Calo fatturato imprese turistiche valutato sui ricavi totali (TAR Lazio n. 14698 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impresa che chiede il contributo per sostenere le imprese non soggette ad obbligo di servizio pubblico deve dimostrare di aver subìto, nell’anno 2021, una riduzione del fatturato del 30%, calcolata con riferimento alla globalità dei ricavi, inclusi quelli realizzati per servizi di linea, scuolabus e trasporto di dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.i. 26 ottobre 2022. Tali ricavi, invece, sono esclusi solo ai fini della liquidazione dell’importo del contributo spettante, come stabilito dall’art. 3, comma 3, del medesimo d.i. La diversa funzione dei due indici di misura del fatturato non determina alcuna contraddittorietà o illogicità della decisione amministrativa, essendo coerente con la finalità di sostenere solo le imprese turistiche realmente in difficoltà e di escludere chi ha compensato le perdite del settore con la rimanente attività.
Il Fatto
La società, operante nel settore del trasporto turistico di persone mediante autobus, impugnava il provvedimento con cui il Ministero del turismo aveva negato il contributo economico previsto dal d.i. 26 ottobre 2022. L’impresa sosteneva di aver subìto nel 2021 una decurtazione del fatturato superiore alla soglia richiesta e di rispettare quindi i requisiti per l’ammissione al beneficio. La contestazione riguardava la modalità di calcolo della riduzione del fatturato, che, secondo la ricorrente, andava determinata al netto dei ricavi derivanti dai servizi di linea e dalle altre attività non turistiche.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto la tesi della società, affermando che l’art. 2, comma 1, lett. i), d.i. 26 ottobre 2022 subordina la concessione del contributo alla dimostrazione di una riduzione del fatturato del 30%, la cui base di calcolo deve includere tutte le voci di ricavo, comprese quelle relative ai servizi di linea erogati con autobus autorizzati ex art. 82, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, alla gestione di scuolabus e al trasporto di dipendenti.
Il Collegio ha chiarito che i ricavi derivanti da queste attività non turistiche rilevano solo in sede di liquidazione del contributo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.i. 26 ottobre 2022. I due diversi indici di misura del fatturato assolvono, quindi, a funzioni distinte e non configgono tra loro.
La finalità perseguita dal legislatore con l’art. 4, comma 1, d.l. n. 4/2022, conv. dalla l. n. 25/2022 è quella di garantire un ristoro economico agli operatori turistici colpiti dalla drastica riduzione delle presenze dovuta alla pandemia di Sars-Cov-2. Su questa base, l’amministrazione ha limitato il beneficio alla parte di fatturato generata dalle attività turistiche, escludendo i ricavi insensibili alle conseguenze pandemiche.
L’esclusione riguarda, inoltre, quelle imprese che, pur avendo subìto perdite nel settore turistico, hanno compensato il calo con i ricavi derivanti da altre attività, come il trasporto di linea. Tale interpretazione, coerente con il dato testuale e con la ratio delle disposizioni, non è contraddetta dal contenuto delle faq pubblicate dall’amministrazione, che avevano già chiarito la sussistenza di due distinte soglie di fatturato. Il ricorso è stato quindi respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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