Deposito telematico: il reclamo è tempestivo se la ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC) è nei termini, anche se la cancelleria accetta l’atto il giorno dopo (Cass. civ. 23286/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, ordinanza n. 23286/2026, pubblicata il 15 luglio 2026 (R.G.N. 25816/2025) — camera di consiglio del 2 luglio 2026, Presidente e Relatrice Maria Acierno.
Il principio di diritto
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, il deposito telematico si perfeziona, per il depositante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC, cosiddetta seconda PEC): è questo il riferimento temporale ai fini della verifica della tempestività. Il successivo caricamento dell’atto nel fascicolo telematico da parte della cancelleria— che consolida l’efficacia del deposito rendendo l’atto acquisito e conoscibile— integra un’attività meramente interna all’ufficio giudiziario, successiva al perfezionamento, e non incide sulla tempestività del deposito medesimo.
Il fatto
Una madre, affidataria esclusiva della figlia minore, proponeva reclamo al Tribunale di Castrovillari avverso il diniego del nulla osta al rilascio dei documenti per l’espatrio della minore. Il Tribunale dichiarava il reclamo inammissibile per tardività (art. 739 cod. proc. civ.): comunicato il provvedimento il 20 marzo 2025, il termine di dieci giorni scadeva il 30 marzo (festivo, prorogato al 31 marzo), mentre il reclamo risultava “depositato” il 1° aprile 2025, data di accettazione da parte della cancelleria. La ricorrente censurava tale statuizione, deducendo che il deposito si era perfezionato il 31 marzo 2025, con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
Il primo motivo è fondato. La generazione della ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC) segna il momento del perfezionamento del deposito telematico per il depositante e costituisce il parametro normativo di riferimento ai fini della tempestività (art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012). Tale perfezionamento resta bensì subordinato all’esito positivo delle verifiche automatiche successive e all’accettazione della cancelleria— che ne consolida l’efficacia rendendo l’atto ritualmente acquisito al fascicolo (Cass. n. 31493 del 2025; Cass. n. 5302 del 2026)— ma, ai fini della tempestività, conta il momento della ricevuta di avvenuta consegna.
Nel caso, la ricevuta di avvenuta consegna era stata regolarmente generata il 31 marzo 2025, alle ore 13:36; il successivo caricamento nel fascicolo da parte della cancelleria, avvenuto il 1° aprile 2025, costituisce attività meramente interna all’ufficio. La declaratoria di tardività si fondava dunque sull’erronea individuazione del momento perfezionativo del deposito, senza che si ponga alcuna questione di malfunzionamento delle PEC successive o di rimessione in termini. La censura d’inammissibilità in rito è manifestamente infondata; l’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, relativo al merito.
Esito: accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di legittimità; il giudice del rinvio dovrà esaminare la domanda e decidere nel merito.
Implicazioni pratiche
Chiarimento pratico prezioso sul processo civile telematico. La tempestività del deposito si misura sulla ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC), non sull’accettazione della cancelleria, che è un’attività interna e spesso posticipata di ore o giorni: un atto la cui RdAC è generata l’ultimo giorno utile è tempestivo anche se la cancelleria lo protocolla il giorno dopo. Conviene sempre conservare la ricevuta di avvenuta consegna e verificarne data e ora, perché è quello il momento che rileva per termini di impugnazione e decadenze. Diverso è il caso in cui le PEC successive segnalino un errore bloccante (quarta PEC con esito negativo): l’efficacia del deposito non si consolida e occorre riattivarlo o chiedere la rimessione in termini. Un’attenzione, questa, che può salvare l’ammissibilità di un’impugnazione depositata sul filo del termine.
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