Interesse ad agire in proprio per il dissequestro dei beni personali e motivazione del periculum in mora (Cass. pen. n. 35814/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, l’indagato non titolare del bene è legittimato a richiedere il riesame se allega un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla sua posizione. La nullità del provvedimento genetico per mancanza di motivazione sul periculum in mora deve essere dedotta con il riesame e non con l’istanza di revoca. L’ordinanza che rigetta l’istanza di revoca può motivare per relationem al decreto di sequestro, purché questo contenga una valutazione specifica sul pericolo di dispersione.
Il Fatto
Un indagato, in proprio e quale legale rappresentante di due società, ha proposto appello cautelare avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva rigettato l’istanza di dissequestro di somme di denaro, per un importo complessivo di euro 116.921,21, sequestrate alle società quali profitto dei reati di indebita compensazione, frode fiscale e falso. L’istanza di dissequestro aveva ad oggetto anche beni personali dell’indagato (un automezzo e quote sociali).
Il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto dall’indagato in proprio e ha rigettato quello proposto nella qualità di legale rappresentante, confermando il rigetto dell’istanza di dissequestro. Avverso tale ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’indagato in proprio, ritenendo fondato il motivo relativo alla dichiarata inammissibilità. Ha rilevato che, sebbene per le somme di denaro di pertinenza delle società l’indagato non fosse legittimato ad agire in proprio, l’istanza di dissequestro non era limitata a tali beni, ma comprendeva anche l’automezzo e le quote societarie a lui personalmente intestati. Per questi beni, l’indagato era titolare di un interesse concreto e attuale alla restituzione, ai sensi del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Calvarese.
Quanto al ricorso proposto nella qualità di legale rappresentante delle società, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame sul periculum in mora, che aveva fatto riferimento alla natura delle somme (facilmente disperdibili), alla concreta possibilità che l’indagato se ne privasse e alla natura delle imputazioni, che ne escludevano l’affidabilità soggettiva. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza del precedente richiamato (Cass. n. 50503/2023), in quanto riguardava un’ipotesi di integrazione della motivazione in sede di riesame, mentre nel caso di specie si trattava di appello cautelare avverso il rigetto dell’istanza di revoca.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità, in quanto si limitava a criticare il provvedimento senza indicare specificamente gli atti non esaminati e le ragioni della loro decisività.
Implicazioni Pratiche
- Legittimazione dell’indagato: L’avvocato deve verificare se il sequestro ha ad oggetto anche beni personali dell’indagato (anche se non direttamente riconducibili al reato), poiché in tal caso l’indagato è legittimato a impugnare il provvedimento in proprio, allegando un interesse concreto alla restituzione.
- Termini per eccepire la nullità: La mancanza di motivazione sul periculum in mora nel decreto di sequestro deve essere eccepita con l’istanza di riesame, a pena di decadenza, e non può essere fatta valere con la successiva istanza di revoca, neppure in sede di appello cautelare.
- Valutazione della motivazione: In sede di appello cautelare avverso il rigetto dell’istanza di revoca, il giudice può motivare per relationem al decreto di sequestro, purché questo contenga una valutazione specifica sul pericolo di dispersione, non essendo sufficienti formule generiche.
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Nota della Redazione
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