Riforma reintegra non elimina obblighi retributivi del rapporto ripristinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24474 del 05.08.2026)
L’effetto espansivo esterno della riforma della sentenza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento non travolge gli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro temporaneamente ripristinato: permane l’obbligo retributivo ex art. 2126 c.c.