Verifica concreta pericolosità anche nel patteggiamento per libertà vigilata (Cass. pen. Sez. 2 n. 3961 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura di sicurezza della libertà vigilata prevista dall’art. 417 cod. pen. può essere applicata anche dal giudice della cognizione, ivi compreso quello chiamato a pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., solo a condizione che la sua applicazione sia rimasta estranea all’accordo delle parti e che il giudice verifichi, con motivazione adeguata, la sussistenza dei relativi presupposti giustificativi. Tale verifica impone un espresso e positivo scrutinio dell’effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza che possa farsi ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché semplice. L’assoluta carenza di motivazione sulla pericolosità comporta l’annullamento della sentenza limitatamente alla disposta misura di sicurezza e il rinvio per nuovo giudizio sul punto ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava la pena concordata dalle parti di anni undici, mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 e 629 cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione con reati giudicati con sentenza divenuta irrevocabile. Con la medesima sentenza, il giudice dichiarava l’imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale e gli applicava, ai sensi dell’art. 417 cod. pen., a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.

Il difensore ricorreva per cassazione deducendo il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza, non risultando essa oggetto dell’accordo delle parti e non essendo motivata la relativa statuizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Il giudice di merito aveva disposto la misura di sicurezza con la sentenza di patteggiamento senza che la stessa avesse formato oggetto dell’accordo e senza motivare sul punto. Tale carenza è stata considerata assoluta, atteso che la misura era stata applicata in assenza di qualsiasi indicazione circa i presupposti giustificativi.

La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21368 del 2019, secondo cui il giudice di merito deve effettuare, anche con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., la verifica circa la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura di sicurezza quando essa, pur prevista per il reato ascritto e applicabile in relazione all’entità della pena irrogata, sia rimasta estranea all’accordo. A sostegno dell’adottata statuizione, il giudice deve fornire una motivazione pertinente e adeguata.

Quanto ai presupposti giustificativi, la Corte ha precisato che, a seguito della modifica introdotta dall’art. 31, comma 2, legge n. 633/1986, l’applicazione della libertà vigilata, ivi compresa quella prevista dall’art. 417 cod. pen., può essere disposta soltanto dopo l’espresso positivo scrutinio dell’effettiva pericolosità sociale del condannato. Tale pericolosità va accertata in concreto sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di ricorrere ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice, in coerenza con un’interpretazione costituzionalmente orientata.

La rilevata carenza assoluta di motivazione ha comportato l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza e il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. All’annullamento parziale è conseguita, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l’irrevocabilità della sentenza quanto all’accertamento della responsabilità e alla pena principale e accessoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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