Divieto di giudice onorario nei collegi penali e applicazione ai processi pendenti (Cass. pen. Sez. VI n. 12001 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto, per il giudice onorario di pace, di comporre i collegi penali nei giudizi per i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. integra una ipotesi di capacità specifica o relativa del giudice, distinta dalla capacità generale, la cui violazione determina nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), 179 e 33, comma 1, cod. proc. pen.. L’ampliamento del novero dei reati operato dall’art. 17 della legge 28 giugno 2024, n. 90, con l’inserimento del numero 7-ter) nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., non si applica ai processi in cui l’azione penale risulti già esercitata alla data di entrata in vigore della novella, operando in via interpretativa la disciplina transitoria dell’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 116/2017. Le assegnazioni dei processi ai collegi restano ferme, in ossequio ai principi di precostituzione del giudice naturale, immutabilità del giudice e ragionevole durata del processo.

Il Fatto

Nell’ambito di un procedimento penale per associazione a delinquere, abuso di ufficio e contravvenzioni urbanistiche e paesaggistiche, il Tribunale, in sede di riesame, confermava il sequestro conservativo disposto sui beni di una società, quale responsabile civile, fino alla concorrenza di una somma di denaro, su richiesta di una parte civile che aveva acquistato immobili oggetto di abusi edilizi.

La società ricorrente lamentava, tra l’altro, che del collegio che aveva adottato il provvedimento avesse fatto parte un giudice onorario di pace, in asserita violazione del divieto legislativo di comporre i collegi per i reati richiamati dall’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., tra cui il delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen. contestato in altri capi. Deduceva inoltre vizi attinenti alla legittimità della costituzione di parte civile e al periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che il divieto posto dall’art. 12, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 è stato esteso al delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen. per effetto della modifica dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. introdotta dall’art. 17 della legge n. 90/2024, entrata in vigore il 17 luglio 2024.

Il problema centrale è intertemporale: la novella non prevede una disciplina transitoria. La Corte richiama i criteri delle Sezioni Unite n. 27614 del 29/03/2007, Lista e delle Sezioni Unite n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, secondo cui, in assenza di norma transitoria, spetta all’interprete individuare la regola applicabile, ispirandosi ai principi di affidamento, prevedibilità, ragionevolezza e tutela costituzionale della precostituzione del giudice naturale.

La Corte qualifica il divieto in esame come limite alla capacità specifica o relativa del giudice, distinta da quella generale. Ne deriva che il discrimine temporale non può essere la data della decisione, bensì quella della destinazione dei magistrati ai collegi o, in alternativa, dell’assegnazione del processo.

Coerentemente con la disciplina transitoria dell’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 116/2017, la Corte afferma che i divieti non si applicano ai processi in cui l’azione penale sia già esercitata all’entrata in vigore della legge che ha ampliato il novero dei reati. Nel caso di specie il decreto di citazione a giudizio risulta emesso il 25 giugno 2024, anteriormente al 17 luglio 2024: l’assegnazione al collegio composto da giudice onorario è dunque legittima e si mantiene ferma fino alla definizione del giudizio.

Quanto ai motivi sulla costituzione di parte civile e sulla citazione del responsabile civile, la Corte li dichiara inammissibili: tali ordinanze non sono autonomamente impugnabili e le relative questioni non rientrano nel perimetro cognitivo del riesame dei provvedimenti di sequestro. Infine, il periculum in mora è censurabile solo per violazione di legge, essendo incensurabile la motivazione: il Tribunale lo ha desunto da indizi specifici, tra cui l’alienazione di immobili e l’entità delle pretese risarcitorie delle parti civili. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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