Servitù pubblica di passo e portici privati: il proprietario può concedere l’uso a terzi (Cass. civ. Sez. 2 n. 20833 del 19.06.2026)
In tema di aree porticate private assoggettate a servitù pubblica di passaggio, il diritto di proprietà resta integro in capo al privato, che può concedere a terzi l’occupazione del suolo, purché non venga impedito il pubblico transito. La servitù non può essere interpretata così estensivamente da svuotare il contenuto del diritto di proprietà.