Concordato preventivo: la “prima udienza” che fa scattare la decadenza è quella fissata, anche se il giudice dispone un rinvio (Cass. 19789/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 19789 del 14 giugno 2026 (R.G.N. 23711/2024) — Presidente Massimo Ferro, Relatore Andrea Zuliani.

Il principio di diritto

Ai sensi dell’art. 40, comma 10, c.c.i.i. (anche nel testo previgente rispetto alla riforma apportata dall’art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024), la “prima udienza” — rilevante ai fini dell’individuazione del termine entro cui, “a pena di decadenza”, il debitore può presentare una domanda di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi e dell’insolvenza — è l’udienza regolarmente fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, c.c.i.i., anche se a tale udienza il giudice si sia limitato a disporre un rinvio.

Il fatto

Su ricorso dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, il Tribunale di Verona apriva la liquidazione giudiziale di una S.r.l., dichiarando inammissibile, ex art. 40, comma 10, c.c.i.i., la nuova domanda di concordato preventivo presentata dalla società — già in precedenza ammessa al concordato, poi revocato ex art. 106 c.c.i.i. La società aveva depositato la nuova domanda il giorno prima dell’udienza di nuova convocazione, ma il tribunale la riteneva tardiva rispetto alla “prima udienza” (quella del 22 marzo 2023, effettivamente tenutasi ma con rinvio). La Corte d’appello di Venezia rigettava il reclamo. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.

La motivazione

Il primo motivo è infondato. Il significato letterale dell’art. 40, comma 10, c.c.i.i. è chiaro e incondizionato: la “prima udienza” è quella regolarmente fissata, non la prima in cui il ricorso del creditore sia effettivamente discusso nel merito. La fissazione di un termine “a pena di decadenza” non contrasta con i principi del diritto della crisi: se da un lato il sistema privilegia le soluzioni alternative alla liquidazione (art. 7, comma 2, c.c.i.i.), dall’altro annette importanza alla celerità e pone a carico dell’imprenditore il dovere di attivarsi tempestivamente (art. 2086, comma 2, c.c.), sicché la priorità della domanda del debitore, quando è reazione alla più tempestiva iniziativa del creditore, ben può essere circoscritta da un termine perentorio. Il secondo motivo è inammissibile perché censura la sentenza del tribunale e non quella d’appello, che non poggia sull’asserita impossibilità di una seconda domanda. Il terzo motivo è infondato: l’art. 106, comma 3, c.c.i.i. stabilisce una sorta di automatismo tra la revoca dell’ammissione al concordato e l’apertura della liquidazione giudiziale, e la Corte d’appello ha comunque motivato in concreto la sussistenza dello stato di insolvenza.

Implicazioni pratiche

Per il debitore che, a fronte di un’istanza di liquidazione giudiziale già pendente, voglia accedere al concordato preventivo (o ad altro strumento di regolazione della crisi), il termine è rigido e non prorogabile: la domanda va depositata entro la prima udienza fissata nel procedimento, e il fatto che a quell’udienza il giudice disponga un rinvio non riapre il termine. La difesa non può contare su una lettura “sostanzialistica” che leghi la decadenza alla prima udienza di effettiva trattazione del merito. La lezione operativa è di tempestività: l’iniziativa del debitore, per essere coerente con il dovere di attivarsi per tempo, deve normalmente precedere quella dei creditori, e comunque rispettare il termine perentorio quando ad essa reagisce.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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