Patrocinio a spese dello Stato nel penale: il ricorso sulle spese va proposto con rito civile e notificato, altrimenti è inammissibile (Cass. 393/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ordinanza n. 393 del 8 gennaio 2026 (R.G.N. 25542/2022) — Presidente Felice Manna, Relatore Dario Cavallari.

Il principio di diritto

« Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale — emesso in seguito alla proposizione di rituale opposizione contro la precedente decisione di diniego della stessa — che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, deve essere presentato nelle forme del rito civile, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché esso, ove siano state seguite le forme del rito penale e, quindi, non vi sia stata notifica ad alcuno, è inammissibile. »

Il fatto

Un difensore impugnava per cassazione il capo dell’ordinanza del Tribunale di Milano (29 aprile 2021) relativo alla regolamentazione delle spese processuali. Il procedimento riguardava l’opposizione al rigetto di un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il Tribunale, pur ammettendo l’interessato al patrocinio statale, aveva dichiarato irripetibili le spese di quel procedimento. L’unico motivo censurava proprio la statuizione sulle spese, denunciando la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e 34 e 111 Cost. A monte, in esito a una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. (20 aprile 2024), il ricorrente aveva chiesto la decisione in adunanza.

La motivazione

La Corte distingue i piani della competenza: l’impugnazione sulla legittimità del rigetto dell’ammissione al patrocinio nel processo penale spetta alle sezioni penali, mentre le sezioni civili sono competenti per i ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 6-2, n. 10136 del 2021). Nella specie la controversia attiene all’esito di quel procedimento di opposizione e alla sola statuizione sulle spese, non più alla legittimità del diniego. Il ricorso avverso il provvedimento di ammissione al patrocinio nel processo penale, emesso dopo rituale opposizione al diniego, va quindi proposto nelle forme del rito civile ex art. 170; se seguite le forme del rito penale — e perciò senza notifica ad alcuno — è inammissibile (Cass., Sez. 6-2, n. 8798 del 2023; Sez. 2, n. 21700 del 2015; Sez. 3, n. 2209 del 2012). Qui il ricorso non era stato notificato: da ciò la declaratoria di inammissibilità.

La Corte aggiunge che la definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta l’applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c. (non del comma 3, non essendovi un controricorrente): richiamando Sez. Un. n. 36069 del 2023, ricorda che l’art. 380-bis codifica una valutazione legale tipica di abuso del processo, già immanente nel sistema. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il dispositivo dichiara inammissibile il ricorso, dispone la condanna e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

La forma dell’impugnazione non è un dettaglio recuperabile. Il ricorso che investe le spese del patrocinio a spese dello Stato — anche quando il procedimento a monte è penale — segue il rito civile e va notificato alla controparte: l’omessa notifica lo rende inammissibile. Chi impugna una statuizione sulle spese in materia di gratuito patrocinio deve dunque verificare rito (civile, art. 170 d.P.R. 115/2002) e adempiere alla notifica. Secondo profilo: proseguire nel giudizio nonostante una proposta ex art. 380-bis poi confermata espone alla condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. (somma tra € 500 e € 5.000 alla Cassa delle ammende), a prescindere dalla presenza di un controricorrente.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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