Revoca dei provvedimenti di sorveglianza e sopravvenienza del nuovo ordine di esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 27958 del 23.07.2026)
I provvedimenti della magistratura di sorveglianza sono revocabili anche se definitivi quando sopravviene una diversa situazione di fatto. La revoca non è però praticabile in assenza di un nuovo ordine di esecuzione che attualizzi la posizione del condannato.