Inammissibile l’appello senza elezione di domicilio anche se l’imputato fu presente (Cass. pen. Sez. V n. 2136 del 17.01.2025)
La sanzione di inammissibilità per mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all’atto di appello si applica anche all’imputato giudicato in presenza nel primo grado, poiché il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. non distingue tra assenza e presenza.