Pegno: il credito garantito individuabile da indici nella scrittura (Cass. civ. Sez. 1 n. 24674 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Agli effetti dell’art. 2787, terzo comma, c.c., la sufficiente indicazione del credito garantito non richiede che il credito sia specificato nella scrittura costitutiva del pegno in tutti i suoi elementi oggettivi, essendo sufficiente che la scrittura contenga elementi che comunque portino alla sua identificazione, anche se desumibili da dati ad essa esterni. È necessario, tuttavia, che l’atto costitutivo rechi un indice di collegamento da cui possa desumersi l’individuazione di tali dati esterni. La prelazione pignoratizia è, pertanto, inopponibile quando, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato soltanto mediante l’ausilio di elementi esteriori alla scrittura, specie se non preesistenti o almeno coevi alla sua formazione.
Il Fatto
La società cessionaria di un credito bancario chiedeva di essere ammessa al passivo del Fallimento per il saldo debitore di alcuni conti correnti, invocando il privilegio pignoratizio sino alla concorrenza dello scoperto garantito da un contratto di pegno su conto corrente concluso con l’originaria banca.
Il giudice delegato ammetteva il credito in via privilegiata solo per la somma corrispondente allo scoperto dell’unico conto corrente espressamente garantito e in via chirografaria per il resto. Il tribunale rigettava l’opposizione proposta dalla creditrice, ritenendo che le indicazioni contenute nella lettera di pegno fossero generiche e prive di indici di collegamento idonei a individuare i crediti derivanti dalle linee di credito autoliquidanti e dal finanziamento all’importazione, per i quali occorreva fare riferimento esclusivo a elementi esterni alla scrittura.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che la valutazione delle prove raccolte è attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, la cui ricostruzione della vicenda fattuale non è sindacabile in sede di legittimità.
I motivi di ricorso, pur articolati sotto il profilo della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo, sono stati ritenuti inammissibili in quanto diretti a censurare la ricognizione dei fatti operata dal tribunale. È stato evidenziato che l’omesso esame degli elementi istruttori forniti dalla parte non dà luogo al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando i fatti storici rilevanti siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito, ancorché la pronuncia non abbia dato conto di tutte le risultanze emergenti dalle prove acquisite, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Quanto al merito del principio, la Corte ha ribadito che, per la sufficiente indicazione del credito garantito, il ricorso a dati esterni alla scrittura è ammesso solo se l’atto contiene un indice di collegamento da cui possa desumersi l’individuazione dei menzionati dati. La prelazione è invece esclusa quando, per l’estrema genericità delle espressioni usate, il credito possa essere individuato solo con l’ausilio di elementi esteriori, soprattutto se successivi alla formazione della scrittura, dovendosi in tal caso ritenere che il pegno sia stato costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie.
Nel caso di specie, l’accertamento del tribunale circa l’insufficienza degli indici contenuti nel contratto di pegno, non utilmente censurato, ha reso legittimo il rigetto della domanda di riconoscimento del privilegio. Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
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Nota della Redazione
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