Benefici di infermità e cessazione della materia nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 60 del 23.05.2025)
Il beneficio stipendiale ex art. 1801 d.lgs. 66/2010 va computato nella base pensionabile anche se il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga dopo la cessazione del rapporto, mentre il rimborso delle trattenute non revocate determina cessazione della materia del contendere sul capitale, ma non sugli interessi.