Inammissibile l’appello senza elezione di domicilio anche se l’imputato fu presente (Cass. pen. Sez. V n. 2136 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione di inammissibilità prevista dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per la mancata allegazione all’atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all’imputato che nel giudizio di primo grado sia stato giudicato in presenza. Il comma 1-quater del medesimo articolo, che richiede anche lo specifico mandato a impugnare, concerne invece i soli casi in cui l’imputato sia rimasto assente. La disposizione abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, rilevando la data di presentazione dell’atto e non quella della sentenza impugnata. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, che non limita il potere di impugnazione personale dell’imputato ma regola le modalità di esercizio della facoltà concorrente e accessoria del difensore.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con ordinanza n. 186/2024 del 21 maggio 2024, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado, rilevando che all’atto di appello non era stata allegata l’elezione di domicilio. Il giudice di secondo grado aveva qualificato l’imputato come non giudicato in absentia e aveva applicato l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Il ricorrente ha impugnato per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto l’inapplicabilità della sanzione processuale all’imputato presente nel giudizio di primo grado, che in quel grado aveva eletto domicilio; con il secondo ha prospettato una questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 1 e 3 Conv. EDU. Il Procuratore generale ha chiesto il rinvio della deliberazione in attesa della decisione delle Sezioni Unite, prevista per il 24 ottobre 2024, e in subordine il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione V penale ricostruisce l’assetto introdotto dalla riforma Cartabia. L’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, aveva inserito nell’art. 581 cod. proc. pen. il comma 1-ter, che impone a pena di inammissibilità il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l’atto di impugnazione, e il comma 1-quater, che per l’imputato giudicato in assenza richiede anche uno specifico mandato a impugnare.
La prima disposizione è stata poi abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. La Corte richiama l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nell’informazione provvisoria n. 15 del 2024: la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, dovendosi guardare alla data di presentazione dell’impugnazione e non a quella della sentenza impugnata.
Su questa base la Corte respinge la tesi difensiva. Il comma 1-ter riguarda i giudizi celebrati in presenza dell’imputato e la sanzione opera testualmente quando manchi l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio. Il comma 1-quater concerne invece i soli casi di assenza. L’argomento del ricorrente è quindi smentito dalla formulazione letterale della norma.
Quanto alle modalità di rilascio, la Corte richiama la soluzione delle Sezioni Unite: è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l’immediata individuazione del luogo di notificazione. Nella specie nessuna di tali indicazioni risultava presente, né nell’atto di appello né nel ricorso.
Sulla questione di legittimità costituzionale, la Corte la dichiara manifestamente infondata, richiamando Sez. VI n. 3365 del 2023: la norma non comprime il potere di impugnazione personale dell’imputato, ma disciplina le modalità della concorrente e accessoria facoltà del difensore. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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