I contributi all’editoria configurano diritti soggettivi nascenti ex lege e la cessione del relativo credito è opponibile al fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 21512 del 24.06.2026)
In tema di contributi all’editoria, il procedimento amministrativo ha funzione meramente ricognitiva di un diritto soggettivo nascentedalla legge, con la conseguenza che il credito dell’editore è attuale ancorché non liquido e la sua cessione è opponibile al fallimento se la notifica o l’accettazione ha data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.