Incendio nel CPR: concorso e distinzione dall’art. 424 cod. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 26301 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso nel delitto di incendio, il partecipe che offra un contributo causale all’appiccamento del fuoco risponde del reato di cui all’art. 423 cod. pen. e non del meno grave danneggiamento seguito da incendio, quand’anche la sua intenzione immediata fosse limitata alla volontà di danneggiare la cosa altrui. I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all’elemento psicologico: il primo è connotato dal dolo generico, il secondo dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione dell’incendio o del pericolo di siffatto evento. Ove l’agente, per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni del risultato, realizzi un incendio tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità, deve rispondere del delitto di incendio doloso, non del reato di danneggiamento seguito da incendio. In sede di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 3 giugno 2025, ha confermato la condanna inflitta in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani per il delitto di incendio appiccato all’interno del CPR di Trapani. L’imputazione trae origine dal fuoco divampato in alcuni settori della struttura, che aveva imposto l’intervento dei Vigili del fuoco; in un secondo momento un nuovo incendio veniva appiccato in altri settori, dove erano stati nel frattempo allocati gli occupanti dei settori bruciati al mattino.

Le fasi dell’appiccamento erano videoregistrate e consentivano l’identificazione dei responsabili. Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza: vizio di motivazione e violazione degli artt. 110 e 419 cod. pen.; art. 424, secondo comma, cod. pen.; art. 62-bis cod. pen. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato, rilevando che i tre motivi costituiscono mera riproposizione, senza elementi di novità, delle argomentazioni già spese in appello e circostanziatamente respinte. Quanto al primo motivo, la ricostruzione della condotta materiale è frutto della visione delle riprese delle videocamere: l’imputato aveva dapprima fatto accesso alla stanza con un sacchetto contenente bottiglie e materiale cartaceo, ne era uscito senza il sacchetto e vi aveva fatto rientro poco dopo al seguito di un correo che trascinava una coperta in fiamme.

La Corte ha richiamato il costante insegnamento secondo cui, in sede di legittimità, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili (Sez. 6, n. 47204 del 2015). La motivazione impugnata non è apparsa carente, illogica o contraddittoria e ha analizzato anche la ricostruzione difensiva alternativa, formulando un motivato giudizio di inconsistenza.

Sul piano sostanziale, la Corte ha richiamato la necessità di considerare una dimensione più marcatamente soggettiva, per la quale il medesimo fatto può essere suscettibile di qualificazioni giuridiche diverse quando le condotte dei compartecipi esprimono un diverso grado di disvalore (Sez. Un. n. 27727 del 2023, dep. 2024). Ha però precisato che, una volta definito il fatto come incendio, non può imputarsi al singolo correo il concorso in un diverso reato, quale quello di cui all’art. 424 cod. pen., non rinvenendosi gli elementi costitutivi di tale fattispecie.

La Corte ha quindi ribadito il criterio distintivo tra incendio e danneggiamento seguito da incendio, fondato sull’elemento psicologico (Sez. 1, n. 29294 del 2019): quand’anche l’intenzione immediata fosse limitata a danneggiare la cosa altrui, per i mezzi usati e la vastità del risultato è razionale ritenere che l’agente fosse consapevole dell’idoneità della condotta a cagionare l’incendio verificatosi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la condotta non si esaurisce nell’avere alimentato il fuoco con il contenuto di un sacchetto, ma comprende il rientro nel luogo insieme al correo. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, avendo la Corte territoriale respinto con motivazione logica il motivo di gravame sull’art. 62-bis cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 419 c.p.

Tutte le 5 sentenze sull'art. 419 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *