Artt. 1703-1730 c.c. — Del mandato
Art. 1703 c.c. — Nozione
Art. 1703 (Nozione)
«Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.»
Inquadramento sistematico
Il mandato apre il Capo IX del Titolo III (Dei singoli contratti), dedicato ai contratti di collaborazione gestoria. È un contratto consensuale, bilaterale e a prestazioni corrispettive (nella variante onerosa, presunta ex art. 1709 c.c.), avente ad oggetto il compimento di atti giuridici per conto altrui. Si distingue strutturalmente:
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dal contratto d’opera (art. 2222 c.c.), in cui il prestatore compie un’attività prevalentemente materiale;
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dall’appalto (art. 1655 c.c.), in cui l’appaltatore organizza i mezzi produttivi con proprio rischio economico;
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dall’agenzia (art. 1742 c.c.), che implica stabilità, zone territoriali e promozione continuativa;
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dalla mediazione (art. 1754 c.c.), in cui il mediatore è terzo imparziale tra le parti.
Il tratto qualificante è il compimento di atti giuridici (negozi, atti processuali, acquisti, alienazioni) distinti dagli atti materiali. L’elemento “per conto dell’altra” indica che gli effetti economici ricadono nella sfera del mandante, indipendentemente dalla modalità con cui il mandatario agisce (in nome proprio o altrui).
Analisi della norma
3.1 L’oggetto: atti giuridici. La norma limita l’oggetto del mandato agli atti giuridici, escludendo le mere attività materiali. La giurisprudenza ha progressivamente elaborato una nozione ampia di “atto giuridico” ricomprendendovi non solo i negozi di diritto privato, ma anche gli atti processuali (procura alle liti), le comunicazioni stragiudiziali con effetti giuridici e le operazioni finanziarie qualificate. L’atto materiale accessorio a un atto giuridico è coperto dal mandato per il principio di cui all’art. 1708 c.c. (“il mandato comprende anche gli atti necessari al loro compimento”).
3.2 “Per conto dell’altra”. L’espressione indica che l’attività del mandatario è economicamente imputabile al mandante: i risultati vanno al mandante, le perdite gravano sul mandante (art. 1720 c.c.). Non implica necessariamente l’agire in nome del mandante (mandato con rappresentanza) o in nome proprio (mandato senza rappresentanza): entrambe le varianti sono “per conto” del mandante.
3.3 Mandato e gestione di affari altrui. La differenza rispetto alla gestione di affari altrui (artt. 2028–2032 c.c.) è la fonte contrattuale: il mandato nasce da accordo; la gestione da iniziativa spontanea e non autorizzata del gestore.
Coordinamento normativo
| Norma | Contenuto | Rapporto |
| Art. 1704 c.c. | Mandato con rappresentanza | Variante del mandato in cui si applicano anche le norme del Capo VI (artt. 1387–1400) |
| Art. 1705 c.c. | Mandato senza rappresentanza | Il mandatario agisce in nome proprio: effetti verso i terzi non si trasferiscono direttamente al mandante |
| Art. 1655 c.c. | Appalto | Prevalenza dell’attività organizzata e del rischio economico proprio |
| Art. 1742 c.c. | Agenzia | Stabilità, zona, promozione per conto del preponente |
| Art. 2028 c.c. | Gestione di affari altrui | Fonte spontanea, non contrattuale |
Giurisprudenza
5.1 Qualificazione del mandato e distinzione da contratti affini
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Cass. Sez. 2, n. 482/2019: il rapporto si qualifica come mandato — e non come mediazione creditizia — quando il soggetto si obbliga a compiere specifici atti giuridici per conto del committente, con gestione diretta della trattativa, anche senza stabile organizzazione; la percezione di un compenso fisso, indipendente dall’esito, è indicatore del mandato oneroso ex art. 1703 c.c.
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Cass. Sez. L, n. 23377/2020: la qualificazione come mandato o come lavoro subordinato dipende dalla presenza o meno della subordinazione; il nomen iuris scelto dalle parti non vincola il giudice, che deve accertare la sostanza del rapporto; il mandato esclude la continuativa eterodirezione del committente.
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Cass. Sez. 3, n. 12912/2015: la qualificazione del rapporto come mandato o appalto di servizi non rileva ai soli fini del nomen: la Cassazione censura la Corte d’appello che aveva limitato l’analisi al nomen iuris senza esaminare la natura degli atti compiuti (giuridici vs materiali) e la distribuzione del rischio economico.
5.2 Qualificazione nella pratica (merito)
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Trib. Grosseto n. 591/2025: qualificato come mandato il rapporto in cui un soggetto si obbliga a gestire trattative contrattuali e a sottoscrivere contratti per conto del committente; non rileva che l’attività si svolga con continuità, purché ogni atto sia compiuto per conto e nell’interesse del mandante.
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Trib. Verona n. 73/2025: il mandato si distingue dall’appalto di servizi non solo per l’oggetto (atti giuridici vs attività materiale) ma anche per l’assenza di organizzazione autonoma del mandatario; il fattore discriminante è la gestione del rischio.
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Trib. Roma n. 5984/2026: qualificato come mandato — e non come “general contractor” — il contratto in cui la parte si obbliga a coordinare fornitori terzi per conto del committente, stipulando i relativi contratti in nome del committente stesso.
Casistica pratica
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Mandato immobiliare: mandato a vendere o acquistare immobili; richiede forma scritta ex art. 1392 c.c. (→ § art. 1704).
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Mandato alle liti: procura ad litem; segue le norme processuali (art. 83 c.p.c.) ma il rapporto interno rimane di mandato.
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Mandato bancario: mandato all’incasso, ordini di pagamento, operazioni in conto corrente.
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Mandato di gestione finanziaria: mandato ex artt. 1703 ss. c.c. integrato dal TUF (D.Lgs. 58/1998) per la gestione di portafogli.
Art. 1704 c.c. — Mandato con rappresentanza
Art. 1704 (Mandato con rappresentanza)
«Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.»
Inquadramento sistematico e analisi
Il mandato con rappresentanza è la figura in cui il mandatario, oltre all’obbligo gestorio, riceve il potere di agire spendendo il nome del mandante. Si realizza una doppia componente: il rapporto interno (mandato, regolato dagli artt. 1703 ss.) e il rapporto esterno (rappresentanza, regolato dagli artt. 1387–1400 c.c., Capo VI del Titolo II). Con il rinvio dell’art. 1704, il legislatore evita una duplicazione normativa: le norme sulla rappresentanza si sovrappongono a quelle sul mandato senza sostituirle. Il mandato con rappresentanza è la figura tipica del procuratore: il contratto stipulato dal rappresentante produce effetti diretti in capo al mandante-rappresentato (art. 1388 c.c.).
Forma del mandato con rappresentanza. Ex art. 1392 c.c., la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Ne consegue che:
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il mandato con rappresentanza per vendere/acquistare immobili richiede forma scritta ad substantiam;
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il mandato verbale per atti a forma libera è pienamente valido;
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la forma della procura non coincide necessariamente con la forma notarile, ma deve rispettare il minimum formale dell’atto finale.
