Il riesame può demolire l’ordinanza cautelare senza motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. 2 n. 6237 del 16.02.2026)
In caso di riforma sfavorevole al pubblico ministero, il tribunale del riesame non è tenuto a una motivazione rafforzata, ma può limitarsi a un’operazione demolitoria che scardini l’impianto argomentativo del provvedimento cautelare, purché il controllo di legittimità resti circoscritto alla congruità e alla logicità della motivazione.