Pegno: il credito garantito individuabile da indici nella scrittura (Cass. civ. Sez. 1 n. 24674 del 17.08.2026)
Agli effetti dell’art. 2787, terzo comma, c.c., la prelazione pignoratizia è opponibile solo se la scrittura costitutiva del pegno rechi un indice di collegamento che permetta di individuare il credito garantito, senza che sia necessario ricorrere esclusivamente ad elementi esterni all’atto.