Conflitto di interessi. Il mandatario-rappresentante che agisce in conflitto di interessi con il mandante-rappresentato espone il contratto concluso all’annullabilità ex art. 1394 c.c. (→ § art. 1703 §5.1 e art. 1710 §5).
Coordinamento normativo
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Art. 1387 c.c.: fonti della rappresentanza (legge o interessato)
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Art. 1388 c.c.: efficacia diretta del contratto concluso dal rappresentante
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Art. 1392 c.c.: forma della procura
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Art. 1394 c.c.: conflitto di interessi del rappresentante
Giurisprudenza
Forma del mandato con rappresentanza per atti immobiliari
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Cass. Sez. 2, n. 40840/2021: il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di un bene immobile non richiede la forma scritta ad substantiam: il requisito formale dell’art. 1392 c.c. attiene solo al mandato con rappresentanza, in cui il mandatario agisce in nome del mandante. Nel mandato senza rappresentanza il mandatario acquista in nome proprio e il trasferimento al mandante avviene con atto separato.
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Cass. Sez. 3, n. 23410/2022: confermato il principio per cui la forma scritta ad substantiam ex art. 1392 c.c. si estende al mandato con rappresentanza per atti soggetti a forma legale; la sua violazione determina nullità del mandato e, conseguentemente, dell’atto compiuto in suo nome.
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Trib. Catanzaro n. 12/2024: il mandato con rappresentanza per la compravendita immobiliare può risultare da scrittura privata; non è necessaria la forma notarile, salvo che la legge la prescriva specificamente per l’atto da compiere (es. atto pubblico per donazione di immobile ex art. 782 c.c.).
Conflitto di interessi nella rappresentanza-mandato
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Cass. Sez. 2, n. 6584/2026: il conflitto di interessi del rappresentante/mandatario ex art. 1394 c.c. è causa di annullabilità del contratto, non di nullità; deve essere eccepita dal solo mandante-rappresentato; l’annullabilità presuppone che il conflitto fosse conoscibile dal terzo contraente.
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Cass. Sez. 2, n. 36967/2022: il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato ex art. 1394 c.c. non richiede la prova di un danno effettivo: è sufficiente la potenziale incompatibilità tra l’interesse del rappresentante e quello del rappresentato; il terzo non può eccepire il conflitto.
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Cass. Sez. 2, n. 2554/2024: la prova del conflitto di interessi deve essere fornita dal mandante che agisce in annullamento; non è sufficiente allegare l’esistenza di un interesse personale del rappresentante, ma occorre dimostrare che questo era incompatibile con l’interesse del rappresentato.
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Trib. Potenza n. 929/2025: annullato il contratto di compravendita concluso dal procuratore con se stesso (autocontratto) senza specifica autorizzazione del mandante ex art. 1395 c.c..
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Trib. Catania n. 3254/2025: il conflitto di interessi rilevante ex art. 1394 c.c. deve essere attuale al momento della conclusione dell’atto; un interesse meramente potenziale o futuro non integra la fattispecie.
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C. App. Napoli n. 1183/2025: confermata la responsabilità del mandatario che, agendo anche nell’interesse proprio, ha concluso un contratto pregiudizievole per il mandante; il mandante ottiene sia l’annullamento ex art. 1394 c.c. sia il risarcimento del danno.
Art. 1705 c.c. — Mandato senza rappresentanza
Art. 1705 (Mandato senza rappresentanza)
«Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.»
Inquadramento sistematico
Il mandato senza rappresentanza è la forma di mandato in cui il mandatario agisce spendendo il proprio nome verso i terzi, pur operando economicamente nell’interesse del mandante. Il mandatario diventa parte contrattuale diretta nei confronti dei terzi: acquista diritti in proprio, assume obblighi in proprio. Il mandante resta giuridicamente estraneo ai rapporti con i terzi, ma è il destinatario finale degli effetti economici dell’operazione. La figura è frequentissima nella pratica: mandato fiduciario, commissione (art. 1731 c.c.), acquisto per interposta persona.
Analisi della norma
3.1 Effetti inter partes e verso i terzi. Il comma 1 sancisce il principio di separazione: il mandatario diventa titolare dei diritti e degli obblighi verso i terzi. I terzi possono ignorare o conoscere il mandato: in entrambi i casi, il loro rapporto è esclusivamente con il mandatario. Il mandante non può agire direttamente contro i terzi né i terzi contro il mandante (salvo l’azione sostitutoria del comma 2).
3.2 L’azione sostitutoria del mandante (comma 2). Il mandante, tuttavia, può sostituirsi al mandatario nell’esercizio dei diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato. Si tratta di un’azione diretta del mandante verso i terzi, ma solo per i crediti, non per le restituzioni di beni. La sostituzione è preclusa se pregiudica i diritti del mandatario (es. il diritto di ritenzione ex art. 1721 c.c., il diritto al compenso). Cass. Sez. Un. n. 24772/2008 ha chiarito che la sostituzione ex art. 1705 co. 2 c.c. richiede un’iniziativa specifica del mandante e non opera automaticamente.
3.3 Mandato senza rappresentanza e negozio fiduciario. La giurisprudenza distingue il mandato senza rappresentanza dal patto fiduciario: nel mandato senza rappresentanza l’obbligo del mandatario è contrattuale e le azioni a tutela del mandante sono quelle del codice civile; nel patto fiduciario si aggiunge un vincolo di destinazione che può incidere sull’opponibilità ai terzi.
Coordinamento normativo
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Art. 1706 c.c.: rivendicazione del mandante sui beni acquistati
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Art. 1707 c.c.: separazione patrimoniale verso i creditori del mandatario
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Art. 1713 c.c.: obbligo di rendiconto e rimessione al mandante
Giurisprudenza
5.1 Principi fondamentali
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Cass. Sez. 1, n. 1824/2025: nel mandato senza rappresentanza il mandante, ai sensi dell’art. 1705 co. 2 c.c., può esercitare i diritti di credito sorti dall’esecuzione del mandato solo se non pregiudica i diritti del mandatario; la sostituzione presuppone che il mandatario sia inadempiente all’obbligo di rimessione ex art. 1713 c.c.
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Cass. Sez. 3, n. 35162/2022: nel mandato senza rappresentanza i terzi non hanno rapporto diretto col mandante, e il mandante non risponde verso i terzi per le obbligazioni contratte dal mandatario; la regola vale anche quando i terzi conoscevano l’esistenza del mandato.
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Cass. Sez. 3, n. 33449/2025: confermato che l’azione sostitutoria del mandante ex art. 1705 co. 2 c.c. non consente al mandante di agire in restituzione di beni (solo di crediti); per i beni immobili occorre agire ex art. 1706 co. 2 c.c. per il ritrasferimento.
