Patrocinio a spese dello Stato: la maggiorazione per la difesa di più parti è obbligatoria (Cass. 600/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 600 del 10 gennaio 2026 (R.G.N. 20457/2023) — Presidente Giuseppe Grasso, Relatore Davide De Giorgio.

Il principio di diritto

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la maggiorazione del compenso prevista per l’assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale (art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014) si applica obbligatoriamente alle prestazioni professionali completate dopo il 23 ottobre 2022; l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 non contiene alcun divieto di tenerne conto, purché l’aumento sia calcolato su importi tabellari non superiori a quelli medi. Resta invece insindacabile in sede di legittimità la liquidazione operata tra il minimo e il massimo della tabella, doverosamente motivata solo in caso di scostamento.

Il fatto

Un difensore aveva assunto la difesa di due persone, entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio civile in materia contrattuale. In sede di liquidazione dei compensi, il Tribunale di Benevento gli riconobbe il rimborso forfettario delle spese generali, ma respinse le doglianze relative alla liquidazione della fase decisionale nel minimo tabellare e al mancato riconoscimento della maggiorazione per la difesa di più parti (art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014). Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La motivazione

In via preliminare, la Corte ribadisce che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è legittimato a impugnare il provvedimento di liquidazione solo il difensore, unico titolare del diritto al compenso verso lo Stato, e non il patrocinato (Cass. n. 1539/2015; n. 11769/2020; n. 15699/2020; n. 10705/2014; n. 12320/2020).

Il primo motivo, sulla liquidazione della fase decisionale nel minimo, è infondato. L’esercizio del potere discrezionale del giudice tra il minimo e il massimo tabellare non è soggetto a sindacato di legittimità; la motivazione è doverosa solo quando il giudice si discosti ulteriormente da quei limiti (Cass. n. 14198/2022; n. 89/2021; n. 19989/2021; n. 33642/2024). L’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 fissa soltanto il limite massimo della liquidazione e non vincola all’uso dei valori medi (Cass. n. 26643/2011; n. 31404/2019). La Corte aggiunge che, nel patrocinio civile, la somma dovuta dallo Stato al difensore (artt. 82 e 130) può legittimamente divergere da quella posta a carico del soccombente in favore dello Stato (art. 133), a differenza del processo penale (Cass. n. 22017/2018; n. 11590/2019; n. 34584/2021).

Il secondo motivo è fondato. La maggiorazione dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 per l’assistenza di più parti si applica obbligatoriamente alle prestazioni completate dopo il 23 ottobre 2022, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b, 6 e 7 d.m. n. 147/2022 (Cass. n. 10367/2024). L’art. 82 non contiene un divieto di tenerne conto, se l’aumento è applicato su importi non superiori ai medi: le due norme non sono incompatibili (Cass. n. 11204/2024). La Corte precisa infine che l’“identità di posizione processuale” (attore, convenuto, interventore) non coincide con l’identità delle questioni difensive (Cass. n. 10367/2024; n. 15946/2024).

In dispositivo la Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa persona, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Per l’avvocato che difende più soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato con la stessa posizione processuale, la maggiorazione dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 è un diritto, non una facoltà del giudice, per le prestazioni concluse dopo il 23 ottobre 2022. Ciò che rileva è la comunanza di posizione processuale, non l’identità delle difese svolte. Sul versante opposto, la decisione conferma i limiti dell’impugnazione: contestare la liquidazione nel minimo tabellare è di regola inutile, salvo che il giudice abbia oltrepassato i confini della tabella senza motivare.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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