissibile la produzione, in appello, di una perizia di parte redatta dopo la sentenza di primo grado, volta a contestare le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) svolta in prime cure. Il danneggiato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 345 c.p.c. e l’omesso esame delle censure alla CTU.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, affermando l’ammissibilità della produzione in appello della perizia di parte. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Cass. n. 5624/2022), secondo cui la mancata prospettazione di osservazioni al consulente tecnico nel termine assegnato non preclude la parte di sollevare tali rilievi nel successivo corso del giudizio, anche in appello, purché non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento del CTU. La Corte d’appello aveva quindi errato nel dichiarare inammissibile la perizia di parte, sottraendosi all’esame dei rilievi tecnici ivi contenuti.
La Corte ha inoltre affermato che l’illegittima preclusione all’ingresso delle osservazioni tecniche, con la conseguente assoluta pretermissione delle stesse nella motivazione, integra una violazione del principio del contraddittorio, presidiato da disposizioni costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) e sovranazionali (art. 6 CEDU). Tale violazione rileva di per sé, senza che la parte sia onerata di dimostrare un concreto pregiudizio processuale derivante dalla lesione del diritto di difesa, poiché l’impedimento al pieno esercizio del diritto di difesa costituisce un vulnus autonomo (richiamando, in proposito, Cass. Sez. Un. n. 36596/2021 e la successiva giurisprudenza conforme, tra cui Cass. n. 2067/2023, n. 6795/2023, n. 4667/2024, n. 5196/2024, n. 23056/2024, n. 7845/2024, n. 17717/2024, n. 11891/2025).
La Corte ha, infine, enunciato il principio di diritto secondo cui la produzione in appello della perizia di parte è ammissibile e il giudice deve valutarne i contenuti, impregiudicata ogni valutazione di merito sulla condivisibilità dei rilievi tecnici. L’accoglimento dei primi due motivi ha determinato l’assorbimento del terzo motivo, relativo alla mancata rinnovazione della CTU.
Implicazioni Pratiche
- Ammissibilità della CTP in appello: L’avvocato che intenda contestare in appello le conclusioni della CTU di primo grado può produrre, senza incorrere nella preclusione ex art. 345 c.p.c., una perizia di parte redatta anche dopo la sentenza di primo grado, purché la stessa non integri una domanda nuova o nuovi mezzi di prova, ma si limiti a confutare tecnicamente le risultanze della CTU, e il giudice deve esaminarla ai fini della decisione.
- Violazione del contraddittorio rilevabile ex se: La mancata valutazione della CTP in appello, per effetto di una declaratoria di inammissibilità illegittima, integra una violazione del principio del contraddittorio che può essere fatta valere in cassazione senza necessità di allegare e provare un concreto pregiudizio; il vizio è di carattere procedurale e si configura come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Rinvia del giudice di merito: In caso di cassazione per tale motivo, il giudice del rinvio è tenuto a valutare i rilievi tecnici contenuti nella CTP, potendo disporre, ove necessario, la rinnovazione della CTU o altra attività istruttoria, nel rispetto del principio del contraddittorio, e decidere nel merito la causa, salvo che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto non compiuti.
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