Onorari bassi e stipule in banca: dopo la liberalizzazione delle tariffe non sono di per sé illecito disciplinare del notaio (Cass. 1239/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 1239 del 20 gennaio 2026 (R.G.N. 21032/2023) — Presidente Felice Manna, Relatore Valeria Pirari.
Il principio di diritto
Dopo l’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime (d.l. n. 223 del 2006), la percezione da parte del notaio di compensi inferiori ai minimi tariffari, o la loro mancata percezione, non integra di per sé illecito disciplinare di concorrenza, e la sua rilevanza non può essere recuperata sotto la clausola generale della lesione del decoro e del prestigio della classe notarile (art. 147, lett. a, legge notarile), salvo che ricorrano circostanze ulteriori. L’illecito da procacciamento di clienti richiede, inoltre, sia l’opera di un terzo che indirizzi clienti al notaio, sia un atteggiamento attivo di quest’ultimo: non basta il numero di atti stipulati presso un medesimo soggetto — una banca — di per sé neutro.
Il fatto
La Commissione Regionale di Disciplina della Puglia, su istanza del Consiglio Notarile di Bari, aveva sanzionato un notaio con sospensioni, censura e sanzione pecuniaria per una pluralità di addebiti: la richiesta di onorari irrisori o negativi in 39 atti su 184 (il 21%); l’indicazione di orari di sottoscrizione ritenuti non credibili; la stipula di un rilevante numero di atti presso due filiali di una banca, indice — secondo la Commissione — di una scelta del notaio eterodiretta; e la mancata sottoscrizione di un testimone in un atto. La Corte d’Appello di Bari aveva rigettato il reclamo.
Il notaio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il Consiglio Notarile ha resistito e la Procura generale ha chiesto l’accoglimento del solo ultimo motivo.
La motivazione
Il primo motivo è fondato per quanto di ragione. È inammissibile nella parte in cui lamenta l’attribuzione anche della violazione dell’art. 147, lett. b), della legge notarile: l’ordinanza aveva in realtà contestato la sola lett. a). È invece fondato nella parte relativa alla liberalizzazione tariffaria. Dopo il d.l. n. 223 del 2006, che ha abrogato l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime per tutte le professioni, notariato incluso (Corte cost. n. 443/2007; Cass. n. 9793/2013), la percezione di compensi inferiori ai minimi, o la loro non percezione, è di per sé irrilevante come illecito concorrenziale e resta sussumibile solo nella lett. c) dell’art. 147, nei limiti dell’art. 4 del d.P.R. n. 137/2012. Come precisato da Cass. n. 18740/2025, tale rilevanza non può essere recuperata sotto la lett. a) attraverso il generico richiamo al decoro, salvo circostanze ulteriori — ad esempio l’assunzione in proprio, da parte del notaio, dei costi dell’attività in un numero rilevante di casi (Cass. n. 4645/2021). I giudici di merito si erano invece concentrati sull’entità delle tariffe praticate, norma ormai abrogata, senza accertare adeguatamente il numero e la rilevanza dei casi di assunzione dei costi.
Il secondo motivo, relativo agli orari di sottoscrizione, è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (d.l. n. 83/2012), non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, salvo la violazione del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U n. 8053/2014), qui insussistente: la valutazione di inattendibilità degli orari è un giudizio di fatto insindacabile. Non risultano violate né le norme sulla prova presuntiva (art. 2729 c.c.; requisiti di gravità, precisione e concordanza — Cass. n. 9054/2022), né l’art. 115 c.p.c.
È fondato anche il terzo motivo, sul procacciamento di clienti. L’art. 147 della legge notarile non limita la concorrenza tra notai — che anzi presuppone lecita — ma ne vieta le forme illecite lesive del decoro. L’illecito da procacciamento richiede sia l’opera di un terzo che indirizzi un certo numero di clienti al notaio, sia un atteggiamento attivo di quest’ultimo (Cass. n. 6679/1996; n. 3940/2022; n. 16433/2020); ed è irrilevante che il “terzo” — qui la banca — sia parte del contratto, poiché il termine non va inteso in senso contrattuale. I giudici di merito, però, pur correttamente escludendo che rilevasse la posizione della banca come parte del mutuo, non hanno spiegato perché fosse dimostrata l’opera di indirizzo dei clienti da parte della banca né l’atteggiamento attivo del notaio: il solo numero di atti stipulati presso quelle filiali (il 30% nel 2020 e il 40% nel 2021) è neutro a tal fine.
Il quarto motivo, sul raddoppio del contributo unificato, resta assorbito. Con il P.Q.M. la Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettato il secondo, dichiarato assorbito il quarto, cassando l’ordinanza con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
La sentenza aggiorna i confini della responsabilità disciplinare del notaio alla luce della liberalizzazione tariffaria. Praticare onorari bassi, o non percepirli, non è più di per sé illecito: dopo il 2006 la sola misura del compenso ha perso rilevanza disciplinare e non può rientrare “dalla finestra” della clausola sul decoro senza elementi ulteriori, come l’accollo sistematico dei costi del cliente.
Allo stesso modo, la ricorrente presenza del notaio presso una banca non basta a provare il procacciamento: serve la dimostrazione che il terzo indirizzi i clienti e che il notaio se ne avvalga attivamente. Per gli organi disciplinari, ciò impone accertamenti puntuali e non presuntivi; per il notaio, offre precisi argomenti di difesa contro contestazioni fondate sul solo dato quantitativo.
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