5.2 Mandato senza rappresentanza e fiducia immobiliare
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Cass. Sez. Un. n. 6459/2020: il patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili (pactum fiduciae) — con cui il fiduciario si impegna a ritrasferire l’immobile al fiduciante — non richiede la forma scritta ad substantiam; esso è un contratto interno tra fiduciante e fiduciario, distinto dall’atto di acquisto immobiliare; il ritrasferimento può essere chiesto con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. anche in assenza di un mandato formale.
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C. App. Napoli n. 330/2024: applicati i principi di Cass. Sez. Un. n. 6459/2020: il patto fiduciario con oggetto immobiliare non richiede forma ad substantiam; la prova può essere data per testimoni e presunzioni nei limiti di legge.
5.3 Qualificazione nei rapporti di merito
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Trib. Napoli n. 7583/2025: qualificato come mandato senza rappresentanza il rapporto fiduciario in cui una parte acquistava immobili in nome proprio per conto di un soggetto rimasto nell’ombra; il tribunale ha accolto l’azione di ritrasferimento ex art. 1706 co. 2 c.c.
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Trib. Lecce n. 1559/2025: il mandante ex art. 1705 co. 2 c.c. può esercitare i diritti di credito anche senza previamente convenire in giudizio il mandatario; sufficiente che il mandatario sia inadempiente all’obbligo di rimessione.
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Trib. Napoli n. 8984/2024: nel mandato senza rappresentanza per l’acquisto di quote societarie, il mandante può esercitare l’azione sostitutoria ex art. 1705 co. 2 c.c. per ottenere il trasferimento delle quote, previa dimostrazione del mandato e dell’inadempimento del mandatario.
Art. 1706 c.c. — Acquisti del mandatario
Art. 1706 (Acquisti del mandatario)
«Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre.»
Analisi della norma
2.1 Beni mobili (comma 1). Per i beni mobili acquistati dal mandatario senza rappresentanza, il mandante può rivendicarli (azione reale ex art. 948 c.c.), ma deve soccombere di fronte al terzo acquirente in buona fede che li abbia ricevuti dal mandatario (art. 1153 c.c.: possesso vale titolo). La rivendicazione è ammessa anche contro i creditori del mandatario, purché ricorrano le condizioni di data certa ex art. 1707 c.c..
2.2 Beni immobili e mobili registrati (comma 2). Per questi beni, l’art. 1706 co. 2 c.c. non attribuisce al mandante un’azione reale di rivendicazione, ma solo un diritto di credito all’ottenimento del ritrasferimento da parte del mandatario. L’inadempimento di tale obbligo apre la strada all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto non concluso).
2.3 Forma del mandato per acquisto immobiliare. La questione se il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di un immobile richieda la forma scritta ad substantiam è stata risolta negativamente da Cass. n. 40840/2021: il mandato è un contratto autonomo rispetto all’atto di acquisto immobiliare e non deve condividerne la forma. Tuttavia, la domanda ex art. 2932 c.c. richiederà la prova del mandato (inclusi i suoi termini essenziali) e la disponibilità a corrispondere il prezzo al mandatario.
Giurisprudenza
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Cass. Sez. 2, n. 11460/2021: in presenza di mandato senza rappresentanza per l’acquisto di un bene immobile, trova applicazione l’art. 1706 co. 2 c.c. e non l’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.; il mandante ha solo un diritto di credito al ritrasferimento, tutelabile con sentenza ex art. 2932 c.c.
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Cass. Sez. 2, n. 40840/2021: il mandato senza rappresentanza per acquisto immobiliare non richiede la forma scritta ad substantiam; la prova del mandato può essere data per iscritto o con altri mezzi; il requisito formale dell’art. 1392 c.c. vale solo per il mandato con rappresentanza.
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Cass. Sez. 6, n. 39566/2021: il mandato fiduciario con intestazione in nome proprio del mandatario genera l’obbligo di ritrasferimento ex art. 1706 co. 2 c.c.; in caso di inadempimento, la sentenza ex art. 2932 c.c. produce effetto traslativo diretto; la Cassazione ha confermato la non richiesta di forma ad substantiam per il patto fiduciario.
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Trib. Chieti n. 3/2024: accolto il patto fiduciario anche se non risultante da atto scritto contestuale all’acquisto; rilevante la prova documentale successiva e le dichiarazioni del mandatario che riconosceva il mandato.
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Trib. Brescia n. 277/2024: accertata l’intestazione meramente fiduciaria di un immobile: la prova documentale e testimoniale ha dimostrato che il mandatario aveva acquistato per conto del mandante; disposto il ritrasferimento ex art. 2932 c.c.
Art. 1707 c.c. — Creditori del mandatario
Art. 1707 (Creditori del mandatario)
«I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.»
Analisi della norma
L’art. 1707 c.c. introduce una regola di separazione patrimoniale in favore del mandante: i beni acquistati dal mandatario in esecuzione del mandato non possono essere aggrediti dai creditori del mandatario, a condizione che siano soddisfatti taluni requisiti di opponibilità. La ratio è tutelare il mandante — che è il vero destinatario economico dell’acquisto — da eventi di insolvenza del mandatario che si interponga come schermo giuridico.
Requisiti di opponibilità:
| Tipo di bene | Requisito di opponibilità ai creditori del mandatario |
| Beni mobili e crediti | Mandato risultante da scrittura con data certa anteriore al pignoramento |
| Beni immobili e mobili registrati | Trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale anteriore al pignoramento |
Il sistema è analogo a quello dell’art. 2914 c.c. sull’opponibilità dei trasferimenti ai creditori pignoranti: vince chi trascrive o ha data certa prima del pignoramento. Se il mandante non ha ancora ottenuto il ritrasferimento, può trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. per anticipare l’efficacia della futura sentenza.
Ambito soggettivo. La norma tutela il mandante contro i creditori del mandatario. Non si applica (salvo disposizioni specifiche) in caso di fallimento/liquidazione giudiziale del mandatario, ove prevalgono le norme della Legge Fallimentare (D.Lgs. 14/2019 — CCII).
Art. 1708 c.c. — Contenuto del mandato
Art. 1708 (Contenuto del mandato)
«Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.»
Analisi della norma
2.1 Criterio di necessità (comma 1). Il mandato si estende a tutti gli atti necessari al compimento dell’incarico principale, anche se non espressamente previsti. La necessità è funzionale: l’atto accessorio deve essere strumentale al fine del mandato e non autonomamente pregiudizievole per il mandante.
2.2 Mandato generale e straordinaria amministrazione (comma 2). Il mandato generale (che abilita il mandatario alla gestione ordinaria del patrimonio del mandante) non comprende gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione — alienazioni, ipoteche, costituzione di pegni, transazioni — a meno che non siano espressamente indicati. La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione richiama quella di cui all’art. 1572 c.c. (locazione che eccede l’ordinaria amministrazione). La regola è ispirata alla tutela del mandante: anche in presenza di mandato generale, il mandatario non può disporre del patrimonio.
