Condotta da sanzione conservativa: il licenziamento impone la reintegra, anche via clausole elastiche del CCNL (Cass. 741/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 741 del 13 gennaio 2026 (R.G.N. 649/2025) — Presidente Antonio Manna, Relatore Antonella Pagetta

Il principio di diritto

In tema di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria trova applicazione in presenza di condotte, riconosciute come sussistenti, punibili con sanzione conservativa, anche nell’ipotesi in cui la relativa previsione sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche del contratto collettivo.

Il fatto

Un operatore addetto al reparto gastronomia di un supermercato era stato licenziato per aver prelevato dagli appositi contenitori e consumato prodotti sott’aceto, in violazione delle disposizioni sulla rigorosa osservanza delle norme igieniche, anche finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. La Corte d’Appello di Bari confermava la pronuncia che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo la condotta punibile con sanzione conservativa e non espulsiva. La cooperativa datrice di lavoro ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. In parte muove da una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata (il prelievo con le mani e la mancata sanificazione), costituente un novum inammissibile: la Corte di merito aveva accertato che la condotta contestata consisteva nell’aver degustato i sottaceti. Il giudizio di proporzionalità tra infrazione e sanzione è apprezzamento istituzionalmente demandato al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. n. 14811 del 2020); per contestarlo occorre denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella specie precluso ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c. Il contesto pandemico, poi, non aggrava la condotta, essendosi questa svolta a fine turno, con esercizio chiuso al pubblico e in corso di sanificazione.

Interpretando direttamente le clausole, la Corte condivide la sussunzione operata dal giudice di merito: la violazione non è riconducibile alle ipotesi di recesso senza preavviso dell’art. 191 c.c.n.l. (che richiama la giusta causa ex art. 2119 c.c. e fattispecie quali appropriazione, danneggiamento doloso, condotte gravemente riprovevoli verso i colleghi), bensì, per analogia di gravità, alle violazioni delle norme igienico-sanitarie punite con sanzione conservativa, in linea con l’art. 208, comma 2, punto 2.5, c.c.n.l. relativo alla mancata osservanza delle norme antinfortunistiche.

Il secondo motivo — che invocava la sola tutela risarcitoria ex art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970 in luogo della reintegra — è inammissibile, risolvendosi in un mero dissenso valutativo, ed è comunque infondato: la tutela reintegratoria si applica alle condotte punibili con sanzione conservativa anche quando la previsione sia espressa da clausole generali ed elastiche (Cass. n. 11665 del 2022). La Corte rigetta il ricorso della cooperativa — confermando così la reintegra — e la condanna alle spese, liquidate in euro 5.500,00 per compensi.

Implicazioni pratiche

La qualificazione della condotta rispetto alle previsioni del contratto collettivo e del regolamento aziendale è il vero snodo: se l’illecito è riconducibile — anche per analogia e tramite clausole generali ed elastiche — a una fattispecie punita con sanzione conservativa, il licenziamento è illegittimo e la tutela è quella reintegratoria, non la sola indennità. Per il datore che impugni in cassazione, contestare la proporzionalità non consente di invocare un diverso peso degli elementi, ma impone di denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, rimedio precluso in caso di doppia conforme. La decisione consolida la linea di Cass. n. 11665 del 2022 sul rapporto tra clausole elastiche del CCNL e regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo.

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