Revoca dei provvedimenti di sorveglianza e sopravvenienza del nuovo ordine di esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 27958 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza sono revocabili anche quando siano divenuti definitivi, ove sopravvenga una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto della decisione. Il rimedio non è però esperibile quando la pretesa modifica presupponga la rivalutazione di una condizione ostativa, come la recidiva, e non si disponga di un nuovo ordine di esecuzione che ricostruisca in modo preciso e attualizzato la posizione giuridica del condannato. Il giudice che dichiari manifestamente infondata l’istanza di revoca non incorre in vizio di motivazione se chiarisce che il risultato perseguito è conseguibile mediante una nuova istanza di benefici penitenziari.
Il Fatto
Il detenuto aveva presentato istanza di revoca del provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Campobasso aveva dichiarato inammissibili le richieste di affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare e semilibertà. L’istanza si fondava sulla sopravvenienza di una decisione del giudice dell’esecuzione che, rideterminando la pena, aveva escluso l’operatività della recidiva in precedenza ritenuta sussistente.
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato non luogo a provvedere, osservando che l’ordinamento non prevede la revoca di un’ordinanza divenuta definitiva e che il difensore può formulare nuova istanza di benefici divenuti ammissibili. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 69 e ss. ord. pen. e dell’art. 666 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal riconoscimento del principio invocato dal ricorrente: attesa la generale revocabilità dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza, è ammessa la possibilità di chiederne la revoca, pure in mancanza di espressa previsione normativa, quando risulti successivamente una diversa situazione di fatto rispetto a quella posta a presupposto del provvedimento precedente, ancorché divenuto definitivo. Richiama, in tal senso, Sez. I n. 15552 del 05.02.2020.
Tale principio non è però applicabile al caso concreto. Il ricorrente non aveva chiesto di revocare il provvedimento previa verifica dell’esistenza di un presupposto di fatto, bensì di rivalutare la condizione ostativa della recidiva ex art. 99 cod. pen. prevista dall’art. 54-quater, comma 7-bis, ord. pen., a seguito della sopravvenienza di un nuovo provvedimento giurisdizionale.
La Corte chiarisce che la rivalutazione sulla condizione ostativa, dopo che il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena eliminando l’aumento correlato alla recidiva, non integra la mera constatazione di una diversa situazione di fatto e, soprattutto, non è effettuabile in assenza di un nuovo ordine di esecuzione che ricostruisca in modo preciso e attualizzato la posizione giuridica del condannato.
Quanto ai poteri del Presidente del Tribunale di sorveglianza ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (richiamata Sez. I n. 24433 del 29.04.2015), la Corte osserva che il giudice ha, nella sostanza, ritenuto manifestamente infondata l’istanza, perché diretta alla revoca di un’ordinanza irrevocabile al di fuori dei casi consentiti, precisando che il risultato perseguito era raggiungibile con una nuova istanza che avrebbe comportato l’attualizzazione degli elementi necessari alla decisione.
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Nota della Redazione
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