Inammissibilità per rinuncia al ricorso e regime delle spese senza soccombenza (Cass. pen. Sez. I n. 12741 del 07.04.2026)
La rinuncia al ricorso per cassazione, con procura speciale al difensore, determina una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse che non configura soccombenza, con conseguente esclusione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.