Cessazione della materia del contendere per pagamento del beneficio già riconosciuto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 325 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che sopravvengano nel corso del giudizio fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto tra le parti, soddisfacendo in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato. Nel giudizio pensionistico, ove l’ente previdenziale abbia rideterminato in autotutela il trattamento attribuendo l’aliquota di rendimento richiesta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla corrispondente domanda. È inammissibile, perché tardiva, la domanda che riformuli il petitum solo nelle note critiche alla consulenza tecnica d’ufficio, prospettando un diverso titolo della pretesa rispetto a quello dedotto nel ricorso introduttivo. Restano estranee al beneficio le norme riservate agli ex combattenti, ove il militare abbia subito infermità di servizio con diritto a pensione privilegiata, operando l’esclusione dei trattamenti economici aggiuntivi.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare della Marina Militare cessato dal servizio per inidoneità psico-fisica e in quiescenza dal 15 gennaio 2015, ha chiesto il ricalcolo della pensione diretta di privilegio. Tre i profili dedotti: l’attribuzione delle aliquote pensionabili riservate al personale militare; il riconoscimento dei benefici collegati al trascinamento dell’indennità d’imbarco; l’applicazione delle norme riservate agli ex combattenti.

L’INPS, costituendosi, ha dedotto di avere provveduto in autotutela alla rideterminazione del trattamento con l’aliquota del 2,44%, chiedendo la cessazione della materia del contendere sul primo profilo ed eccependo la prescrizione. Il giudizio è stato integrato nei confronti del Ministero della Difesa e definito all’esito di consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha anzitutto verificato i presupposti della cessazione della materia del contendere, richiamando il principio per cui essa postula il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. Poiché l’INPS aveva corrisposto il beneficio richiesto con l’attribuzione dell’aliquota più favorevole, la domanda fondata sull’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

Quanto ai benefici da trascinamento dell’indennità d’imbarco, la Corte ha respinto la domanda. La consulenza tecnica ha accertato che le indennità in questione hanno inciso sulla determinazione del trattamento: la base retributiva della prima quota corrisponde alle retribuzioni in godimento alla cessazione del rapporto e le quote successive ricomprendono gli importi effettivamente percepiti, incluse le maggiorazioni dell’indennità operativa. Il riconoscimento dei benefici è dunque avvenuto in sede di quantificazione.

Il Giudice ha poi dichiarato inammissibili le osservazioni critiche del ricorrente. Da un lato, non è ammissibile sollecitare l’acquisizione officiosa di documenti solo nelle note alla relazione, altrimenti la consulenza assumerebbe carattere esplorativo. Dall’altro, la parte ha riformulato la domanda, chiedendo la maggiorazione nella misura di un terzo anziché di un quinto: prospettazione incompatibile con quella del ricorso, che assumeva il totale inadempimento dell’Istituto.

Infine, la Corte ha respinto la domanda fondata sulle norme per gli ex combattenti. Il ricorrente non può qualificarsi tale secondo le disposizioni invocate, riferendosi al militare che ha preso parte ad operazioni di guerra. Rileva inoltre l’art. 70 d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni, che esclude l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo per il dipendente cui sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio.

Le spese di lite sono state integralmente compensate; le spese della consulenza tecnica, liquidate in euro 1.164 oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza relativo alla specifica domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *