Le controversie sulla subconcessione balneare spettano al giudice ordinario (TAR Lazio n. 8955 del 14.05.2026)
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a pretese risolutorie, risarcitorie e restitutorie fondate sull’inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto di sub-concessione ex art. 45-bis cod. nav., anche quando l’atto impugnato contenga un annullamento d’ufficio delle SCIA connesso alla risoluzione.