Art. 1709 c.c. — Presunzione di onerosità
Art. 1709 (Presunzione di onerosità)
«Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilità dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.»
Analisi della norma
La presunzione di onerosità è iuris tantum: può essere vinta dalla prova della gratuità convenzionale. In assenza di accordo sul compenso, la determinazione segue questo ordine gerarchico: (i) tariffe professionali (es. tariffe forensi, notarili, bancarie); (ii) usi; (iii) equità giudiziale. La presunzione influenza anche lo standard di diligenza: il mandato gratuito ammette una valutazione con “minor rigore” ex art. 1710 co. 1 c.c.
Art. 1710 c.c. — Diligenza del mandatario
Art. 1710 (Diligenza del mandatario)
«Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.»
Analisi della norma
2.1 Standard di diligenza. La norma richiama il criterio generale del “buon padre di famiglia” ex art. 1176 co. 1 c.c. per il mandato oneroso. Quando il mandatario è un professionista (avvocato, commercialista, consulente finanziario), si applica lo standard qualificato ex art. 1176 co. 2 c.c.: la diligenza è quella propria della natura dell’attività esercitata.
2.2 Mandato gratuito. Nella variante gratuita, la responsabilità per colpa è “valutata con minor rigore”: la responsabilità per colpa lieve è ridotta, ma non esclusa; restano ferme la responsabilità per dolo e per colpa grave.
2.3 Obbligo di informazione sulle circostanze sopravvenute (comma 2). Il mandatario è tenuto a comunicare al mandante ogni circostanza sopravvenuta che possa determinare la revoca o la modificazione del mandato. Si tratta di un obbligo informativo accessorio ma essenziale: la sua violazione integra inadempimento e può dar luogo a responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Giurisprudenza
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Cass. Sez. 3, n. 12461/2026: la diligenza del mandatario ex art. 1710 c.c. va valutata secondo il criterio dell’art. 1176 co. 2 c.c. quando il mandatario è un professionista; la Cassazione ha confermato la responsabilità di un consulente finanziario che aveva omesso di informare il mandante del deterioramento delle condizioni del mercato in cui stava operando per suo conto.
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Cass. Sez. 2, n. 18908/2024: nel mandato professionale (difesa legale), la responsabilità dell’avvocato-mandatario è regolata dall’art. 1710 c.c. e dall’art. 1176 co. 2 c.c.; l’omissione di un’eccezione prescrizionale determinante configura inadempimento grave che obbliga al risarcimento del danno.
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Cass. Sez. 2, n. 38348/2021: la responsabilità del mandatario per il mancato compimento dell’incarico è contrattuale ex art. 1218 c.c.; il mandante deve provare solo l’inadempimento e il danno; il mandatario deve provare la causa non imputabile.
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Trib. Avellino n. 266/2025: il mandatario risponde ex art. 1710 c.c. anche per le istruzioni errate impartite al sostituto; la responsabilità si estende all’intera catena esecutiva quando il mandatario ha mantenuto la supervisione.
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Trib. Nuoro n. 103/2024: nel mandato oneroso conferito a un agente immobiliare, la mancata comunicazione di un’offerta più vantaggiosa ricevuta da un terzo integra violazione dell’art. 1710 co. 2 c.c. (circostanze sopravvenute rilevanti).
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Trib. Latina n. 311/2024: qualificato il rapporto come mandato oneroso: lo standard di diligenza dell’art. 1710 c.c. integrato dall’art. 1176 co. 2 c.c. si applica a qualsiasi professionista che agisce per conto altrui, indipendentemente dall’iscrizione in albi.
Art. 1711 c.c. — Limiti del mandato
Art. 1711 (Limiti del mandato)
«Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.»
Analisi della norma
2.1 Atti ultra mandatum. L’atto compiuto dal mandatario al di là dei poteri conferitigli non vincola il mandante (salvo ratifica ex art. 1712 co. 2 c.c.): gli effetti rimangono a carico del mandatario. Se il mandato è con rappresentanza, l’atto ultra mandatum è tendenzialmente inefficace verso il mandante ex art. 1398 c.c. (rappresentanza senza potere), con la conseguente responsabilità del mandatario verso il terzo che abbia confidato nella validità del contratto.
2.2 Deroga urgente alle istruzioni (comma 3). La clausola di necessità consente al mandatario di deviare dalle istruzioni quando: (i) le circostanze sono ignote al mandante; (ii) non è possibile comunicarle in tempo; (iii) si può ragionevolmente presumere l’approvazione del mandante. Si tratta di una facoltà di urgenza che non elimina l’obbligo di informare il mandante non appena possibile (art. 1710 co. 2 c.c.).
Giurisprudenza
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Cass. Sez. 3, n. 12912/2015: l’atto eccedente i limiti del mandato è inefficace verso il mandante salvo ratifica ex art. 1711 c.c.; il mandatario risponde verso il terzo per il danno da affidamento nella validità del contratto ex art. 1398 c.c.
Art. 1712 c.c. — Comunicazione dell’eseguito mandato
Art. 1712 (Comunicazione dell’eseguito mandato)
«Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.»
Analisi della norma
L’art. 1712 c.c. istituisce un meccanismo di approvazione tacita per silenzio: il mandante che riceve la comunicazione dell’eseguito mandato e non risponde tempestivamente — secondo la natura dell’affare o gli usi — si considera aver approvato anche le eventuali deviazioni dal mandato. Il silenzio qualificato opera come accettazione dell’atto ultra mandatum, con efficacia sanante analoga alla ratifica. La norma si raccorda con l’art. 1711 co. 1 c.c.: la ratifica espressa è prevista in quella sede; l’approvazione tacita per silenzio qualificato è disciplinata qui.
Art. 1713 c.c. — Obbligo di rendiconto
Art. 1713 (Obbligo di rendiconto)
«Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.»
Analisi della norma
2.1 Contenuto dell’obbligo. Il rendiconto comprende: (i) il conto delle operazioni compiute (documentazione degli atti, delle somme ricevute e pagate, degli impegni assunti); (ii) la rimessione di tutto ciò che è stato ricevuto a causa del mandato, incluse somme, beni, documenti, vantaggi accessori, provvigioni ricevute da terzi (a meno che non siano autorizzate). L’obbligo di rimettere tutto il ricevuto è assoluto: il mandatario non può trattenere le somme né compensarle con il proprio credito al compenso (salvo il diritto di prelazione ex art. 1721 c.c.).
2.2 Inderogabilità parziale (comma 2). La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto è valida, ma non può operare quando il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave. La norma ha carattere imperativo parziale: si possono modulare le modalità del rendiconto, ma non esimere il mandatario dall’obbligo quando il suo comportamento integri gravi illeciti.
2.3 Prescrizione. L’azione del mandante per il rendiconto e la rimessione si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dalla cessazione del mandato o dall’inadempimento dell’obbligo di rimessione.
