Rideterminazione della sanzione per assegni senza autorizzazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 6028 del 17.03.2026)
In tema di sanzioni amministrative per emissione di assegni senza autorizzazione, se l’ordinanza-ingiunzione contesta più illeciti e solo alcuni resistono al vaglio giudiziale, il giudice d’appello deve rideterminare la sanzione in relazione al numero effettivo di trasgressioni accertate. Inammissibile la doglianza che ripropone una rilettura delle emergenze probatorie.