Riforma reintegra non elimina obblighi retributivi del rapporto ripristinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24474 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto espansivo esterno della riforma in appello della sentenza che ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegrazione del lavoratore, ex art. 336, comma 2, c.p.c., determina la caducazione immediata dell’accertamento e dell’ordine ripristinatorio, con conseguente venire meno della ricostituzione del rapporto di lavoro provvisoriamente riaffermata e restituzione al licenziamento della sua piena efficacia estintiva ex tunc. Tale effetto è limitato alle conseguenze che discendono direttamente dalla declaratoria di illegittimità del recesso — obbligo di ripristino e obbligo risarcitorio — e non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro che sia stato effettivamente ripristinato in esecuzione dell’ordine giudiziale. In caso di ripresa dell’attività lavorativa, opera la salvezza del percetto di cui all’art. 2126 c.c., con conseguente permanenza dell’obbligazione retributiva per il periodo intercorrente tra la reintegra e la sentenza di riforma.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto ai lavoratori, già licenziati dalla società, il diritto al trattamento retributivo per il periodo successivo alla reintegrazione disposta dal Tribunale e anteriore alla sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento. I giudici territoriali avevano accertato che la società, in ottemperanza all’ordine giudiziale, aveva provveduto alla reintegrazione dei lavoratori, contestualmente disponendone il trasferimento presso la sede di Catania.
La società ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 18 st. lav. e dell’art. 2126 c.c., assumendo la natura risarcitoria delle somme erogate e la loro ripetibilità a seguito della riforma della sentenza che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, richiamando i precedenti delle sentenze n. 23919 e n. 24033 del 2026 su vicende sovrapponibili, ha innanzitutto ricostruito la portata dell’art. 336, comma 2, c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dalla legge n. 353/1990, che non subordina più al passaggio in giudicato gli effetti espansivi esterni della sentenza di riforma.
Quanto al profilo del ripristino del rapporto, il Collegio ha affermato che la riforma della sentenza di reintegra comporta la caducazione dell’ordine ripristinatorio e la restituzione al licenziamento della sua efficacia estintiva ex tunc, senza necessità di un atto di recesso da parte del datore di lavoro. Quanto al profilo risarcitorio, ha ricordato che le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado costituiscono risarcimento del danno e sono ripetibili all’esito della riforma.
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che tali principi riguardano le ipotesi in cui non vi sia stata effettiva ripresa dell’attività lavorativa. Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, che il rapporto era stato realmente ripristinato: la società aveva richiamato i lavoratori in azienda, esercitato i poteri direttivo e disciplinare e adottato provvedimenti di trasferimento, mentre l’esecuzione della prestazione era stata impedita per fatto imputabile al datore di lavoro.
Su tali basi, il Collegio ha escluso che l’effetto espansivo esterno possa travolgere gli atti di gestione adottati dal datore di lavoro sulla base del diverso titolo giuridico della ricostituzione effettiva del rapporto, rilevando che la condotta datoriale non si era limitata a una mera esecuzione dell’ordine giudiziale, ma aveva dato vita a una concreta gestione dei rapporti di lavoro temporaneamente ripristinati, sottratta alla logica puramente ripristinatoria dell’art. 336 c.p.c. La fictio iuris della riforma, come già chiarito dalle sentenze n. 4410/2022 e n. 14637/2016, non può cancellare gli atti di gestione compiuti medio tempore né privare di qualificazione gli obblighi nel frattempo insorti.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alla refusione delle spese in favore dei soli controricorrenti.
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Nota della Redazione
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