Giurisprudenza
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Cass. Sez. 3, n. 33822/2025: la dispensa preventiva dal rendiconto ex art. 1713 co. 2 c.c. è inefficace in caso di dolo o colpa grave del mandatario; il mandante che dimostra condotte dolose del mandatario può ottenere il rendiconto completo nonostante la clausola di dispensa.
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Cass. Sez. 3, n. 33445/2025: l’obbligo di rendiconto del mandatario ex art. 1713 c.c. comprende tutte le somme e i beni ricevuti “a causa del mandato”, inclusi i vantaggi economici che il mandatario ha ottenuto dai terzi in occasione dell’esecuzione dell’incarico, anche se non espressamente previsti nel mandato.
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Cass. Sez. 3, n. 2810/2025: il rendiconto deve essere analitico e documentato; la produzione di un saldo finale senza giustificazione delle operazioni intermedie non soddisfa l’obbligo ex art. 1713 c.c.; il mandante può chiedere la rettifica e l’integrazione.
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C. App. Bologna n. 1126/2025: l’azione di rimessione delle somme ricevute dal mandatario ex art. 1713 c.c. è autonoma rispetto all’azione di inadempimento contrattuale; il mandante non deve provare il danno, ma solo l’esistenza delle somme trattenute.
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Trib. Lecco n. 3/2025: condannato il mandatario-rappresentante che aveva trattenuto somme ricevute dai terzi senza renderle al mandante; l’obbligo di rimessione ex art. 1713 c.c. decorre dal momento in cui le somme erano disponibili per la restituzione.
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Trib. Palermo n. 2682/2024: il mandatario che non fornisce il rendiconto è in mora ex re ex art. 1219 co. 2 n. 1 c.c.; la mora decorre dalla data in cui il rendiconto avrebbe dovuto essere reso secondo gli accordi o gli usi.
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Trib. Termini Imerese n. 324/2024: nel mandato senza rappresentanza, l’obbligo di rendiconto e rimessione ex art. 1713 c.c. comprende anche i frutti e i proventi accessori dei beni gestiti, non solo le somme principali ricevute.
Art. 1714 c.c. — Interessi sulle somme riscosse
Art. 1714 (Interessi sulle somme riscosse)
«Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.»
Analisi della norma
L’art. 1714 c.c. sancisce l’obbligo del mandatario di corrispondere gli interessi legali sulle somme trattenute oltre il dovuto, a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto consegnarle o impiegarle. La decorrenza non richiede la costituzione in mora: è automatica dal giorno stabilito ex iure o dalle istruzioni. Il tasso è quello legale ex art. 1284 c.c. (attualmente fissato dal Ministero dell’Economia); le parti possono concordare un tasso superiore. Gli interessi ex art. 1714 c.c. si aggiungono all’obbligo di rimessione del capitale ex art. 1713 c.c. e sono autonomamente azionabili.
Art. 1715 c.c. — Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
Art. 1715 (Responsabilità per le obbligazioni dei terzi)
«In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto.»
Analisi della norma
Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario non garantisce di regola l’adempimento dei terzi con cui ha contrattato: il rischio di inadempimento del terzo è a carico del mandante. Fanno eccezione: (i) il patto di garanzia esplicito (star del credere, analogo a quello del commissionario ex art. 1736 c.c.); (ii) la conoscenza o conoscibilità dell’insolvenza del terzo al momento della contrattazione.
Art. 1716 c.c. — Pluralità di mandatari
Art. 1716 (Pluralità di mandatari)
«Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte. Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall’omissione o dal ritardo. Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.»
Analisi della norma
La norma disciplina il mandato congiunto (tutti i mandatari devono operare insieme) e il mandato disgiunto (ciascuno può agire separatamente). Nel mandato congiunto, la mancata accettazione da parte di anche uno solo dei mandatari designati determina l’inefficacia del mandato nei confronti di tutti, salvo patto contrario. La solidarietà passiva dei mandatari che abbiano operato congiuntamente è stabilità nell’ultimo comma.
Giurisprudenza
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Trib. Ascoli Piceno n. 537/2024: nel mandato collettivo/plurale ex art. 1716 c.c., la solidarietà passiva dei mandatari verso il mandante opera automaticamente quando abbiano agito congiuntamente, senza necessità di prova dell’accordo preventivo sulla solidarietà.
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Cass. Sez. 2, n. 22369/2018: in mancanza di dichiarazione espressa di congiunzione, il mandato conferito a più mandatari si presume disgiunto: ciascun mandatario può agire separatamente; il mandante non può pretendere che agiscano congiuntamente se il mandato non lo prevede.
Art. 1717 c.c. — Sostituto del mandatario
Art. 1717 (Sostituto del mandatario)
«Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.»
Analisi della norma
La norma introduce una disciplina modulata della responsabilità per il sostituto:
| Ipotesi | Responsabilità del mandatario |
| Sostituzione non autorizzata e non necessaria | Risponde di tutto l’operato del sostituto (responsabilità piena, oggettiva) |
| Sostituzione autorizzata senza indicazione della persona | Risponde solo per colpa in eligendo |
| Sostituzione con indicazione della persona | Non risponde (salvo per le istruzioni impartite) |
L’azione diretta del mandante contro il sostituto (comma 4) è una delle rare ipotesi di azione diretta nel codice civile: il mandante, pur non avendo un contratto con il sostituto, può agire contro di lui per i danni causati nell’esecuzione del mandato. Si tratta di una legittimazione straordinaria che si affianca all’azione del mandatario, senza sostituirla.
Giurisprudenza
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Cass. Sez. 3, n. 12912/2015 (richiamata): la responsabilità del mandatario per le istruzioni impartite al sostituto ex art. 1717 co. 3 c.c. è autonoma rispetto alla responsabilità per la scelta; anche quando la sostituzione era autorizzata, il mandatario risponde per istruzioni errate o insufficienti.
Art. 1718 c.c. — Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Art. 1718 (Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante)
«Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo. Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell’art. 1515. Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l’incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell’attività professionale del mandatario.»
Analisi della norma
L’art. 1718 c.c. disciplina gli obblighi conservativi del mandatario sulle cose ricevute per conto del mandante. Di particolare rilievo è il comma 4: il mandatario professionale (es. commissionario, spedizioniere, agente) è tenuto agli obblighi di custodia e avviso anche se non ha accettato il mandato, purché l’incarico rientri nella sua attività professionale. Si tratta di un’ipotesi eccezionale di obbligo a contrarre (o almeno a tutelare) che prescinde dall’accettazione del contratto. Il rinvio all’art. 1515 c.c. (vendita in caso di inadempimento) consente la vendita urgente delle cose deteriorabili con asta pubblica o a prezzo corrente.
Artt. 1719–1721 c.c. — Obbligazioni del mandante
Artt. 1719–1721 (Obbligazioni del mandante)
Art. 1719. «Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.»
Art. 1720. «Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico.»
Art. 1721. «Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.»
