Operazioni soggettivamente inesistenti e prova presuntiva: onere dell’Amministrazione e buona fede dell’acquirente (Cass. civ. Sez. 5 n. 7533 del 29.03.2026)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via presuntiva, la consapevolezza dell’acquirente, mentre grava su quest’ultimo la prova della diligenza massima esigibile. Il giudice di merito è tenuto a valutare gli indizi singolarmente e nel loro complesso.