Pericolosità sociale attuale e misura di sicurezza dopo l’abrogazione delle presunzioni (Cass. pen. Sez. I n. 7229 del 23.02.2026)
In tema di misure di sicurezza, la pericolosità sociale deve essere sempre accertata in concreto dal giudice, anche quando la misura è stata applicata in sede di cognizione, dovendo sussistere al momento dell’esecuzione. Gli elementi del regime detentivo differenziato possono concorrere a fondare tale giudizio.