Inammissibilità per rinuncia al ricorso e regime delle spese senza soccombenza (Cass. pen. Sez. I n. 12741 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, validamente formalizzata dal difensore munito di procura speciale, determina una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Tale evenienza, sopravvenuta alla proposizione del ricorso e ricollegabile a fattori estranei alla volontà del ricorrente, non configura un’ipotesi di soccombenza. Ne consegue che alla declaratoria di inammissibilità non può seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva respinto l’istanza di detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica a doppia diagnosi, presentata nell’interesse di un detenuto affetto da gravi patologie psichiatriche. Avverso tale ordinanza, il difensore di fiducia aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente aveva lamentato la violazione degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., nonché agli artt. 2, 3 e 6 Cedu, per l’omessa valutazione delle patologie psichiatriche. Il secondo motivo riguardava il vizio di motivazione apparente e l’omesso esame di fatti decisivi. Il terzo motivo, infine, contestava la motivazione arbitraria in ordine al mancato espletamento di una perizia psichiatrica.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio, il difensore di fiducia, munito di procura speciale, aveva depositato un atto di rinuncia al ricorso, avendo il detenuto ottenuto la misura della detenzione domiciliare presso una comunità riabilitativa. La rinuncia, sottoscritta dal difensore con procura speciale, è stata ritenuta validamente formalizzata, in conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12603 del 2016.

Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale pronuncia non ha comportato, tuttavia, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

La Corte ha preso atto dell’esistenza di un contrario orientamento giurisprudenziale, richiamato dalle sentenze della Sez. V n. 39521 del 2018 e della Sez. V n. 23636 del 2018. Cionondimeno, ha ritenuto di aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo il quale la sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non integra un’ipotesi di soccombenza.

Tale conclusione è stata ricondotta al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 6624 del 2012, secondo cui la nozione di “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, venuto meno per il mutamento della situazione di fatto o di diritto intervenuto medio tempore. La finalità perseguita dall’impugnante risulta assorbita quando abbia già trovato concreta attuazione.

La Corte ha quindi escluso ogni conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen., dichiarando l’inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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