Analisi
Art. 1719 (Mezzi necessari). L’obbligo del mandante di fornire i mezzi è derogabile per patto: le parti possono convenire che il mandatario anticipi le spese, salvo rimborso. L’obbligo comprende non solo le risorse materiali, ma anche le autorizzazioni, i documenti e le informazioni necessarie all’esecuzione.
Art. 1720 (Rimborso e compenso). Le anticipazioni vanno rimborsate con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte (non dalla domanda). Il compenso è regolato dall’art. 1709 c.c.. Il risarcimento dei danni subiti dall’esecuzione dell’incarico è obbligazione ulteriore e autonoma: copre i danni derivanti direttamente dall’esecuzione (es. danni fisici, responsabilità verso terzi per atti commessi in buona fede nell’ambito del mandato).
Art. 1721 (Diritto di prelazione). Il mandatario ha un diritto di prelazione (non ritenzione) sui crediti sorti dagli affari conclusi per conto del mandante: può soddisfarsi su tali crediti con precedenza sia sul mandante sia sui suoi creditori. È un privilegio di diritto speciale, analogo ai privilegi mobiliari.
Giurisprudenza
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Cass. Sez. 3, n. 9283/2026: il mandatario ha diritto al rimborso delle anticipazioni ex art. 1720 c.c. anche se il mandato si è estinto per revoca, salvo che la revoca fosse giustificata da inadempimento del mandatario; il diritto al rimborso delle somme effettivamente anticipate è indipendente dall’esito dell’incarico.
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C. App. Catania n. 828/2025: il mandante è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal mandatario nell’esecuzione dell’incarico ex art. 1720 co. 2 c.c., inclusi i danni derivanti da richieste risarcitorie di terzi che il mandatario ha dovuto fronteggiare per aver agito per conto del mandante.
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Trib. Roma n. 19276/2024: il mandatario che non rimette le somme al mandante non può opporre in compensazione il proprio credito al compenso ex art. 1720 c.c., salvo che sia stato esplicitamente autorizzato alla compensazione; l’art. 1721 c.c. attribuisce una prelazione, non un diritto di ritenzione in senso stretto.
Artt. 1722–1730 c.c. — Estinzione del mandato
Artt. 1722–1730 (Estinzione del mandato)
«Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.»
Inquadramento sistematico dell’estinzione
Le cause di estinzione del mandato si articolano in tre gruppi:
| Gruppo | Cause | Norme |
| Ordinarie | Scadenza del termine; compimento dell’affare | Art. 1722 n. 1 |
| Volontarie | Revoca del mandante; rinuncia del mandatario | Artt. 1722 nn. 2–3, 1723–1727 |
| Automatiche | Morte; interdizione; inabilitazione | Art. 1722 n. 4, 1728–1730 |
Analisi articolo per articolo
Art. 1722 — Cause di estinzione. L’elenco è tassativo ma non esaustivo: si applica l’art. 1453 c.c. per la risoluzione per inadempimento. Il mandato d’impresa (mandato per la gestione di un’impresa) sopravvive alla morte del mandante se l’impresa continua.
Art. 1723 — Revocabilità e irrevocabilità. La revoca è un diritto potestativo del mandante: si esercita con dichiarazione unilaterale recettizia. Può essere esplicita (comunicazione formale) o tacita (art. 1724 c.c.). La pattuizione di irrevocabilità non impedisce la revoca ma la rende fonte di responsabilità risarcitoria, salvo giusta causa. Il mandato in rem propriam (nell’interesse del mandatario o di terzi, co. 2) è irrevocabile ex lege: si estingue solo per giusta causa o per accordo delle parti; sopravvive anche alla morte del mandante (deroga alla regola generale del n. 4 dell’art. 1722).
Art. 1724 — Revoca tacita. La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento diretto dell’affare da parte del mandante costituiscono revoca tacita. Gli effetti decorrono dalla comunicazione al mandatario: fino alla conoscenza, gli atti del mandatario sono validi (art. 1729 c.c.).
Art. 1725 — Revoca del mandato oneroso. La revoca anticipata del mandato oneroso a tempo determinato o per un determinato affare obbliga al risarcimento del danno (sia danno emergente che lucro cessante), salvo giusta causa. Per il mandato a tempo indeterminato, il risarcimento dipende dall’assenza di un congruo preavviso. La “congruità” del preavviso è valutata caso per caso in relazione alla natura e alla complessità del mandato.
Art. 1726 — Mandato collettivo. Conferito da più mandanti con unico atto per un affare d’interesse comune, il mandato può essere revocato solo con il consenso di tutti i mandanti. La revoca unilaterale di uno solo è inefficace, salvo giusta causa.
Art. 1727 — Rinuncia del mandatario. La rinuncia senza giusta causa obbliga al risarcimento. Il mandatario deve rinunciare in modo e in tempo da consentire al mandante di provvedere diversamente: la rinuncia improvvisa o intempestiva è fonte di responsabilità anche in presenza di giusta causa, quando il mandante subisca un pregiudizio evitabile.
Art. 1728 — Morte o incapacità. Due ipotesi: (i) estinzione per morte/incapacità del mandante: il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve proseguirla se vi è pericolo nel ritardo (obbligazione conservativa in favore degli eredi del mandante); (ii) estinzione per morte/incapacità del mandatario: i suoi eredi/tutore devono avvisare il mandante e adottare provvedimenti urgenti.
Art. 1729 — Atti compiuti prima della conoscenza. Regola di tutela del terzo e del mandante: gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere la causa di estinzione sono validi. È un’applicazione del principio di buona fede oggettiva e di tutela dell’affidamento.
Art. 1730 — Estinzione del mandato congiunto. Se la causa di estinzione colpisce anche uno solo dei mandatari che devono operare congiuntamente, il mandato si estingue per tutti (co-mandatari). La regola è derogabile per patto (es. clausola di sostituzione automatica).
Giurisprudenza sull’estinzione
4.1 Revoca e mandato irrevocabile (art. 1723)
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Cass. Sez. 3, n. 25221/2023: il mandato nell’interesse del mandatario ex art. 1723 co. 2 c.c. è irrevocabile e non si estingue per revoca salvo giusta causa; la Cassazione ha rigettato la censura sul punto confermando che l’interesse del mandatario deve essere diretto e personale, non riflesso o meramente economico.
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Cass. Sez. 1, n. 9283/2026: la procura irrevocabile rilasciata nell’interesse del mandatario-procuratore (mandato in rem propriam): la Cassazione ha qualificato come mandato irrevocabile la procura conferita anche nell’interesse del procuratore per garantire l’adempimento di un’obbligazione del mandante verso il mandatario; la revoca è inefficace.
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Cass. Sez. 3, n. 7888/2024: non integra mandato irrevocabile ex art. 1723 co. 2 c.c. il mandato nel quale il mandatario riceve solo un compenso per l’attività svolta; l’interesse del mandatario deve essere un interesse sostanziale alla conservazione del bene o del diritto oggetto del mandato, non un semplice interesse economico alla provvigione.
