Benefici di infermità e cessazione della materia nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 60 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio stipendiale previsto dall’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 spetta al personale delle forze di polizia che abbia contratto in costanza di rapporto di impiego un’infermità dipendente da causa di servizio, anche se il riconoscimento della dipendenza intervenga dopo la cessazione del rapporto, essendo sufficiente che l’infermità sia insorta durante il servizio. Accertati i presupposti, il beneficio va computato nella base pensionabile con ricalcolo della pensione, arretrati e interessi. La mancata revoca delle trattenute mensili ex art. 4 d.lgs. n. 165/1997, con successiva restituzione della sorte capitale, integra cessazione della materia del contendere limitatamente al capitale, ma non agli interessi e alla rivalutazione, che restano dovuti sulla maggior sorte.

Il Fatto

Il ricorrente, già Sovrintendente Capo della Polizia Penitenziaria, è stato collocato a riposo per inabilità al proficuo lavoro a decorrere dal 2018, a seguito di giudizio di inidoneità permanente al servizio. L’Amministrazione aveva dapprima classificato la cessazione come “a domanda”, predisponendo un modello PA04 provvisorio che comportava l’applicazione delle trattenute sui sei scatti ex art. 4 d.lgs. n. 165/1997. Riconosciuto l’errore, ha trasmesso un secondo modello rettificato con natura del pensionamento “per infermità”.

L’INPS ha continuato ad applicare la trattenuta mensile e non ha rimborsato quanto già prelevato. Il ricorrente ha quindi chiesto il ricalcolo della pensione, il rimborso delle somme trattenute, l’applicazione dell’aliquota ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e l’inclusione dei benefici di infermità ex artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928, oggi art. 1801 d.lgs. n. 66/2010. Nel corso del giudizio ha rinunciato al capo relativo all’art. 54.

La Motivazione della Corte

Definito il thema decidendum dopo la rinuncia, il giudice esamina separatamente le due residue domande. Quanto alle trattenute, l’INPS ha ammesso l’errore materiale e ha predisposto la restituzione della somma lorda di € 1.707,56, pari a un netto di € 1.255,22, sulla rata di dicembre 2024. La Corte prende atto della cessazione della materia del contendere sulla sorte capitale.

Residua però la questione degli interessi. L’Istituto ha rappresentato che sulle somme ex art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non sono stati calcolati. La Corte riconosce quindi il diritto alla maggior sorte tra interessi e rivalutazione monetaria, da determinare sulle singole trattenute mensili operate dal 2018 al 2023, applicando il tasso legale vigente per ciascun anno.

Sul secondo capo, la Corte ricostruisce la disciplina dei benefici di infermità: previsti dagli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928 ed estesi dalla l. n. 539/1950, sono stati abrogati dall’art. 70 d.l. n. 112/2008 a decorrere dal 2009, ma il comma 1-bis ha reso applicabile alle forze di polizia l’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010. La Corte cost. n. 13 del 2024 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., il requisito del riconoscimento “in costanza di rapporto di impiego”.

Ne deriva che è sufficiente che l’infermità sorga durante il servizio e che il beneficio può essere riconosciuto anche dopo la cessazione. Dagli atti risulta il riconoscimento di tre patologie dipendenti da causa di servizio con assegnazione alla Tabella A, ottava categoria. Il Ministero si è limitato a rappresentare di aver avviato la procedura, senza ancora attribuire il beneficio, il che impedisce la cessazione della materia.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il decreto di riconoscimento dell’infermità ha funzione costitutiva, con la conseguenza che il diritto non sorge prima di tale riconoscimento. Accerta quindi il diritto del ricorrente all’inserimento dei benefici nella misura dell’1,25 per cento dello stipendio, con ricalcolo della pensione, arretrati e interessi, e condanna l’INPS al pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza, poste per due terzi a carico dell’INPS e per un terzo a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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