Eccezione di nullità della prova testimoniale: se il giudice tace, la parte non ha l’onere di reiterarla nelle conclusioni; basta il richiamo agli scritti difensivi (Cass. 23087/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 23087/2026, pubblicata il 13 luglio 2026 (R.G.N. 2067/2024) — camera di consiglio del 12 maggio 2026, Presidente Lina Rubino, Relatore Marco Rossetti.
Il principio di diritto
“Non può onerarsi la parte di contestare in modo analitico il mero silenzio riservato dal giudicante ad una istanza od eccezione. Se dunque a fronte d’una eccezione di nullità della prova testimoniale il giudice non adotti alcun provvedimento espresso, ma rinvii puramente e semplicemente per la precisazione delle conclusioni, la parte interessata non ha alcun onere di reiterare, a pena di decadenza, la suddetta eccezione, né questa può ritenersi rinunciata per il solo fatto che le conclusioni vengano precisate richiamando tutti i propri “scritti e atti” difensivi.”
Il fatto
In un giudizio di risarcimento da sinistro stradale, causato a dire dell’attore da un veicolo non identificato, promosso contro l’impresa designata ex art. 283 cod. ass., il Tribunale di Bari rigettava la domanda, ritenendo tra l’altro inutilizzabile — perché resa da persona incapace a deporre ex art. 246 c.p.c. — la deposizione di un testimone. La società convenuta aveva eccepito l’incapacità prima dell’escussione e la nullità dopo l’assunzione, ma il giudice aveva ammesso la prova “con riserva dell’eccezione”, senza provvedere; in sede di precisazione delle conclusioni la parte si era richiamata ai “propri precedenti scritti difensivi”. La Corte d’appello di Bari confermava. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, sostenendo che l’eccezione, non espressamente reiterata nelle conclusioni, dovesse ritenersi rinunciata.
La motivazione
Il primo motivo è infondato. Le Sezioni Unite n. 9456 del 2023 — invocate dal ricorrente, ma lette solo in parte — hanno affermato che l’eccezione di incapacità a deporre va sollevata prima dell’escussione, poi eccepita come nullità subito dopo l’assunzione e infine reiterata nel precisare le conclusioni; hanno però espressamente dichiarato di non approfondire il caso in cui il giudice non abbia provveduto sull’eccezione, ammettendo soltanto che la riproposizione possa avvenire anche “per relationem, se la relatio è univoca”. Proprio questo è il caso di specie. La Corte afferma che dal mero silenzio della parte nel precisare le conclusioni — a fronte del silenzio serbato dal giudice sull’eccezione durante l’istruttoria — non può trarsi una volontà abdicativa: si perverrebbe all’assurdo di sanzionare con la misura più drastica, la rinuncia, la condotta meno negligente, ciòè il richiamo agli atti. Nel caso, la parte aveva reiteratamente dichiarato di riportarsi a tutte le proprie difese: non può ritenersi avere rinunciato all’eccezione. Il motivo è rigettato in applicazione del principio di diritto sopra riportato.
Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità (euro 10.700,00).
Implicazioni pratiche
Per il contenzioso civile, la pronuncia offre una regola pratica preziosa sulla gestione delle eccezioni processuali. Quando una parte solleva l’eccezione di nullità della prova testimoniale (per incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c.) e il giudice non provvede, limitandosi ad ammettere la prova “con riserva” e a rinviare per la precisazione delle conclusioni, la parte non ha l’onere di reiterare espressamente l’eccezione a pena di decadenza: è sufficiente il richiamo generico ai propri “scritti e atti difensivi”. Il silenzio del difensore nelle conclusioni non equivale a rinuncia, tanto più a fronte del silenzio serbato dal giudice. La pronuncia circoscrive inoltre la portata di Cass. Sez. U. n. 9456 del 2023: l’onere di reiterazione espressa, ivi affermato, non copre il caso — non deciso dalle Sezioni Unite — in cui il giudice non si sia pronunciato sull’eccezione. Regola operativa per il difensore: pur restando prudente reiterare le eccezioni, il richiamo complessivo agli atti in sede di conclusioni è idoneo a conservarle quando il giudice non abbia deciso.
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