Legittima l’interdittiva antimafia fondata su cointeressenze economiche e rete parentale (TAR Calabria n. 8 del 12.01.2026)
La legittimità dell’informazione interdittiva antimafia si valuta con esclusivo riferimento alla disciplina vigente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum, restando irrilevante la sopravvenuta introduzione dell’art. 94.1 cod. antimafia.