Divieto di giudice onorario nei collegi penali e applicazione ai processi pendenti (Cass. pen. Sez. VI n. 12001 del 26.03.2025)
Il divieto per il giudice onorario di pace di comporre i collegi penali per i reati ex art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. non si applica ai processi in cui l’azione penale sia già stata esercitata alla data di entrata in vigore della legge che ha ampliato il novero dei reati.