Rideterminazione della sanzione per assegni senza autorizzazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 6028 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecito amministrativo per emissione di assegno bancario senza autorizzazione della banca trattaria, la violazione non si consuma al momento dell’emissione, ma quando il titolo viene presentato all’incasso senza che risulti l’autorizzazione. La condotta di chi emette un assegno privo di data di emissione implica l’accettazione del rischio che, al momento del riempimento e dell’utilizzazione del documento, esso risulti privo di autorizzazione, con conseguente responsabilità per l’illecito di cui alla legge n. 386/1990. L’eventuale nullità del titolo e la sua possibile qualificazione come promessa di pagamento non escludono la configurabilità dell’illecito, che resta riferibile anche a un documento utilizzato di fatto come assegno. In sede di appello, il giudice che accolga l’impugnazione dell’Amministrazione deve rideterminare la sanzione in base al numero effettivo di trasgressioni accertate, quando parte dell’originaria ordinanza-ingiunzione non sia stata impugnata o sia stata annullata.
Il Fatto
Con ordinanza-ingiunzione notificata nel 2017, la Prefettura irrogava al ricorrente una sanzione amministrativa di oltre undicimila euro per l’emissione di quattro assegni privi di provvista e senza autorizzazione della banca trattaria. L’opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace veniva parzialmente accolta, essendo stati ritenuti non contestabili tre dei quattro titoli, mentre per il quarto l’ordinanza veniva annullata per tardività.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura impugnavano la decisione dinanzi al Tribunale di Perugia, che accoglieva l’appello e respingeva l’originaria opposizione. Il giudice di seconde cure riteneva correttamente irrogata la sanzione, escludendo che l’assegno residuo potesse qualificarsi come promessa di pagamento e affermando che la nullità del titolo non faceva venir meno l’illecito. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 1 R.D. n. 1736/1933 e 28 d.lgs. n. 507/1999, è stato dichiarato inammissibile. La Corte osserva che il ricorrente mirava a ottenere una rilettura degli elementi istruttori, già valutati dal Tribunale, il quale aveva accertato che l’assegno era stato consegnato in pagamento del corrispettivo della cessione di un’attività alberghiera e non quale promessa di pagamento. Poiché non era stata dedotta la violazione dei canoni ermeneutici né un vizio di motivazione, la censura non poteva trovare ingresso in sede di legittimità.
La Corte richiama il principio secondo cui chi emette un assegno privo di data accetta il rischio che, al momento dell’utilizzazione, il titolo risulti privo di autorizzazione, assumendosi consapevolmente il rischio dell’illecito amministrativo quando lo consegna per l’incasso in difetto di provvista. Tale principio, già affermato da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19797 del 2020, è stato correttamente applicato dal giudice di merito.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione con riferimento a tre degli assegni contestati, e tale capo non era stato impugnato dall’Amministrazione. Nell’accogliere l’appello, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che le sanzioni irrogate ex artt. 1 e 5 della legge n. 386/1990 non corrispondevano più al numero di trasgressioni effettivamente accertate. La mancata rideterminazione della sanzione integra pertanto un errore di diritto.
La Corte ha quindi cassato la sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione per la determinazione della sanzione adeguata all’unica trasgressione accertata e per la decisione sulle spese.
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Nota della Redazione
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