Pensione forense: i redditi rilevano solo per la contribuzione effettivamente versata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12830 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 576/1980, la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, a una percentuale della media dei più elevati redditi professionali dichiarati. Il requisito dell’effettività della contribuzione non implica l’integrale versamento, sicché l’annualità con contribuzione parziale è comunque computabile nell’anzianità contributiva, ma la pensione va commisurata alla contribuzione effettivamente versata. I redditi da assumere per il calcolo della pensione sono esclusivamente quelli coperti da contribuzione effettivamente versata: ove sia stato applicato un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione, la pensione va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, non secondo quello maggiore dovuto. La maturata prescrizione del credito contributivo della Cassa non attribuisce comunque diritto alla prestazione maggiorata nel quantum.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia confermava la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di alcuni avvocati in pensione, volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980, secondo l’indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, anziché dal 1981 come calcolato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
La Corte territoriale aveva respinto la domanda riconvenzionale della Cassa volta a ottenere l’omessa contribuzione derivante dal pagamento di minori contributi, l’indebito pensionistico e la declaratoria di inefficacia degli anni per i quali non era stata versata l’integrale contribuzione. Avverso tale sentenza la Cassa Forense proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ritenendo la censura sufficientemente specifica e non applicabile il filtro di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendosi l’orientamento di legittimità formato solo successivamente alla proposizione del ricorso. Nel merito, ha escluso che emergano elementi idonei a una rivisitazione delle recenti pronunce rese all’esito dell’udienza pubblica del 14/5/2025 (cd. sentenze “gemelle”), non ravvisandosi alcun contrasto con i precedenti richiamati, i quali riguardavano la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, non quella della rivalutazione dei redditi.
Quanto al primo motivo, la Corte ha confermato che la rivalutazione dei redditi professionali, ai sensi degli artt. 15 e 16, comma 1, legge n. 576/1980, opera a partire dall’anno di entrata in vigore della legge (1980), applicando l’indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. L’art. 27, comma 4, legge n. 576/1980 costituisce, infatti, criterio generale, non norma di diritto transitorio, e alcuna efficacia derogatoria può riconoscersi alle delibere della Cassa, aventi natura regolamentare e quindi disapplicabili ove contrarie alla norma primaria.
Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, per difetto di autosufficienza, e in parte infondato, non essendo configurabile la violazione dell’art. 436 c.p.c. né dell’art. 2909 c.c. per la mancata proposizione di appello incidentale da parte dei professionisti vittoriosi in primo grado.
Nel trattare il quarto motivo, la Corte ha enunciato il principio per cui, non vige l’automatismo della prestazione, il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione è solo quello su cui i contributi sono stati effettivamente versati. La contribuzione parziale non impedisce il computo dell’annualità, ma la pensione va commisurata alla contribuzione effettiva: l’irrilevanza della prescrizione del credito contributivo maturato conferma che nessuna prestazione maggiorata spetta in assenza del correlato adempimento. La sentenza è stata quindi cassata in accoglimento del quarto motivo, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Il terzo motivo è risultato inammissibile laddove deduceva la violazione del Regolamento della Cassa, qualificato come fonte negoziale e non regolamentare; è risultato infondato laddove invocava l’azzeramento dell’annualità per il mancato pagamento integrale, essendo la contribuzione parziale comunque utile per l’anzianità.
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Nota della Redazione
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