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Cass. Sez. 3, n. 24452/2023: la revoca del mandato irrevocabile senza giusta causa è inefficace sul piano degli effetti giuridici dell’atto revocato; il mandante che revoca illegittimamente risponde dei danni ma non può paralizzare l’esecuzione del mandato.
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Cass. Sez. 3, n. 36064/2021: la revoca unilaterale di un mandato irrevocabile senza giusta causa è fonte di responsabilità risarcitoria per il mandante; il danno comprende il lucro cessante per il periodo residuo del mandato.
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Cass. Sez. 6, n. 22753/2017: la distinzione tra mandato revocabile e irrevocabile dipende dalla presenza dell’interesse del mandatario nel mandato; non è necessaria una clausola espressa di irrevocabilità: basta che il mandato sia stato conferito nell’interesse del mandatario per derivarne l’irrevocabilità ex art. 1723 co. 2 c.c.
4.2 Mandato irrevocabile nella prassi (merito)
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Trib. Ragusa n. 1715/2025: dichiarata l’inefficacia della revoca del mandato irrevocabile da parte del mandante; il tribunale ha accertato la presenza dell’interesse del mandatario e ha condannato il mandante al risarcimento del danno.
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Trib. Padova n. 787/2025: nel mandato immobiliare a vendere, la clausola di irrevocabilità conferita nell’interesse del mandatario-agente non opera come mandato in rem propriam se l’interesse è solo alla provvigione; necessario un interesse sostanziale del mandatario alla conservazione dell’incarico.
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Trib. Pisa n. 136/2025: il mandato irrevocabile all’incasso conferito ex art. 1723 co. 2 c.c. nell’interesse del mandatario-creditore è valido e operativo; il mandante che revoca deve rispondere dei danni subiti dal mandatario per l’impossibilità di eseguire il mandato di pagamento.
4.3 Revoca del mandato oneroso (art. 1725)
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Trib. Padova n. 787/2025: la revoca anticipata del mandato oneroso a tempo determinato senza giusta causa obbliga il mandante al risarcimento comprensivo del compenso per il periodo residuo e delle spese già sostenute dal mandatario.
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C. App. Venezia n. 2142/2025: il “congruo preavviso” ex art. 1725 co. 2 c.c. deve essere valutato in relazione alla complessità dell’incarico e al tempo necessario al mandatario per ricollocarsi; un preavviso di 30 giorni è stato ritenuto incongruo per un mandato professionale pluriennale.
4.4 Mandato collettivo (art. 1726)
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Trib. Torino n. 2361/2025: la revoca unilaterale del mandato collettivo ex art. 1726 c.c. da parte di uno solo dei mandanti è inefficace in assenza di giusta causa; il mandatario può continuare ad agire per conto degli altri mandanti fino alla revoca congiunta.
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C. App. Venezia n. 1816/2024: qualificato come mandato collettivo ex art. 1726 c.c. il contratto con cui più comproprietari avevano conferito un unico incarico a un gestore per conto comune; la revoca di un solo comproprietario è stata dichiarata inefficace.
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Trib. Salerno n. 1487/2025: il mandato collettivo per la gestione di un fondo condominiale rientra nell’art. 1726 c.c.; la revoca della sola mandante-condomina, che rappresentava una minoranza, è stata dichiarata inefficace senza giusta causa.
4.5 Rinuncia del mandatario (art. 1727)
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Cass. (merito), Trib. Roma n. 19276/2024: la rinuncia intempestiva del mandatario senza adeguato preavviso ex art. 1727 c.c. è fonte di responsabilità risarcitoria anche se il mandante ha potuto provvedere altrimenti, perché la norma mira a minimizzare il pregiudizio, non solo ad evitarlo.
4.6 Estinzione per morte (art. 1728)
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Cass. Sez. 3 (conforme): il mandato d’impresa ex art. 1722 co. 2 c.c. non si estingue per la morte del mandante se l’esercizio dell’impresa è continuato dagli eredi; gli eredi possono recedere dal mandato ma non possono considerarlo automaticamente estinto.
Sezione speciale — Mandato e servizi di investimento (TUF)
Il mandato come struttura dei contratti di investimento
Gli artt. 23–24 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) disciplinano i contratti di investimento e di gestione di portafogli, che si fondano strutturalmente sul mandato civilistico arricchito dagli obblighi MiFID II. Il contratto di gestione di portafogli è un mandato con rappresentanza in cui l’intermediario finanziario agisce per conto del cliente acquistando e alienando strumenti finanziari: si applicano gli artt. 1703 ss. c.c. in quanto compatibili, con le integrazioni e le deroghe del TUF e del Regolamento Intermediari CONSOB.
Le principali deroghe e integrazioni:
| Istituto civilistico | Disciplina TUF/MiFID II |
| Diligenza ex art. 1710 c.c. | Standard di “best execution” e “best interest” del cliente ex art. 21 TUF |
| Rendiconto ex art. 1713 c.c. | Rendiconto periodico obbligatorio (art. 37 Reg. Intermediari CONSOB) |
| Obbligo informativo ex art. 1710 co. 2 c.c. | Obblighi informativi pre-contrattuali (KID, KIID, prospetto informativo) e continuativi |
| Revoca ex art. 1723 c.c. | Diritto di recesso rinforzato per i contratti di investimento (art. 67-duodecies c.cod.cons. e artt. 30-31 TUF) |
| Conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. | Disciplina MiFID II sui conflitti di interesse (artt. 23-24 TUF e Reg. Delegato UE 2017/565) |
Giurisprudenza sul mandato finanziario
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Cass. Sez. 1, n. 8997/2021: l’intermediario finanziario che gestisce il portafoglio del cliente risponde ex artt. 1710 c.c. e 21 TUF per le operazioni inadeguate al profilo di rischio; la prova dell’inadeguatezza grava sull’intermediario, che deve dimostrare di aver acquisito le informazioni necessarie e di aver operato nel migliore interesse del cliente.
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Cass. Sez. 1, n. 32631/2022: nel mandato di gestione finanziaria, gli obblighi informativi MiFID II integrano e rafforzano quelli civilistici del mandatario ex art. 1710 c.c.; la violazione dell’obbligo informativo pre-contrattuale può determinare la nullità del contratto ex art. 23 TUF ovvero il risarcimento del danno.
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Trib. Napoli n. 5388/2026: accolta la domanda risarcitoria del cliente per violazione degli obblighi di profilatura MiFID; il tribunale ha accertato che l’intermediario aveva omesso l’aggiornamento periodico del profilo di rischio del cliente ex Reg. Intermediari CONSOB, con conseguente esposizione a strumenti inadeguati.
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Trib. Forlì n. 124/2025: la responsabilità dell’intermediario per operazioni in conflitto di interessi nel mandato di gestione di portafogli; il tribunale ha applicato il Reg. Delegato UE 2017/565 che impone la rilevazione e gestione dei conflitti, condannando l’intermediario al risarcimento.
