Operazioni soggettivamente inesistenti e prova presuntiva: onere dell’Amministrazione e buona fede dell’acquirente (Cass. civ. Sez. 5 n. 7533 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione IVA può essere negato solo se l’Amministrazione finanziaria provi, anche in via presuntiva, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, dimostrando che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, mentre non assumono rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci. Il giudice di merito è tenuto a valutare gli elementi indiziari dapprima singolarmente e poi nel loro complesso, poiché singoli fatti possono assumere maggior valore indiziario se considerati unitariamente.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore dell’intermediazione di materiali elettronici, impugnava due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione l’IVA per gli anni d’imposta 2012 e 2013, contestando l’utilizzo in detrazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da due società fornitrici ritenute mere cartiere. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo inconsistenti gli elementi addotti dall’Amministrazione a sostegno della negligenza della contribuente nella scelta dei fornitori, evidenziando anche la particolarità del settore in cui operava. L’appello dell’Amministrazione veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Avverso tale sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, mentre la società, dichiarata fallita, rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara ammissibile il ricorso, tempestivo in virtù della sospensione dei termini di cui all’art. 83, comma 2°, d.l. n. 18/2020, e accoglie l’unico motivo con cui l’Amministrazione lamenta la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972.
Richiamando i principi già affermati da Cass. n. 9851/2018, la Corte ribadisce che il diniego della detrazione costituisce un’eccezione al principio di neutralità dell’IVA. L’Amministrazione ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario dell’inserimento dell’operazione in una frode, dimostrandolo anche in via presuntiva. La prova può consistere sia in una prova logica sia in una prova storica, valorizzando elementi sintomatici come l’assenza di dotazione personale e strumentale, l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti e la conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività.
Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di aver adoperato la diligenza massima esigibile, non rilevando a tal fine la regolarità contabile, la consegna della merce o l’esecuzione dei pagamenti, circostanze pienamente compatibili con il modello di frode. La Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui l’autorità tributaria non può limitarsi a stabilire l’esistenza di una catena di fatturazione circolare, ma deve dimostrare la partecipazione attiva del soggetto passivo alla frode.
Quanto al sindacato di legittimità sulle prove presunzionali, la Corte precisa che il vizio di violazione dell’art. 2729 c.c. è configurabile quando il giudice di merito fondi la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non già quando la critica si limiti a prospettare una diversa inferenza. È invece censurabile la sentenza che escluda la rilevanza probatoria dei singoli indizi senza verificarne il valore complessivo.
Nel caso di specie, la CTR ha omesso di valutare singolarmente e nel loro insieme elementi quali l’assenza di sede e di utenze delle fornitrici, l’omissione di versamenti d’imposta e l’assenza di siti web per società dedite al commercio online, limitandosi a valorizzare circostanze irrilevanti. La sentenza viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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