Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su dichiarazione del ricorrente (TAR Lazio n. 188 del 07.01.2026)
Nel processo amministrativo, se il ricorrente dichiara prima della decisione di non avere più interesse, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.