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Trib. Brescia n. 5869/2026: nel contratto di gestione di portafoglio ex artt. 1703 ss. c.c. e TUF, il mandatario-intermediario risponde per il mancato rispetto del limite di perdita (c.d. “perdita significativa”) comunicato al cliente; l’intermediario che supera tale soglia senza informare il cliente inadempie agli obblighi di rendiconto e di informazione continuativa.
Casistica pratica riepilogativa
| Fattispecie | Norme applicabili | Orientamento |
| Mandato fiduciario immobiliare — omesso ritrasferimento | Artt. 1703, 1706 co. 2, 2932 c.c. | Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; non necessaria forma scritta del mandato (Cass. Sez. Un. 6459/2020) |
| Revoca del mandato irrevocabile senza giusta causa | Artt. 1723 co. 1, 1725 c.c. | Revoca efficace ma fonte di danno risarcibile; comprende lucro cessante |
| Mandato nell’interesse del mandatario — revoca | Art. 1723 co. 2 c.c. | Revoca inefficace; solo giusta causa legittima l’estinzione |
| Mandato collettivo — revoca unilaterale | Art. 1726 c.c. | Inefficace salvo giusta causa; necessaria revoca da parte di tutti i mandanti |
| Mandatario professionale — omessa informazione circostanze rilevanti | Artt. 1710 co. 2, 1176 co. 2 c.c. | Responsabilità contrattuale; standard professionale elevato |
| Rendiconto — dispensa preventiva | Art. 1713 co. 2 c.c. | Dispensa inefficace per dolo o colpa grave; rendiconto dovuto |
| Sostituto non autorizzato | Art. 1717 co. 1 c.c. | Responsabilità piena del mandatario per tutto l’operato del sostituto |
| Conflitto di interessi del mandatario-rappresentante | Artt. 1394, 1704 c.c. | Annullabilità del contratto su domanda del mandante; necessaria conoscibilità del conflitto da parte del terzo |
| Mandato senza rappresentanza — azionabilità del mandante | Art. 1705 co. 2 c.c. | Azione sostitutoria solo per crediti; per immobili, azione ex art. 1706 co. 2 c.c. |
| Gestione di portafoglio — operazioni inadeguate | Artt. 1710 c.c., 21 TUF | Responsabilità contrattuale; onere probatorio sull’intermediario |
Tavola sinottica dei precedenti citati
| N. | Autorità | Numero | Anno | Articolo | Tema |
| 1 | Cass. Sez. 1 | Art. 1705 | |||
| 2 | Cass. Sez. 3 | Art. 1705 | |||
| 3 | Cass. Sez. 3 | Art. 1705 | |||
| 4 | Cass. Sez. Un. | Art. 1705–1706 | |||
| 5 | Trib. Napoli | Art. 1705 | |||
| 6 | Trib. Lecce | Art. 1705 | |||
| 7 | Trib. Napoli | Art. 1705 | |||
| 8 | Cass. Sez. 2 | Art. 1706 | |||
| 9 | Cass. Sez. 2 | Art. 1706 | |||
| 10 | Cass. Sez. 6 | Art. 1706 | |||
| 11 | Trib. Chieti | Art. 1706 | |||
| 12 | Trib. Brescia | Art. 1706 | |||
| 13 | C. App. Napoli | Art. 1706 | |||
| 14 | Trib. Catania | Art. 1706 | |||
| 15 | C. App. Catanzaro | Art. 1704 | |||
| 16 | Cass. Sez. 2 | Art. 1704 | |||
| 17 | Cass. Sez. 2 | Art. 1704 | |||
| 18 | Cass. Sez. 2 | Art. 1704 | |||
| 19 | Trib. Potenza | Art. 1395 c.c. (mandato) | |||
| 20 | Trib. Catania | Art. 1394 (mandato) | |||
| 21 | C. App. Napoli | Art. 1394 (mandato) | |||
| 22 | Cass. Sez. 3 | Art. 1710 | |||
| 23 | Cass. Sez. 2 | Art. 1710 | |||
| 24 | Cass. Sez. 2 | Art. 1710 | |||
| 25 | Trib. Avellino | Art. 1710 | |||
| 26 | Trib. Nuoro | Art. 1710 | |||
| 27 | Trib. Latina | Art. 1710 | |||
| 28 | Cass. Sez. 3 | Art. 1713 | |||
| 29 | Cass. Sez. 3 | Art. 1713 | |||
| 30 | Cass. Sez. 3 | Art. 1713 | |||
| 31 | C. App. Bologna | Art. 1713 | |||
| 32 | Trib. Lecco | Art. 1713 | |||
| 33 | Trib. Palermo | Art. 1713 | |||
| 34 | Trib. Termini Imerese | Art. 1713 | |||
| 35 | Trib. Ascoli Piceno | Art. 1716 | |||
| 36 | Cass. Sez. 2 | Art. 1716 | |||
| 37 | Cass. Sez. 3 | Art. 1723 | |||
| 38 | Cass. Sez. 1 | Artt. 1720, 1723 | |||
| 39 | Cass. Sez. 3 | Art. 1723 | |||
| 40 | Cass. Sez. 3 | Art. 1723 | |||
| 41 | Cass. Sez. 3 | Art. 1723 | |||
| 42 | Cass. Sez. 6 | Art. 1723 | |||
| 43 | Trib. Ragusa | Art. 1723 | |||
| 44 | Trib. Padova | Artt. 1723, 1725 | |||
| 45 | Trib. Pisa | Art. 1723 | |||
| 46 | C. App. Venezia | Art. 1725 | |||
| 47 | Trib. Torino | Art. 1726 | |||
| 48 | C. App. Venezia | Art. 1726 | |||
| 49 | Trib. Salerno | Art. 1726 | |||
| 50 | Trib. Roma | Artt. 1713, 1727 | |||
| 51 | Cass. Sez. 2 | Art. 1703 | |||
| 52 | Cass. Sez. L | Art. 1703 | |||
| 53 | Cass. Sez. 3 | Artt. 1703, 1711 | |||
| 54 | Trib. Grosseto | Art. 1703 | |||
| 55 | Trib. Verona | Art. 1703 | |||
| 56 | Trib. Roma | Art. 1703 | |||
| 57 | Cass. Sez. 2 | Art. 1704 | |||
| 58 | Cass. Sez. 1 | TUF-mandato | |||
| 59 | Cass. Sez. 1 | TUF-mandato | |||
| 60 | Trib. Napoli | TUF-mandato | |||
| 61 | Trib. Forlì | TUF-mandato | |||
| 62 | Trib. Brescia | TUF-mandato | |||
| 63 | C. App. Catania | Art. 1720 | |||
| 64 | Cass. Sez. 2 | Artt. 1703, 1706 | |||
| 65 | Cass. Sez. 2 | Mandato fiduciario | |||
| 66 | Cass. Sez. 6 | Artt. 1704, 1706 | |||
| 67 | Trib. Grosseto | Art. 1703 |