Riesame: autonomia dei procedimenti cautelari e obbligo di motivazione sul braccialetto elettronico (Cass. pen. Sez. I n. 27114 del 17.07.2026)
Il tribunale del riesame che decide su istanza successiva conserva piena autonomia valutativa e non deve recepire acriticamente provvedimenti cautelari più miti adottati da altro giudice in procedimento diverso. Il diniego della custodia domiciliare costituisce pronuncia implicita sull’inidoneità del braccialetto elettronico.