Giudici onorari e diritti da lavoro: giurisdizione e ordine di esame del ricorso incidentale rimessi alle Sezioni Unite (Cass. lav., ord. interl. 2072/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 2072 del 31 gennaio 2026 (R.G.N. 12322/2025) — Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Irene Tricomi.
La questione rimessa alle Sezioni Unite
La Sezione Lavoro rimette al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (art. 374, comma 2, c.p.c.), due questioni relative alle domande dei giudici onorari volte al riconoscimento della qualità di “lavoratore” e dei conseguenti diritti economici, previdenziali e antidiscriminatori: se, quando l’ampiezza del petitum sostanziale determina un intreccio di materie in parte devolute al giudice amministrativo e in parte al giudice ordinario, la risposta di merito debba essere preceduta dall’esame della questione di giurisdizione sollevata con il ricorso incidentale della parte vittoriosa — sollecitando la rimeditazione del principio secondo cui tale ricorso ha natura condizionata ed è esaminato con priorità solo a determinate condizioni —; e quale sia la regola di riparto di giurisdizione, tenuto conto che accanto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo viene in rilievo il divieto di discriminazione (clausola 4 della direttiva 1999/70/CE), configurabile come diritto soggettivo assoluto davanti al giudice ordinario.
Il fatto
Due giudici onorari di Tribunale avevano chiesto il riconoscimento dei diritti derivanti dall’attività svolta alle dipendenze del Ministero della Giustizia: un trattamento economico e normativo non discriminatorio ed equivalente a quello dei lavoratori comparabili, con tutela previdenziale e assicurativa, ferie, congedi e il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine (direttiva 1999/70/CE). La Corte d’appello di Campobasso aveva rigettato l’impugnazione, richiamando i precedenti che escludono l’automatica estensione del regime della subordinazione al rapporto onorario e ritenendo la procedura di stabilizzazione idonea a risarcire il danno. I giudici onorari hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi; il Ministero ha resistito con ricorso incidentale condizionato sulla giurisdizione.
La motivazione
Il Collegio rileva che la questione di giurisdizione — sollevata con il ricorso incidentale della parte vittoriosa in appello — non può essere trascurata. L’orientamento consolidato (Cass., Sez. Un., n. 5456/2009, n. 23318/2009, n. 7381/2013) vuole che il ricorso incidentale condizionato su questioni di rito o preliminari, se già oggetto di decisione implicita nel merito, sia esaminato solo in caso di fondatezza del ricorso principale; ma tale regola, fondata sulla ragionevole durata del processo, può collidere con quel principio quando l’esame dell’incidentale possa condurre a negare la giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito resa da giudice privo del potere di decidere.
Si pone inoltre la questione del riparto di giurisdizione: la giurisprudenza oscilla tra la giurisdizione amministrativa per l’accertamento del rapporto di impiego dei magistrati onorari (Sez. Un. n. 27198/2017) e quella ordinaria quando il petitum sostanziale sia il riconoscimento della qualità di “lavoratore” eurounitario (Sez. Lav. n. 12488/2025), fermo restando che la tutela contro le discriminazioni configura un diritto soggettivo assoluto davanti al giudice ordinario (Sez. Un. n. 3670/2011). Il quadro è reso più complesso dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 4 settembre 2025 (causa C-253/24, Pelavi) sull’incidenza della stabilizzazione e dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato sulla rinuncia alle ferie. In dispositivo la Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Implicazioni pratiche
L’ordinanza non decide la controversia, ma investe le Sezioni Unite di due nodi di grande impatto sul contenzioso della magistratura onoraria: l’ordine con cui vanno esaminati merito e giurisdizione quando la parte vittoriosa contesta con ricorso incidentale il potere stesso del giudice ordinario di decidere, e la linea di riparto tra giudice ordinario e amministrativo per le pretese economiche, previdenziali e antidiscriminatorie dei giudici onorari. La pronuncia delle Sezioni Unite, attesa anche alla luce della sentenza Pelavi della Corte di giustizia, orienterà la sede — e quindi le concrete chance di tutela — di un ampio contenzioso.
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