Le controversie sulla subconcessione balneare spettano al giudice ordinario (TAR Lazio n. 8955 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in cui si faccia questione di pretese risolutorie, risarcitorie e restitutorie fondate sull’asserito inadempimento di obbligazioni attinenti all’esecuzione di un contratto di gestione ex art. 45-bis cod. nav. stipulato tra l’ente, a sua volta concessionario del bene, e il terzo sub-concessionario. La circostanza che sia il privato ad aver assunto l’iniziativa processuale non è idonea a radicare la giurisdizione amministrativa, non essendo ammesse materie a giurisdizione frazionata in funzione della differente soggettività dei contendenti. La natura giuridica dell’atto non muta neppure quando l’amministrazione, quale effetto della risoluzione contrattuale, dichiari l’annullamento d’ufficio di SCIA relative alle attività esercitate sul bene, trattandosi della mera prospettazione dell’impossibilità di continuare l’attività per effetto del venir meno del titolo. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

La società, capogruppo dell’RTI aggiudicatario della gestione ex art. 45-bis cod. nav. di uno stabilimento balneare comunale per il triennio 2025-2027, impugnava la determinazione con cui il Comune aveva disposto la risoluzione del contratto per inadempimento, la revoca dell’affidamento, l’escussione della polizza fideiussoria, il rilascio dell’immobile e l’annullamento d’ufficio delle SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare.

Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario; il Ministero delle infrastrutture si costituiva con atto di stile. Alla camera di consiglio la causa veniva trattenuta in decisione, con avviso circa la possibile definizione con sentenza in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui spetta al giudice ordinario la controversia in cui si faccia questione di pretese risolutorie, risarcitorie e restitutorie fondate sull’asserito inadempimento di obbligazioni attinenti all’esecuzione di un contratto di gestione ex art. 45-bis cod. nav. stipulato tra l’ente concessionario e il terzo sub-concessionario.

Il Collegio ha precisato che, in senso contrario, non può rilevare quale parte abbia assunto l’iniziativa processuale, citando la Corte cost. n. 196 del 2016 secondo cui l’ordinamento non conosce materie “a giurisdizione frazionata” in funzione della differente soggettività dei contendenti.

Quanto all’annullamento d’ufficio delle SCIA, il TAR ha ritenuto che, nonostante il riferimento all’istituto dell’autotutela, si tratti della prospettazione dell’impossibilità di continuare le attività “quale effetto” del venir meno del titolo che consentiva l’uso del bene demaniale, come lo stesso Comune aveva chiarito in memoria.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riassunzione possibile dinanzi al giudice ordinario e compensazione delle spese per le peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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