Il riesame può demolire l’ordinanza cautelare senza motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. 2 n. 6237 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo del giudice di legittimità in materia di misure cautelari non attribuisce alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali della vicenda indagata, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura e al tribunale del riesame. In caso di riforma in senso favorevole all’indagato dell’ordinanza cautelare genetica, il tribunale del riesame non è tenuto a una motivazione rafforzata, ben potendo la propria argomentazione limitarsi a un’operazione di tipo demolitorio, purché dia puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte e si confronti con gli argomenti del primo giudice. Il provvedimento di riforma è incensurabile in sede di legittimità quando contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e sia privo di illogicità evidenti, dovendosi il controllo della completezza e congruità dell’apparato argomentativo effettuare anche avuto riguardo alla motivazione del provvedimento riformato.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze applicava nei confronti di due indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all’art. 280-bis cod. pen. (attentato con finalità di terrorismo), per il collocamento di un ordigno incendiario. Il Tribunale di Firenze, decidendo sulle istanze di riesame, annullava l’ordinanza cautelare e disponeva l’immediata liberazione degli indagati, se non detenuti per altra causa.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, articolando sette motivi di doglianza incentrati sulla contraddittorietà e mancanza di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame con riferimento all’identificazione degli autori del reato, al valore probatorio del filamento rinvenuto presso l’abitazione di uno degli indagati, all’interpretazione delle conversazioni intercettate e alle valutazioni tecniche in ordine alla natura dell’ordigno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il giudice di legittimità non dispone di alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Il controllo di legittimità risulta, infatti, circoscritto all’esame dell’atto impugnato, al fine di verificarne la presenza dei due requisiti che lo rendono incensurabile: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, secondo i principi espressi da precedenti giurisprudenziali di legittimità.
La Suprema Corte ha quindi precisato che, nel caso di riforma da parte del tribunale del riesame del provvedimento cautelare, il controllo della completezza e della coerenza logica della motivazione deve essere effettuato anche con riferimento alla motivazione del provvedimento riformato, con cui il giudice della riforma è tenuto a confrontarsi. Tuttavia, esclusa la necessità di una motivazione rafforzata, è sufficiente che il tribunale compia una valutazione autonoma e completa che si confronti con gli argomenti addotti dal primo giudice della cautela, potendo la motivazione, in caso di ribaltamento in senso favorevole all’indagato, limitarsi a un’operazione di tipo essenzialmente demolitorio, volta a scardinare l’impianto argomentativo del provvedimento riformato.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale di Firenze aveva strutturato la propria motivazione con un’operazione demolitoria, confrontandosi in maniera puntuale e critica con le risultanze processuali e con la motivazione dell’ordinanza cautelare genetica. Il giudice del riesame aveva considerato gli elementi indiziari sia nella loro valenza individuale sia in una lettura integrata, spiegando come la diversa conclusione fondasse sulla valutazione della qualità e forza dimostrativa degli indizi raccolti.
La Corte ha, in particolare, evidenziato come il Tribunale avesse ritenuto meramente congetturali i dati antropometrici ricavabili dalle telecamere di videosorveglianza e privi di concordanza gli esiti delle indagini merceologiche forensi, che non consentivano di concludere per un’identità dei filamenti. Il giudice del riesame aveva inoltre dimostrato di avere preso in considerazione il tenore delle conversazioni intercettate, spiegando come la loro lettura non consentisse di inferire un riferimento ai fatti in contestazione, e aveva aderito alle conclusioni del consulente della Procura, escludendo che l’ordigno potesse rientrare in quelli “micidiali o esplosivi”.
La trama argomentativa del provvedimento impugnato, ancorata a una critica compiuta del provvedimento riformato, è stata pertanto ritenuta dotata di rigorosa forza persuasiva ed esente da vizi di contraddittorietà o illogicità evidenti. Le censure del ricorrente sono state, di conseguenza, valutate come una mera diversa lettura degli elementi raccolti, che non offrivano elementi in grado di scardinare il ragionamento del Tribunale.
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Nota della Redazione
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